Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza -ingiunzione legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall'atto, non essendo egli abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza ne' a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del pretore, che, in un caso di sanzione per eccesso di velocità accertato mediante autovelox, aveva ritenuto non giustificata la contestazione differita, considerando "generico e poco credibile" il richiamo all'impedimento dell'altro accertatore - quello non addetto alla verifica del buon funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità -, che, secondo il verbale, era impegnato in altre contestazioni immediate della stessa violazione ad altri automobilisti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7103 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 21108 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto
DA
COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA), in persona del sindaco p.t., autorizzato con delibere della G.M. n. 56 del 23 febbraio 1998 e 156 del 1^ giugno 1998 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla V. Paolucci de Calboli n. 1, presso l'avv. EP Tosatti, che, con l'avv. Gennaro Sica di Busto Arsizio, lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
CI OA, residente in [...].
- intimato -
avverso la sentenza della Pretura di Busto Arsizio n. 191/97 del 16 settembre 1996 - 17 novembre 1997. Udita, all'udienza dell'8 marzo 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito l'avv. EP Tosatti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Udito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 novembre 1997 il Pretore di Busto Arsizio, compensando le spese di causa, ha accolto l'opposizione di ED OC al verbale di contestazione della violazione dell'art. 142 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere superato i limiti di velocità consentiti, ritenendo illegittimo l'atto impugnato, essendo precostituiti e non provati i motivi indicati dell'impossibilità della contestazione immediata costituiti dal fatto che gli accertatori erano "impegnati nel funzionamento dell'apparecchiatura e nella contestazione di analoghe violazioni". Il OC aveva dedotto con l'opposizione, tra l'altro, l'omessa indicazione nel verbale della sua facoltà di proporre immediata opposizione al pretore e la mancata allegazione del fotogramma comprovante l'infrazione e il comune aveva chiesto il rigetto dell'opposizione. Il pretore ha ritenuto illegittima, ai sensi degli artt. 200 e 201 C.d.S., la contestazione differita con la notifica successiva del verbale, perché l'altro verbale di accertamento, che avrebbe impedito di contestare subito la violazione, era stato redatto alle 18,15 e quindi non era incompatibile con una verbalizzazione dell'infrazione del OC avvenuta alle 18,35. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con tre motivi il comune di Fagnano Olona.
Il OC non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il comune censura la sentenza di merito per violazione degli artt.142, commi 8 e 6, e 201 C.d.S., 2700 c.c., 384 lett. e D.P.R. 12 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di attuazione del C.d.S.(da ora Reg. es.), in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il pretore annullato l'atto opposto, ritenendo non provati i fatti che per i verbalizzanti avevano impedito la contestazione immediata e precostituiti i motivi per i quali era stata impossibile quest'ultima.
Non essendosi contestata dall'opponente la violazione del superamento dei limiti di velocità in centro urbano, accertato con appparecchio rilevatore Videomatic 512 omologato ai sensi dell'art. 142, comma 6, C.d.S., la impossibilità materiale di verbalizzazione immediata era da inquadrare in uno dei casi esemplificati di cui all'art. 384 lett. e del Reg. es., essendosi rilevata l'infrazione con apparecchio che consentiva successivamente la determinazione dell'illecito ed essendosi notificato il verbale nel termine dell'art. 201 C.D.S. che la Corte costituzionale ha confermato essere non violativo del diritto di difesa dei cittadini con sentenza del 17 giugno 1996 n. 198. Poiché la norma regolamentare fa considerare presunta l'impossibilità in caso di accertamento con autovelox, il pretore ha deciso in base ad elementi normativi in realtà inesistenti.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto non è esatto che nel caso ricorra una delle ipotesi e semplificate nell'art. 384 lett. e del Reg. es., essendosi usato un autovelox omologato che consente la contestuale rilevazione della infrazione che del resto in quello stesso momento, secondo i verbalizzanti, stava avvenendo nei confronti di altri trasgressori e dovendosi quindi escludere che l'uso dell'apparecchiatura Viedomatic 512 comporti da solo la presunzione di giustificazione dell'omessa contestazione diretta. Secondo le norme legislative e regolamentari indicate nel motivo di ricorso non si è in un caso tipico di contestazione differita consentita e quindi, pur potendosi riconoscere agli effetti probatori l'accertamento con apparecchio omologato di cui non si contesta il corretto funzionamento, deve escludersi che tale uso giustifichi di per sè la contestazione differita e il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 383 del Reg. es. e dell'art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, pure per insufficiente motivazione.
La documentazione prodotta dal comune con la prova fotografica della violazione e l'allegazione di un altro verbale di accertamento con il medesimo apparecchio di altra violazione subito contestata all'automobilista EP AI, per il pretore, costituirebbe motivo generico e precostituito della mancata immediata contestazione al OC, essendo l'orario di redazione del detto altro verbale compatibile con la diretta e immediata contestazione del verbale opposto relativo a un'infrazione avvenuta circa venti minuti dopo. L'erroneità della sentenza appare evidente solo a considerare gli elementi spaziali e temporali da indicare nel verbale di constatazione e gli avvisi e le comunicazioni che devono darsi all'autore della violazione, elementi i quali ben potevano giustificare un prolungamento dell'altra verbalizzazione all'atto dell'infrazione attribuita a OC, tale da impedire di fermare il veicolo di quest'ultimo.
Inoltre il pretore illogicamente deduce dalla mancata indicazione del verbale che avrebbe determinato la notifica di quello oggetto di opposizione, la predisposizione d'un modello generico di motivi d'impossibilità, sostanzialmente solo apparenti.
2.1. Il motivo di ricorso è fondato.
L'art. 200 C.d.S. prevede la contestazione immediata delle violazioni, quando è possibile, per dar modo al trasgressore di esporre immediatamente le proprie ragioni;
nell'art. 201 dello stesso C.d.S. si chiarisce che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato al trasgressore...". L'obbligo di motivazione non è invece previsto nell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e tale diversa disciplina ha fatto ritenere alla più recente giurisprudenza di questa Corte l'illegittimità di un provvedimento amministrativo in cui l'omessa immediata contestazione non sia motivata (Cass. 3 aprile 2000 n. 4010), per cui vanno confermate le sentenze di merito che, coerentemente motivate, annullino provvedimenti sanzionatori per tale omissione(in tal senso Cass. 18 giugno 1999 n. 6123, 2 agosto 2000 n. 10107 e 21 febbraio 2001 n. 2494). La prevalente giurisprudenza di questa Corte in precedenza ha costantemente ritenuto invece che la mancata immediata contestazione costituisca mera irregolarità che anche per le violazioni del codice della strada non determina illegittimità dell'atto di constatazione notificato successivamente per cui la motivazione del ritardo dell'accertamento non costituisce requisito di legittimità del provvedimento(così tra molte Cass. 30 giugno 1997 n. 5831, 7 novembre 1998 n. 11245, 19 ottobre 1999 n. 10347 e 8 febbraio 2000 n. 1380). I motivi dell'impossibilità di contestazione immediata della violazione da indicare per l'art. 201 C. d. S., ai sensi dell'art. 385 del Reg. es., consistono nelle ragioni per cui "non è stato possibile procedere alla contestazione immediata" e l'art. 384 lett. e dello stesso Regolamento, pone tra i casi esemplificati d'impossibilità materiale di detto tipo di contestazione, quello dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Il pretore, considerati meramente formali e apparenti i motivi che hanno nel caso giustificato la contestazione differita, ha annullato il verbale di accertamento, escludendo rilievo al richiamo agli artt. 384 e 385 Reg. es.; a suo avviso, pur apparendo credibile che uno dei due accertatori era impegnato a verificare il buon funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità, generico e poco credibile era invece il richiamo all'attività dell'altro accertatore, impegnato in altre contestazioni immediate della stessa violazione ad altri automobilisti dato che il verbale relativo cronologicamente era di ben venti minuti antecedente l'infrazione del OC.
Chiara appare la insufficienza della motivazione della sentenza che annulla il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall'atto, ma dalle modalità esterne ad esso con cui era organizzato il servizio di rilevazione e accertamento delle violazioni;
a prescindere dalla durata della verbalizzazione delle altre contestazioni, che, proprio per consentire l'esercizio delle difese del trasgressore ,può essere anche rilevante per dar luogo alla verbalizzazione di ogni contestazione del cittadino, non sembra che l'A.G.O. possa interferire con le scelte tecniche e di organizzazione del servizio della P.A., come è accaduto nel caso, censurando persino la durata di altre contestazioni senza eccedere i limiti dei suoi poteri. Non risulta quindi motivata la sentenza di merito nell'affermare il carattere precostituito dei motivi indicati nell'atto notificato, pienamente logici e oltre tutto confermati dai documenti prodotti che riguardano altra attività amministrativa per la quale alcun potere di verifica o controllo ha l'autorità giudiziaria ordinaria.
In sostanza l'unica illegittimità che può avere rilievo è quello della mancata "indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata" ai sensi dell'art. 201 C.d.S. da "specificare" come precisato nel regolamento di esecuzione dello stesso codice;
il giudice dell'opposizione può rilevare certamente l'omessa o apparente giustificazione della mancata contestazione immediata ma non censurare l'organizzazione del servizio o stabilire con sue deduzioni i tempi di durata delle contestazioni, come accaduto nel caso di specie.
Pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza pretorile deve cassarsi, con rinvio ex L. 16 giugno 1998 n. 188 in relazione al D.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 al Tribunale di
Milano in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, anche per le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001