Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4482
CASS
Sentenza 26 marzo 2003

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Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti, la notificazione del decreto è idonea a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica che del notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739, secondo comma, cod. proc. civ., solo se eseguita nei confronti del procuratore costituito, ovvero della parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, secondo i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei termini per le impugnazioni posta dall'art. 326, nel suo coordinamento con gli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. Pertanto, la notifica del decreto (nella specie, a fini esecutivi) alla parte personalmente nel suo domicilio, essendo inidonea a far decorrere il termine breve per il reclamo, rende applicabile per entrambe le parti il termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ..

Commentario1

  • 1Nullità della notificazione del ricorso ex art. 22 L.F. non eseguita presso il domicilio eletto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4482
Data del deposito : 26 marzo 2003

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