Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8528
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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Massime1

In tema di circolazione stradale, la violazione dei limiti di velocità rilevata con apposite apparecchiature elettroniche (cd. "autovelox") deve essere contestata immediatamente al trasgressore, salva indicazione dei motivi che abbiano reso impossibile tale contestazione, giusta disposto dell'art. 201 C.d.S., con la conseguenza che all'autorità giudiziaria deve ritenersi demandato un mero controllo di legittimità dei provvedimenti sanzionatori (con eventuale rilevazione della carenza dei requisiti di legge), ma non anche la facoltà di interferire nelle scelte tecniche e di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, potendo, per l'effetto, annullare i verbali nel solo caso di omessa od apparente indicazione dei motivi della mancata contestazione diretta, ma non anche censurare o l'organizzazione del servizio che, da tale indicazione, risulti, ovvero la scelta concreta dei mezzi di rilevazione - salvo a chiarire in qual modo le inefficienze della P.A. abbiano leso i diritti di difesa del presunto autore della violazione - (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha, così, cassato la sentenza del giudice di merito che aveva sindacato la scelta della P.A. di utilizzare un apparecchio di rilevazione che, a causa delle interferenze dovute al passaggio di altri veicoli, non consentiva una contestazione immediata dell'infrazione, come puntualmente indicato dall'autorità procedente nel verbale di contravvenzione inviato successivamente al trasgressore).

Commentario1

  • 1Prima di farmi la multa il vigile deve fermarmi sempre?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 ottobre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8528
Data del deposito : 22 giugno 2001

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