Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, la violazione dei limiti di velocità rilevata con apposite apparecchiature elettroniche (cd. "autovelox") deve essere contestata immediatamente al trasgressore, salva indicazione dei motivi che abbiano reso impossibile tale contestazione, giusta disposto dell'art. 201 C.d.S., con la conseguenza che all'autorità giudiziaria deve ritenersi demandato un mero controllo di legittimità dei provvedimenti sanzionatori (con eventuale rilevazione della carenza dei requisiti di legge), ma non anche la facoltà di interferire nelle scelte tecniche e di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, potendo, per l'effetto, annullare i verbali nel solo caso di omessa od apparente indicazione dei motivi della mancata contestazione diretta, ma non anche censurare o l'organizzazione del servizio che, da tale indicazione, risulti, ovvero la scelta concreta dei mezzi di rilevazione - salvo a chiarire in qual modo le inefficienze della P.A. abbiano leso i diritti di difesa del presunto autore della violazione - (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha, così, cassato la sentenza del giudice di merito che aveva sindacato la scelta della P.A. di utilizzare un apparecchio di rilevazione che, a causa delle interferenze dovute al passaggio di altri veicoli, non consentiva una contestazione immediata dell'infrazione, come puntualmente indicato dall'autorità procedente nel verbale di contravvenzione inviato successivamente al trasgressore).
Commentario • 1
- 1. Prima di farmi la multa il vigile deve fermarmi sempre?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8528 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFORTE - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso iscritto al n. 14373 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto
DA
COMUNE DI AULLA (MS), in persona del sindaco p. t., autorizzato con delibera della G.M. n. 180 del 27 giugno 2000 e elettivamente domiciliato in Roma, V. della Conciliazione n. 44, presso l'avv. Maria Antonietta Perilli, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Guido Bertocci.
- ricorrente -
contro
SI US, residente in [...].
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Massa Carrara, Sede distaccata di Pontremoli, n. 64 del 3 - 24 maggio 2000.
Udita, all'udienza del 1^ marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.
Sentiti l'avv. Perilli e il P.M. dr. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24 maggio 2000 il Tribunale di Massa Carrara accoglieva l'opposizione di US IN al verbale di contestazione della violazione dell'art. 142 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per aver superato i limiti di velocità
consentiti e compensava le spese di giudizio, ritenendo illegittima la notifica successiva del provvedimento per non essere indicati i motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata. Secondo il tribunale, il richiamo nel verbale all'art. 384 lett. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (da ora Reg.es.) è "pleonastico", perché l'apparecchio impiegato per la rilevazione della velocità dei veicoli non comporta necessariamente l'ipotesi di cui alla norma del regolamento, avvenendo l'accertamento in tempo reale e contestualmente all'infrazione. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con unico motivo illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. il comune di Aulla. Il IN non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia violazione degli artt.200 e 201 C.d.S., 14, 23 e 24 L. 24 novembre 1981 n. 689 e 2697 c.c., in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione.
Nel caso l'autovelox, come si è chiesto di provare, rileva la violazione dell'eccesso di velocità al suo verificarsi, ma la segnalazione scompare con le interferenze conseguenti al passaggio di altri veicoli e l'accertamento è definito solo con lo sviluppo successivo delle foto comprovanti l'infrazione; il tribunale ha invece erroneamente ritenuto che l'apparecchio operi in tempo reale e censurando le modalità con cui la P.A. ha organizzato il servizio per accertare la infrazione, ha ecceduto i limiti dei suoi poteri. Nel verbale fidefacente fino a querela di falso si attesta l'uso di un apparecchio che consente il rilievo ad una certa distanza dal veicolo con il passaggio di questo e l'accertamento dopo la rilevazione fotografica della violazione, per cui è stata legittima la notifica differita della contestazione, non essendosi dimostrati difetti di costruzione, installazione o funzionamento dell'autovelox.
2. L'art. 200 C.d.S. prevede la contestazione immediata delle violazioni, quando è possibile, per dar modo al trasgressore di esporre subito le proprie ragioni;
nel successivo art. 201, si chiarisce che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato al trasgressore..."; non è invece richiesta questa "indicazione dei motivi" dell'impossibilità di contestazione immediata nell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che regola la notifica differita di novanta giorni delle altre violazioni amministrative, anche esse da contestare immediatamente, se possibile. La diversa disciplina delle due norme ha fatto recentemente rilevare a questa Corte l'illegittimità della sanzione, per violazione del C.d.S. e difformità dal modello normativo di procedimento, nel caso di mancata indicazione dei motivi ostativi alla contestazione immediata (Cass. 3 aprile 2000 n. 4010), per cui devono confermarsi le sentenze di merito che, coerentemente motivate, annullino le sanzioni per la detta omissione (Cass.18 giugno 1999 n. 6123, 2 agosto 2000 n. 10107 e 21 febbraio 2001 n. 2494); in precedenza invece si era costantemente ritenuto che la omessa indicazione dei motivi di cui sopra costituisse mera irregolarità che non comportava illegittimità del verbale notificato successivamente (ex coeteris, Cass. 30 giugno 1997 n. 5831, 7 novembre 1998 n. 11245, 19 ottobre 1999 n. 10347 e 8 febbraio 2000 n. 1380). I motivi dei quali l'art. 201 C.d.S. impone "l'indicazione" si specificano dall'art. 385 del Reg. es. nelle ragioni per cui "non è stato possibile procedere alla contestazione immediata" e tra "i casi di impossibilità materiale della contestazione immediata prevista dall'art. 201, comma 1, del codice", l'art. 384 lett. e del Regolamento prevede, "a titolo esemplificativo", quello dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Lo specifico richiamo nel verbale di contestazione all'art. 384 lett. e del Reg. es. è stato considerato nel caso dal tribunale superfluo, per l'astratta considerazione che non necessariamente l'autovelox comporta un accertamento successivo della violazione, per cui la P.A. deve sempre indicare le ragioni di fatto, che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Poiché il richiamo al fatto esemplificato con la norma regolamentare fa fede fino a querela di falso dell'uso di un autovelox del tipo previsto in regolamento, che cioè consente la determinazione definitiva della violazione non contestualmente al suo verificarsi ma successivamente e in seguito allo sviluppo della fotografia del passaggio del veicolo con l'indicazione della velocità, il riferimento nel verbale all'art.384 lett. e) Reg. es. rende ragione dell'impossibilità di contestazione immediata.
Del resto, l'art. 201 C.d.S., prevedendo "l'indicazionele" e non "l'esposizione" dei motivi, come requisito di legittimità del verbale notificato, conferma che l'A.G.O. può svolgere un controllo di legittimità dei provvedimenti, rilevandone la carenza di requisiti di legge, ma non può interferire mai nelle scelte tecniche e di organizzazione del servizio di rilevazione e accertamento delle violazioni (così Cass.5 novembre 1999 n. 12330);il giudice quindi può annullare i verbali in caso di omessa o apparente indicazione dei motivi dell'impossibilità di contestazione diretta, ma non può censurare l'organizzazione del servizio che da detti motivi risulta (cosi la cit. Cass. 2494/01) o la scelta dei mezzi di rilevazione, salvo a chiarire in quale modo le inefficienze della P.A. abbiano leso i diritti di difesa del preteso autore della violazione, tutelati comunque quando la notificazione avviene nel termine di cui allo stesso art. 201 C.d.S., come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 17 giugno 1996 n. 198. Nel caso di specie la scomparsa per le interferenze di altri veicoli della rilevazione segnaletica del limite di velocità violato con l'immagine su monitor dell'automezzo all'atto della violazione, comunque non avrebbe consentito una difesa immediata. Il tribunale, ritenendo apparente la motivazione, non solo non ha rilevato che i motivi indicati con il richiamo all'esempio di cui all'art. 384 lett. e Reg. es. potevano superarsi solo con la querela di falso circa l'uso dai verbalizzanti di un apparecchio del tipo di cui alla norma regolamentare, ma in fatto ha censurato la scelta dell'apparecchiatura di rilevazione, di cui non è contestata l'omologazione e la funzionalità.
Il ricorso è quindi fondato nei sensi indicati per la violazione delle norme legislative e regolamentari di cui sopra e per l'insufficiente motivazione in ordine all'attestazione fidefacente del verbalizzante dell'uso di un apparecchio autovelox ad accertamento differito della violazione. La sentenza deve quindi essere cassata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto dell'opposizione, accolta solo per la ragione venuta meno a seguito della riconosciuta fondatezza delle censure del ricorrente. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio, compresa la presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al verbale di contestazione e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001