Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 16619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16619 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
ER IL MI AN NO NA AN RO LL IU BI RE Di IO
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16619/2026 Roma, li, 08/06/2026
-Presidente-
Sent. Sez. 738/26
- Relatrice -
P.U. 05/05/2026
R.G.N. 7323/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. AU RI, nato a [...] il [...] 2. PA IU, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI AN NO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 19 novembre 2025, in riforma della sentenza di primo grado del 25 giugno 2024, ha rideterminato la pena inflitta a RI AU e IU PA, esclusa la recidiva contestata, con la diminuente del rito abbreviato in mesi 8 di reclusione ciascuno per il reato di cui
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386 Firmato Da: EMILIA ANNA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6351fddeeb285be7
all'art. 391, comma 1-ter, rispettivamente ascritto e commesso, per entrambi, dal 27 gennaio al 6 febbraio 2001 e dal 21 marzo al 3 aprile 2021. In particolare AU RI, detenuto presso la casa Circondariale di Torino, indebitamente riceveva e utilizzava un apparecchio telefonico. per effettuare colloqui con i suoi congiunti. Anche lo PA aveva utilizzato un apparecchio telefonico per comunicare con i congiunti.
2. Con i motivi di ricorso sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, 2.1. RI AU chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia violazione di legge (in relazione all'art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla pena base, determinata, in carenza di motivazione, in misura eccessiva e sproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto poiché l'imputato aveva utilizzato la utenza cellulare per mantenere un contatto con i propri congiunti e i figli minori, la coniuge, il proprio figliastro e la madre.
2.2. IU PA denuncia:
2.2.1. erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione del numero di chiamate effettuate, dodici, tale da denotare abitualità del reato, aspetto che non è di per sé rilevante dovendo il giudice apprezzare in concreto la qualità della condotta e l'effettivo pregiudizio arrecato al bene giuridico tutelato. Nel caso le conversazioni erano tutte destinate a congiunti autorizzati anche ai colloqui in presenza;
2.2.2. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha escluso la recidiva contestata all'imputato rilevando che tutti i precedenti valutabili erano estinti per esito positivo dell'affidamento alla prova e che residuava un'unica condanna successiva ai fatti: cionondimeno ha ritenuto sussistente il requisito dell'abitualità sulla base del numero dei contratti telefonici.
3. I ricorsi sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. modificato dall'art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. I ricorsi di RI AU e IU PA sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati.
2. Quanto al ricorso di RI AU, premesso che la pena per il reato di cui all'art. 391, comma 1-ter, cod. pen., è quella da uno a quattro anni di reclusione, in primo grado al AU, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva, la pena era stata determinata, con la diminuente del rito, in quella di mesi dieci di reclusione. La Corte di appello, esclusa la recidiva, ha confermato la pena base del Tribunale, di anni uno e mesi tre di reclusione;
ridotta per le generiche ad anni uno e, per la diminuente del rito, a mesi otto di reclusione. Come noto l'applicazione della pena costituisce esercizio di un potere discrezionale tipico del giudice del merito che si sottrae a rilievi in sede di legittimità se il giudice lo abbia esercitato, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con completezza, avuto riguardo sia alla gravità del fatto che alla capacità a delinquere dell'imputato. Non è, viceversa sindacabile, a meno di vistose carenze, la scelta del giudice nella individuazione dei criteri ai quali abbia riconosciuto prevalenza fra quelli alternativamente previsti dall'art. 133 cit. Le valutazioni della Corte di appello non denunciano vistose carenze, avendo confermato la pena base determinata in primo grado, evidenziando, da un lato, l'elevato numero di contatti telefonici tenuti dall'imputato e, dall'altro, la caratura criminale dell'imputato, desumibile dai suoi precedenti penali, e ritenuto irrilevante l'ammissione di addebito a fronte della evidenza della pena e, dunque, dato neutro ai fini del giudizio di ridotta capacità a delinquere.
3.Anche il ricorso di IU PA è proposto per motivi manifestamente infondati che possono esaminati congiuntamente perché relativi alla comune determinazione del giudice del merito di esclusione dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il giudizio sull'applicazione della causa di non punibilità innanzi indicata richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo e, dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. Ai fini dell'entità del danno o del pericolo va, inoltre, ricordato che è necessario operare un giudizio complessivo, che abbia riguardo anche al grado di colpevolezza, ovvero alla maggiore o minore intensità del dolo, alla stregua del
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comportamento dell'agente e delle concrete modalità della condotta che costituiscono un utile e rilevante criterio di valutazione attraverso un giudizio che deve essere espresso in concreto. Nel caso in esame, a prescindere dal rilievo di abitualità del reato - impropriamente fondata sulla reiterazione di contatti telefonici -, la esclusione della particolare tenuità del fatto è motivata con riferimento ad una pluralità di elementi la reiterazione delle conversazioni, sintomatica del dolo, e il complessivo giudizio negativo sulla personalità dell'imputato fondato sulla più recente condanna per estorsione e per fatto commesso prima della consumazione del reato per cui si procede e, dunque, sull'esame di circostanze di fatto che hanno ragionevolmente la conclusione della Corte sulla rilevanza del fatto ai fini della sottoposizione dell'imputato alla esecuzione di una pena per il fatto commesso e ritenuta, non illogicamente, specifica e adeguata misura di risocializzazione, con una valutazione nettamente prevalente sulle ragioni che, nella previsione normativa, giustificano l'applicazione della dichiarazione di non punibilità perché l'esecuzione della pena sarebbe misura non necessaria ai fini della risocializzazione del condannato.
3. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, in favore della Cassa delle Ammende, indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2026
La Consigliera relatrice MI AN NO
Il Presidente
ER IL
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