Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma quarto della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (la S.C. ha affermato il principio con riferimento all'atto amministrativo consistente nella deliberazione dell'ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1999, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi F. DI NANNI - Consigliere -
Dott. OV B. PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FE EP, elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri n.5, presso l'avv. Luigi Manzi, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Giancarlo Rizzieri, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Asti;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
Ministro della Sanità;
Prefetto della Provincia di Asti
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie n. 196/97 del 10 - 24 luglio 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv.Emanuele Coglitore, con delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera 13 febbraio 1997 l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Asti infliggeva al dott. NI EP FE - ai sensi dell'art. 40, d. P.R. 5 aprile 1950, n.221 - la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi sei, accertato che lo stesso aveva esercitato "commercio" di farmaci, non aveva osservato rapporti deontologicamente corretti con i colleghi, aveva tenuto un atteggiamento diagnostico e terapeutico inadeguato, non correttamente valutando lo stato del paziente OV AN NC.
Avverso tale provvedimento il FE proponeva ricorso avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie la quale con decisione 10 - 24 luglio 1997 dichiarava irricevibile il ricorso per non essere state depositate presso la segreteria le relazioni delle notifiche [del ricorso stesso] all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Asti, al Ministero della Sanità e al Procuratore della Repubblica.
Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso, nei confronti dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Asti, del Prefetto di Asti, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti e del Ministro della Sanità, affidato a due motivi, FE NI EP.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva, la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie con la pronuncia in questa sede gravata ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto da FE NI EP avverso la delibera 13 febbraio 1997 dell' Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Asti che gli aveva comminato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi perché non risultavano depositate in Segreteria le relate delle notifiche di copia del ricorso stesso all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che aveva emesso la delibera impugnata, al Ministero della Sanità e al Procuratore della Repubblica.
2. Con il primo motivo, denunziando "violazione dell'art. 3, comma 4, legge n. 241 del 1990" il ricorrente censura la sentenza sopra riassunta sotto il profilo che la delibera dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Asti impugnata innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie - in violazione della richiamata disposizioni, in forza della quale "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere" - non aveva informato esso concludente della necessità di notificare, e a quali soggetti, il proponendo ricorso alla Commissione centrale, così impedendogli di proporre una valida impugnazione.
3. Il motivo è infondato.
L'art. 3, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede che "in ogni atto [amministrativo] notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere".
Come avvertito dalla giurisprudenza costituzionale in argomento tale disposizione contiene un principio generale che si applica anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori (C. cost., 1 aprile 1998, n. 86) e - pertanto - anche in caso di procedimenti disciplinari a carico gli esercenti le professioni sanitarie, per la fase, amministrativa e non giurisdizionale, che si svolge innanzi ai locali Consigli dell'ordine.
Malamente, peraltro, lo stesso è invocato nella specie. Nel caso concreto - infatti - il ricorrente non deduce che nella specie facesse difetto la duplice indicazione voluta dalla norma che assume violata (cioè della autorità innanzi alla quale è possibile ricorrere e il termine entro il quale il ricorso deve essere presentato) - ed è certo che il ricorso è stato depositato presso l'organo competente [Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie] entro i termini indicati dalla legge - ma un "vizio" diverso, del provvedimento e cioè l'omessa indicazione delle modalità, tramite le quali si esercita il diritto di impugnazione del provvedimento che ha irrogato la sanzione. Non prevedendo la norma positiva, a carico della autorità che emette il provvedimento amministrativo suscettibile di impugnazione, anche tale ulteriore adempimento è palese, come anticipato, che il motivo non può trovare accoglimento.
(Analogamente, nel senso che l'art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 1990, richiede che la p.a. indichi in ogni atto notificato al destinatario il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere e non anche il luogo in cui ha sede l'ente che ha adottato, Cons. Stato, sez. VI, 16 giugno 1997, n. 904). Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi che la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo avanti il quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241 non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (Cons. giust. amm.Sicilia, sez. giurisd., 13 febbraio 1998, n. 38).
In altri termini la mancata inclusione nell'atto ai sensi dell'art.3 l. 7 agosto 1990 n. 241 dell'autorità cui ricorrere non costituisce un vizio del provvedimento, con conseguente illegittimità dell'atto stesso, bensì il riconoscimento dell'errore scusabile in caso di eventuale ritardo nell'impugnazione di quest'ultimo, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta ad organo incompetente o tardivamente (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1996, n. 434; Cons. Stato, sez. II, 11 gennaio 1996, n. 1958; Cons. Stato, sez. II, 16 novembre 1994, n. 1782). Certo quanto precede e pacifico che nella specie non è stata dedotta dal ricorrente l'esistenza di un errore scusabile, ma la illegittimità del provvedimento 13 febbraio 1996 dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Asti, è evidente che il ricorso deve essere - anche sotto tale profilo - rigettato.
4. Con il secondo motivo, ancora, il ricorrente denuncia "errata valutazione delle prove", da parte della delibera adottata dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Asti il 13 febbraio 1997.
La deduzione è inammissibile, sia tenuto presente che confermata la statuizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal FE avverso la descritta è preclusa qualsiasi indagine, sul merito della vertenza, sia considerato - ancora - che in sede di ricorso per cassazione avverso le pronunzie della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie possono denunciarsi - entro i limiti fissati dall'art. 111 Cost. - esclusivamente le statuizioni di questa e non anche, come pretende il ricorrente, le affermazioni contenute nel provvedimento del Consiglio locale.
5. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi.
Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questa fase, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 5 febbraio 1999. il Consigliere relatore est.
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1999.