Sentenza 11 febbraio 2014
Massime • 1
In materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa.
Commentario • 1
- 1. Competenza del giudice dell'ultima condanna irrevocabile nel procedimento di esecuzioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 luglio 2024
2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato. In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto decisorio, degne di nota i seguenti passaggi motivazionali: “Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2014, n. 15856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15856 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/02/2014
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 437
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 27497/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE REPUBBLICA presso TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
AD SE, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 74/2013 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI del 22/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Carmine Stabile, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 marzo 2013 il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata da AD US, volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili, emesse a suo carico dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 19 luglio 2011 e il 15 novembre 2011 e richiamate nella premessa della stessa ordinanza, e, ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza del 15 novembre 2011, che aveva inflitto la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa, ha rideterminato la pena complessiva in anni sei di reclusione ed euro trentamila di multa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, chiedendone l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 665 c.p., commi 2 e 4. Secondo il ricorrente, l'ordinanza è stata emessa da giudice funzionalmente incompetente, spettando la competenza a decidere sulla istanza difensiva, secondo il disposto dell'art. 665 c.p.p., comma 4, alla Corte di appello di Napoli, la cui sentenza del 24 maggio 2012, che ha riformato quella del 15 novembre 2011, è l'ultima sentenza passata in giudicato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, avuto riguardo alla fondatezza dell'unico motivo del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che attiene alla competenza del Giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, è fondato.
1.1. Si osserva, al riguardo, che la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna emesse da giudici diversi deve essere necessariamente unitaria, per ragioni di economicità e di razionalità del sistema, e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 c.p.p., comma 4. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa appartiene, indipendentemente dall'oggetto della domanda e dall'attinenza della questione proposta a decisione emessa da altro giudice, al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, avendo riguardo al momento della presentazione della domanda (tra le altre, Sez. 1, n. 43534 del 12/11/2002, dep. 23/12/2002, Confl., comp. in proc. Miucica, Rv. 222805; Sez. 1, n. 49256 del 21/10/2004, dep. 22/12/2004, Garofalo, Rv. 230301; Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008, dep. 16/06/2008, Confl., comp. in proc. Torres e altri, Rv. 240811; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, dep. 16/06/2010, Confl., comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 19/01/2012, Confl., comp. in proc. Casorio, Rv. 251686).
Con specifico riferimento agli incidenti relativi alla unificazione di pene concorrenti si è precisato che giudice competente è quello che ha pronunciato la sentenza di condanna ultima in assoluto, ancorché questa non sia compresa nel cumulo, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione penale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale a ciò deputato (tra le altre, Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, dep. 17/05/2004, Confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253; Sez. 1, n. 364 del 21/11/2007, dep. 08/01/2008, Confl., comp. in proc. Gianfelice, Rv. 238771; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, dep. 19/01/2012, Confl., comp. in proc. Pasquale, Rv. 251684).
1.2. Nella specie, la sentenza del 15 novembre 2011 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, citata dal ricorrente, è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 24 maggio 2012, che ha rideterminato la pena in dipendenza della diversa valutazione del reato contestato al capo a) quale unico reato, connotato dalla realizzazione delle plurime attività di cessione di sostanza stupefacente in un unico contesto di tempo e di luogo, e non quale reato continuato.
La decisione assunta con la sentenza di appello, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2012, esula, pertanto, dalla semplice riforma concernente soltanto la determinazione della entità della pena, e quindi dalla ipotesi prevista dall'art. 665 c.p.p., comma 2, alla cui stregua "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado", e che suppone una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente quoad poenam (tra le altre, Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, dep. 21/04/1997, Barbara, Rv. 207320; Sez. 1, n. 396 del 19/01/2000, dep. 04/03/2000, Confl., comp. in proc. Calderaro, Rv. 215370; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, dep. 23/12/2002, Confl., comp. in proc. Orofino, Rv. 223222; Sez. 1, n. 9017 del 08/01/2003, dep. 25/02/2003, Confl. comp. in proc. Emmausso, Rv. 223979; Sez. 1, n. 45481 del 19/11/2008, dep. 09/12/2008, Confl., comp. in proc. Orlandi, Rv. 242069).
2. Alla stregua degli indicati dati fattuali e in applicazione dei condivisi principi esposti, deve riconoscersi che, per effetto della disposizione di cui all'art. 665 c.p.p., comma 4, la competenza funzionale a pronunciarsi in executivis, con riguardo alle sentenze oggetto della richiesta di AD US, al momento della formulazione della sua richiesta introduttiva, avanzata il 22 gennaio 2013, apparteneva, e appartiene, alla Corte di appello di Napoli, individuata quale giudice dell'esecuzione per aver emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, avendo riguardo al detto momento.
3. Conseguono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla indicata Corte di appello per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2014