Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1999, n. 5453
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma quarto della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (la S.C. ha affermato il principio con riferimento all'atto amministrativo consistente nella deliberazione dell'ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1999, n. 5453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5453
    Data del deposito : 4 giugno 1999

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