Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
In tema di esecuzione, il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, restando irrilevante l'assenza di un provvedimento di cumulo da parte del pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Civiltà del diritto e identità italianaFulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/11/2007
Dott. GIRONI Emilio OV - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3729
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 021409/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIB. FORLÌ - CONFLITTO;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE PESARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati OV che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Pesaro. OSSERVA
Con provvedimento in data 29.1.2007 il GIP del Tribunale di Pesaro, investito dalla richiesta di applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 in favore di IC OV, in relazione alla condanna inflitta con decreto penale emesso il 21.8.2001 dal GIP di Pesaro, ha dichiarato la propria incompetenza e disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Forlì quale giudice che aveva emesso il provvedimento divenuto definitivo per ultimo e cioè il decreto penale in data 10.12.2002, divenuto irrevocabile in data 23.9.2003. Il GIP del Tribunale di Forlì, con ordinanza in data 9.3.2007, ha dichiarato a sua volta la propria incompetenza ed ha quindi rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 30 c.p.p., rilevando che non si poteva procedere alla applicazione dell'indulto in assenza di una richiesta del condannato, nella specie inesistente e che comunque il GIP di Forlì non era competente al riguardo in assenza di un provvedimento di cumulo, non intervenuto nella specie, considerato che, a norma dell'art. 174 c.p., comma 2, l'indulto poteva essere applicato una sola volta ossia ad una sola pena ovvero a più pene in presenza di cumulo secondo le norma sul concorso di reati. Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p. poiché due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame la richiesta di applicazione dell'indulto al decreto penale di condanna n. 439 del 2001, " sollecitata " dall'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Pesaro.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la competenza in materia di esecuzione spetta, a norma dell'art. 665 c.p.p., comma 4, al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto definitivo per ultimo al momento in cui viene presentata la richiesta in sede esecutiva, a nulla rilevando quale che sia l'oggetto sul quale deve decidere e quindi anche se il provvedimento sia estraneo al tema del decidere e sia in ipotesi ineseguibile (v. per tutte Cass.13.12.2001, Vitelli). Ciò in quanto la ratio della norma è quella di concentrare tutte le esecuzioni presso un unico giudice che sia oggettivamente determinato e determinabile, indipendentemente dal provvedimento in quel momento contestato.
Sulla base di tali principi deve essere pertanto affermata la competenza del GIP che ha emesso il decreto penale in data 10.12.2002, quale giudice che ha emesso il decreto penale divenuto definitivo per ultimo, cui devono essere trasmessi gli atti. Non rileva, ai fini della determinazione della competenza, la assenza di un provvedimento di cumulo, posto anche che, in mancanza di attivazione da parte del Pubblico Ministero, tale provvedimento può essere adottato anche dall'organo giurisdizionale funzionalmente competente con la procedura degli incidenti di esecuzione, spettando in definitiva al giudice dell'esecuzione il compito di decidere con efficacia giurisdizionale su ogni tema del rapporto esecutivo (v. per tutte Cass. 13.5.1998, Gambino, Cass. 4.2.1999, Ghiro); e neppure rileva la questione della applicabilità o meno dell'indulto in assenza di una istanza del condannato, trattandosi di questione di merito che dovrà essere risolta dal giudice dell'esecuzione competente. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2008