Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, perché la mancata contestazione immediata della violazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchiatura "autovelox" non comporti la invalidità dell'accertamento, si rende necessario che nel verbale di contravvenzione l'amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione.
Commentario • 1
- 1. La taratura dell’autovelox nell’accertamento amministrativoGioacchino De Filippis · https://www.filodiritto.com/ · 22 marzo 2008
L'autovelox è un termine entrato nell'uso comune degli automobilisti italiani per indicare l'attrezzatura destinata a rilevare la velocità dei veicoli ad opera degli organi di Polizia Stradale e Polizia Municipale ed ha, come scopo, la rilevazione del superamento dei limiti di velocità dei veicoli sulle strade. E' un misuratore di velocità che utilizza una coppia di laser paralleli ad una determinata distanza l'uno dall'altro il cui raggio viene interrotto dai veicoli in transito permettendo così il calcolo della velocità. Il funzionamento degli ultimi modelli si avvale inoltre di un terzo laser per la determinazione della distanza tra l'apparecchio e il veicolo rilevato. La legge …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI AULLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCILIAZIONE 44, presso l'avvocato PERILLI M. A., rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO BERTOCCI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TA GO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 35/99 della Pretura di MASSA, Sezione distaccata di PONTREMOLI, emessa il 28/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Perilli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il OR di Massa Carrara, sezione distaccata di Pontremoli, con sentenza del 28/5/99, pronunciando sull'opposizione proposta dal sig. GO TA avverso un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 142/8 del codice della strada, dalla Polizia municipale di Aulla la quale aveva rilevato l'infrazione a mezzo di apparecchiatura autovelox, accoglieva l'opposizione annullando il verbale e dichiarando non dovuta la relativa sanzione.
Il giudicante, rilevava come: a) attesa la natura di mero stile della dizione contenuta nel verbale di contravvenzione relativo alla ricorrenza dei motivi di cui all'art. 384/1, lett. E del d.P.R. n. 495/92, ostativi alla immediata contestazione, e stante l'assenza di diverse motivazioni o giustificazioni, dovesse evincersi che l'omessa contestazione immediata avesse rappresentato in realtà il frutto inevitabile delle modalità operative con le quali era stato predisposto l'accertamento, le quali erano tali da non prevedere in nessun caso l'arresto del veicolo;
b) la pacificità del profilo per cui la mancata contestazione, immediata e personale, di un'infrazione non costituisca, di per sè stessa, ne' causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni pecuniarie, ne' causa di invalidità della successiva ordinanza-ingiunzione, non tolga che la violazione dell'obbligo di contestazione immediata - al di là della sua rilevanza disciplinare - si riveli idonea senz'altro ad incidere sull'efficacia probatoria dell'atto di accertamento, nonché a limitare gli spazi difensivi del contravvenzionato;
c) dalle stesse giustificazioni di massima, assolutamente inadeguate offerte dall'organo accertatore, emergesse che la deviazione dallo schema legale tipico non fosse disceso da situazioni contingenti che avessero reso impossibile o estremamente gravosa la contestazione immediata, ma dall'aver adottato modalità operative del tutto inadeguate;
d) nella fattispecie, date le caratteristiche di velocità in gioco (una eccedenza di 20 km sul limite di 50 km), non solo il fermo del veicolo sarebbe stato doveroso e sicuramente possibile in relazione anche alle caratteristiche della strada quali emergenti dalla documentazione fotografica allegata, ma tutto lasciasse intendere che la omissione di contestazione immediata andasse spiegata con un funzionamento della apparecchiatura realizzatosi al di fuori di un controllo diretto degli operatori;
e) dalla situazione d'incertezza in ordine alle modalità di rilievo ed alla sua valenza probatoria, discendesse l'illegittimità dello stesso accertamento.
Ricorre per Cassazione il Comune di Aulla con atto notificato il 13/7/99 e depositato il 29/7/99 sulla base di 1 motivo, chiedendo la cassazione dell'impugnata sentenza e sollecitando la decisione nel merito in ordine alla validità ed efficacia del verbale oggetto di opposizione.
Non controricorre il TA
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del suo ricorso il Comune di Aulla deduce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23 e 24 l. 24/11/81 N. 689, 2697 cod. civ., IN RELAZIONE ALLI ART. 360 n. 5 C.P.C., nonché
INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA, EX ART. 360 N. 5 C.P.C., sottolineando come: a) per giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, l'omissione di contestazione immediata (anche quando quest'ultima si rivelerebbe possibile ed agevole) non comporti effetti invalidanti sul verbale di accertamento;
b) per giurisprudenza altrettanto pacifica di questa Suprema Corte, le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate costituiscano fonte di prova, fino a quando non risulti accertato, nel caso concreto e sulle base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate (ovvero debitamente provate), il difetto di costruzione, di installazione o funzionamento del dispositivo di rilevazione;
c) nulla l'opponente avesse invece provato o richiesto di provare al riguardo;
d) nelle fattispecie quali quella in esame la contestazione immediata si renda sempre impossibile, posto che essa costringerebbe i vigili ad abbandonare il presidio dell'apparecchio, con tutte le intuibili conseguenze in tema sia di efficienza che di funzionalità del servizio complessivo;
d) posto che occorreva rigorosa prova da parte dell'opponente in ordine ad irregolarità nel funzionamento dell'apparecchio, il OR non avrebbe in alcun modo potuto trarre lui la conclusione secondo cui l'apparecchiatura avesse funzionato al di fuori del controllo degli agenti operanti;
ciò tanto più alla luce del fatto per cui esso Comune aveva articolato specifica prova sul punto della regolarità delle condizioni e caratteristiche operative dell'apparecchiatura in questione;
prova che il OR non aveva neppure preso in considerazione.
Il ricorso, così come concretamente concepito e formulato, si rivela in realtà inammissibile, in quanto finisce per risolversi in una serie di enunciazioni di carattere sostanzialmente astratto e generale, le quali, alla fine, si rivelano - perciò - prive del requisito della pertinenza rispetto al complesso dei profili sviluppati in sentenza, eludendo il preciso onere, incombente su chiunque impugni un provvedimento giurisdizionale, di investire con il gravame tutti i punti della decisione.
Accade, così, nella presente vicenda processuale, che finisca del tutto eluso il nucleo motivazionale della impugnata sentenza, secondo il quale, se è vero che - di per sè sola - la mancata contestazione immediata della violazione non comporti la estinzione dell'obbligazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie o l'invalidità della successiva ordinanza ingiunzione, ciò non tolga - però - che l'amministrazione sia pur sempre tenuta, volta per volta, nel verbale, a specificare, in concreto, le ragioni della mancata immediata contestazione, non potendosi rifugiare in mere clausole di stile, per il che, ove ciò non accada, ciò si renda indizio indiretto di una organizzazione operativa del servizio la quale finisce per escludere - di per se stessa - la contestazione immediata;
il che non possa non risolversi in una lesione del diritto di difesa, e non avere riflesso sulla stessa valenza probatoria dell'accertamento effettuato, tanto più ove il tipo di eccesso di velocità concretamente rilevato, siccome relativo ad un limite già di per sè particolarmente ridotto, non riproponga quelle caratteristiche che rendono di per sè intuibili (in ragione - ad esempio - di un prolungato inseguimento) la impossibilità o l'estrema gravosità e pericolosità della contestazione immediata. Orbene, di fronte a tale complesso di considerazioni svolte in sentenza, va sottolineato come finisca per rivelarsi del tutto generico e niente affatto esaustivo il rinvio, operato in ricorso, a quella giurisprudenza di questa Corte la quale ha avuto modo di precisare come - di per sè - la mancata contestazione immediata della violazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox, non comporti la invalidità dell'accertamento. Ed infatti, la stessa giurisprudenza di questa Corte ha anche avuto modo - però - di precisare - con ciò escludendo ogni possibilità di aprioristica equazione, fra rilevamento a mezzo autovelox, ed impossibilità della contestazione immediata - come ciò si renda però vero sempre che l'Amministrazione provveda ad indicare concretamente - e non in modo solo apparente i motivi della mancata contestazione di retta fra le ultime in tal senso, vedi Cass. 28/8/2001, n. 11293; Cass. 22/6/2001 n. 8528).
Più in particolare il ricorso finisce per eludere - non prendendo in realtà effettiva posizione al riguardo il nucleo motivazionale della decisione impugnata (già affidato, di per sè, a valutazioni di merito le quali si renderebbero comunque incensurabili in questa sede) secondo il quale, la mancata specificazione dei motivi della mancata contestazione immediata dovesse intendersi - nella fattispecie concreta fatta oggetto di giudizio, e tanto più in considerazione della non eccessività della velocità rilevata (indicata nel verbale, come di 75 km orari) - quale sintomo inequivoco di un'inaffidabile organizzazione del servizio, tale da escludere, quasi programmaticamente, la contestazione immediata. Ad un tal riguardo va posto in luce più nello specifico - come la genericità del ricorso il cui testo, fra l'altro, ripete pressoché pedissequamente, quello di altro ricorso venuto in decisione nella stessa data odierna ed attinente a pronuncia di altro giudice, diversamente articolata non venga di certo superata dal mero riferimento in esso contenuto - al profilo per cui il Comune di Aulla avesse, in sede di comparsa di risposta, richiesto di provare, più in generale, che l'apparecchio era installato regolarmente, con la presenza, in loco, di due agenti, i quali, finito il servizio, come di consueto, smontavano l'apparecchio e portavano a sviluppare le fotografie. Ed infatti, tale richiesta (oltretutto richiamata, in ricorso, in termini del tutto generici e riassuntivi, e che, oltre tutto, data la natura del vizio invocato (in iudicando e non in procedendo), rimane in ogni caso non verificabile da questa Corte, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti), quand'anche avesse a trovare riscontro negli atti, si rivelerebbe comunque e pur sempre generica e non in grado di intaccare il nucleo motivazionale della decisione del OR, il quale - come visto - fa discendere le sue conclusioni non certo da valutazioni meramente astratte e generali, ma da una considerazione condotta in concreto circa l'inattendibilità del rilevamento attraverso servizio di autovelox, così come concretamente organizzato, in quella circostanza, nel comune di Aulla.
Attesa pertanto la genericità del ricorso, esso va dichiarato inammissibile.
Nessuna pronuncia sulle spese va assunta, non essendovi stata proposizione di controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Suprema Corte di Cassazione, il 12 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002