Sentenza 24 novembre 2010
Massime • 1
In materia di esecuzione della pena per reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria ex art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990, pur se riguardante condannato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, è comunque subordinata all'acquisizione della relazione finale di cui all'art. 123 d.P.R. cit.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 45584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45584 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2010
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - N. 2712
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 6804/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES AN n. il *14 novembre 1954*;
avverso l'ordinanza 22 dicembre 2009 - Tribunale di Sorveglianza di Venezia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 22 dicembre 2009, depositata in cancelleria il 12 gennaio 2010, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di ES AN di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 90. Il giudice chiariva che il richiedente aveva premesso di essere attualmente sottoposto a programma di disintossicazione e di riabilitazione presso il SERT di *Belluno* come da ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ex art. 94 giusta l'ordinanza 3 febbraio 2009 del Tribunale di Sorveglianza di Venezia atteso che il ES\ aveva riportato condanna ex art. 444 c.p.p., con sentenza 10 gennaio 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno per il reato di detenzione di piante di cannabis, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 12.000 di multa.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che la sospensione poteva essere disposta solo all'esito dell'acquisizione della relazione finale D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 123 dovendo essere accertato che il soggetto si è sottoposto con esito positivo a un programma terapeutico e socio-riabilitativo, mentre il ES\ allo stato risultava ancora soggetto a un programma di riabilitazione non ancora concluso.
2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione ES AN chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) inosservanza e/o erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 90; la norma non effettua alcun collegamento tra la sospensione della pena e l'esito positivo del programma terapeutico. Inoltre se si dovesse attendere l'esaurimento del programma vi sarebbe una disparità di trattamento nei confronti di chi, nelle more dell'esecuzione, ha già terminato il percorso terapeutico mentre si troverebbero svantaggiati coloro che fossero in uno stato più acuto di tossicodipendenza;
sarebbero altresì sperequati i condannati in ragione della condanne inflitte ponendosi a carico dei condannati disservizi dell'amministrazione finanziaria per cui l'istituto non troverebbe applicazione nella maggioranza dei casi;
in generale, ritenuto l'ammontare della multa nei reati in materia di stupefacenti, la sanzione pecuniaria costituirebbe un oggettivo ostacolo al conseguimento dei risultati riabilitativi;
b) inosservanza e/o erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 93 con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
b); l'applicazione della norma citata ex art. 90 nell'accezione fatta dal Tribunale non si integra con l'art. 93 che consente dopo cinque anni l'estinzione delle pene ed ogni altro effetto penale. c) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
il giudice non ha per vero tenuto conto che lo scopo riabilitativo potrebbe essere frustrato dal pagamento di consistenti somme di danaro e che la ratio della legge è quella di agevolare certe categorie di condannati con scarsi mezzi di sostentamento e in cura;
in ogni caso l'ordinanza è lacunosa là ove non affronta il significato ermeneutico della norma;
d) eccezione di incostituzionalità del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 90 e violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost..
Con memoria difensiva, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., depositata in cancelleria in data 8 novembre 2010, il difensore del ricorrente ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l'accoglimento delle medesime. Veniva in particolare ribadito che la parte del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 90 che prevede la possibilità per l'interessato in condizioni disagiate economiche di richiedere la sospensione dell'esecuzione della pena non fa alcun richiamo alla relazione ex art. 123 stesso testo unico. Il Tribunale di Sorveglianza ha pertanto effettuato una interpretazione estensiva e non ammessa che contrasta con la ratio della norma che è quella della decarcerizzazione dei tossicodipendenti al fine di favorire il loro recupero, mentre la conversione della pena pecuniaria in detenzione va nella direzione opposta, anche in contrasto con il programma di recupero in corso. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - Passando ad esaminare partitamele le censure difensive deve osservarsi che il primo motivo di ricorso non è fondato e deve essere respinto. Il chiaro tenore letterale della norma di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 90 pone la possibilità da parte del Tribunale di sospendere l'esecuzione della pena purché la pena detentiva sia stata inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, solo all'esito dell'acquisizione della relazione finale dell'art. 123 stesso testo unico dovendosi accertare che la persona si è sottoposta con esito positivo al programma di riabilitazione stabilito.
Quanto all'applicabilità del principio anche alle pene pecuniarie il contesto in cui è inserita l'estensione consente di ritenere che i requisiti siano i medesimi.
Nel caso di specie il condannato era sottoposto alla misura dell'affidamento terapeutico, che è istituto diverso da quello della sospensione della esecuzione della pena così come affermato dalla Suprema Corte che distingue le due fattispecie come modalità distinte di recupero del tossicodipendente (Cass., Sez. 1, 30 novembre 2000 n. 1221, rv. 217825) a seconda della sua pericolosità;
inoltre mentre l'affidamento terapeutico riguarda solo la pena detentiva, la sospensione dell'esecuzione può riguardare anche la pena pecuniaria, in virtù della modifica legislativa introdotta con la L. n. 49 del 2006. Ne consegue che, se da un lato la richiesta di sospensione della pena pecuniaria è ammissibile anche in costanza di affidamento terapeutico, riguardando solo una modalità di esecuzione della pena, la prima deve sottostare ai requisiti richiesti da quell'istituto quali l'acquisizione della relazione finale dell'esito del trattamento, che nel caso di specie è quello finale della misura dell'affidamento terapeutico.
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di fondamento e va respinto. Nessuna contraddizione in relazione all'articolo 93 citato dal momento che l'estinzione opera sulla sospensione concessa nella ricorrenza dei requisiti detti.
3.3 - Parimenti il terzo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato. Non vi è nessun motivo per ritenere che il percorso riabilitativo possa essere pregiudicato dal mancato pagamento di una pena pecuniaria, il cui valore punitivo conserva una propria valenza di emenda che intanto può essere sospesa in quanto il condannato abbia dato ragione di potervi accedere in modo premiale e definitivo (e dunque al termine dell'iter trattamentale). Del resto se pena detentiva e pena pecuniaria fossero svincolate l'una dall'altra, nell'ottica voluta dal ricorrente, non avrebbe senso che fosse sospesa la pena pecuniaria in mancanza della sospensione anche della pena detentiva.
3.4 - Anche il quarto motivo di gravame è privo di fondamento e va respinto. L'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata non ravvisandosi ne' una disparità di trattamento alla luce della ratio della norma, ne' una violazione del fine rieducativo della pena;
il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e pecuniaria non comporta infatti alcun obbligo per il soggetto, ne' alcuna restrizione e presuppone che, chi ne beneficia, abbia già dimostrato di essere uscito dalle problematiche della tossicodipendenza e di non costituire più alcun pericolo per la collettività.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010