Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti, la notificazione del decreto è idonea a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica che del notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739, secondo comma, cod. proc. civ., solo se eseguita nei confronti del procuratore costituito, ovvero della parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, secondo i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei termini per le impugnazioni posta dall'art. 326, nel suo coordinamento con gli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. Pertanto, la notifica del decreto (nella specie, a fini esecutivi) alla parte personalmente nel suo domicilio, essendo inidonea a far decorrere il termine breve per il reclamo, rende applicabile per entrambe le parti il termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Nullità della notificazione del ricorso ex art. 22 L.F. non eseguita presso il domicilio elettohttps://www.dirittobancario.it/ · 2 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4482 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA LI 82, presso l'avvocato SILVIO SUSTER, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DO ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIMMA GUELFI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di GENOVA, depositato il 23/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato MENGHINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
l'assorbimento nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 AM UL, coniuge divorziata di DO EN, conveniva quest'ultimo dinanzi al Pretore di Genova chiedendo il versamento, ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, come modificata dalla legge n. 74 del 1987, della quota del trattamento di fine rapporto percepito dal convenuto, a lei spettante. Instaurato il contraddittorio, il Pretore dichiarava con sentenza la competenza del Tribunale di Genova.
La Causa veniva riassunta dalla AM con ricorso e veniva instaurata procedura camerale, nella quale si costituiva il DO, chiedendo in via riconvenzionale la riduzione dell'assegno di divorzio.
Il Tribunale, con decreto depositato il 23 settembre 1998, accoglieva la domanda della AM determinando la somma dovutale, mentre respingeva la domanda riconvenzionale.
La AM, ritenendo errate le modalità di calcolo della quota di liquidazione del DO a lei spettante, proponeva reclamo alla Corte di appello di Genova. Il DO si costituiva eccependo la inammissibilità del reclamo per tardività.
La Corte di appello, con decreto depositato il 23 giugno 1999, dichiarava improcedibile il reclamo, per essere stato il provvedimento impugnato notificato al DO, unitamente ad un atto di precetto, il 14 ottobre 1998, mentre il reclamo era stato depositato il 27 gennaio 1999, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 739 c.p.c. La AM ricorre a questa Corte avverso tale provvedimento, con atto notificato il 7 giugno 2000, formulando un unico, articolato, motivo di gravame. Il DO resiste con controricorso notificato il 17 luglio 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 170, 285, 325, 326, 327, 474, 479,480 e 739 c.p.c. Si deduce che la Corte di appello ha violato gli artt. 170, 285, 325, 326, 327, 330 e 739 c.p.c. in quanto, in base a tali norme, il termine breve per l'impugnazione comincia a decorrere dalla data di notifica del provvedimento impugnato solo ove esso sia stato notificato al procuratore della controparte nel domicilio eletto, mentre la notifica fatta personalmente alla parte non è idonea a fare decorrere detto termine, a meno che si tratti di parte contumace. Nel caso di specie la notifica era stata fatta personalmente alla parte non contumace nella sua residenza anagrafica e quindi il termine per il reclamo era quello di un anno stabilito dall'art. 327 c.p.c, entro il quale era stato proposto il reclamo.
Trattavasi, inoltre, di notifica del decreto unitamente al precetto, a meri fini esecutivi, con la conseguenza che fare decorrere da tale notifica, avente scopi esecutivi, il termine breve per l'impugnazione viola anche gli artt. 474, 479 e 480 c.p.c. 2 Il ricorso è fondato.
Il decreto del Tribunale impugnato con il reclamo dichiarato improcedibile dalla Corte di appello è stato emesso nel corso di un procedimento camerale. Esso, pertanto, ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c, trattandosi di decreto riguardante più di una parte,
andava impugnato nel termine di dieci giorni dalla sua notificazione, ovvero, in difetto di notificazione, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. 26 luglio 1987, n. 3505). Anche in relazione al termine di decadenza dall'impugnazione previsto dall'art. 739, comma 9, c.p.c, - stante l'eadem ratio - debbono ritenersi validi i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei termini per le impugnazioni posta dall'art. 326 c.p.c. ed al suo coordinamento con gli artt. 285 e 270 c.p.c. Pertanto deve ritenersi che il termine di dieci giorni per il reclamo stabilito dall'art. 739 decorra dalla notificazione del provvedimento impugnato non solo per il soggetto al quale la notificazione è diretta, ma anche per il notificante (come avviene in generale per tutte le impugnazioni: Cass. 8 gennaio 2001, n. 191). E deve altresì ritenersi che la decorrenza di tale termine (come per le altre impugnazioni: Cass. 1 febbraio 2000, n. 1069; 19 febbraio 1999, n. 1407; 17 giugno 1997, n. 5421; 30 marzo 1995, n. 3808), va ricollegata - con riferimento sia alla parte notificante sia alla parte destinataria della notifica - unicamente al compimento di un'attività formale, costituita dalla notificazione di una parte all'altra del provvedimento nelle forme previste dagli artt. 285 e 170 c.p.c, cioè dalla notifica del provvedimento al procuratore costituito, ovvero alla parte presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto.
La notifica alla parte personalmente, nel suo domicilio, a fini esecutivi, non è pertanto idonea a far decorrere tale termine, non ponendosi con tale notifica in essere la fattispecie legislativamente prevista in via generale per l'inizio del decorso del termine per l'impugnazione.
Nel caso di specie, secondo quanto risulta dal fascicolo di ufficio del processo di secondo grado - che questa Corte deve esaminare, essendo stato dedotto un error in procedendo - il decreto del Tribunale, con formula esecutiva, fu notificato all'odierno resistente DO EN nel suo domicilio anagrafico e non presso il procuratore costituito. Ne deriva che, in applicazione dei principi sopra esposti, per entrambe le parti, alla fattispecie non era applicabile il termine breve per il reclamo previsto dall'art. 739, comma 2, c.p.c, ma il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003