CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10662 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato LUCIO ZARANTONELLO, per la parte civile, che ha concluso come da memoria depositata in udienza unitamente alla nota spese e ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto dello stesso. udito l'Avvocato GIANLUCA ALIFUOCO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Venezia, che ha riformato la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva condannato, anche agli effetti civili, AV IO per lesioni personali volontarie gravi ai danni dello zio NO IO. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10662 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 23/01/2023 La riforma in appello è consistita nella declaratoria di prescrizione del reato, mentre è stata confermata la condanna al risarcimento del danno. 2. Contro la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le proprie doglianze a tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza di norme processuali. Esso riguarda l'acquisizione della sentenza del Giudice di pace di Vicenza del 22 maggio 2015, allegata irritualmente alle conclusioni rassegnate per iscritto dalla difesa di parte civile e non oggetto di provvedimento ex art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione peraltro non richiesta) ed acquisita in assenza di contraddittorio. Ciò avrebbe determinato — sostiene il ricorrente — una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. come se fosse stata celebrata un'udienza in assenza del difensore. L'art. 23-bis del dl. 137 del 2020 conferma detta tesi giacché prevede che le parti possano depositare le sole conclusioni scritte, il che esclude che, con dette conclusioni, possano essere avanzate istanze istruttorie o documentali su cui la Corte di merito debba pronunziarsi ex art. 603 codice di rito. Lamenta, inoltre, il ricorrente che la sentenza del Giudice di pace abbia fatto ingresso nella piattaforma probatoria — la Corte di appello l'ha utilizzata per screditare le tesi difensive (pagg. 2 e 8 — in nota — della sentenza impugnata) — senza un formale provvedimento di acquisizione, che è necessario anche in caso di produzione documentale, a fortiori laddove si tratta di pronunzia per fatto connesso a quello per cui si procede, e che richiede l'interlocuzione della difesa dell'altra parte. Quand'anche non vi fosse nullità — prosegue il ricorso — l'anomala sequenza procedimentale dovrebbe comunque determinare l'inutilizzabilità del documento. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 52, 42 e 43 cod. pen. e vizio di motivazione quanto al diniego della esimente della legittima difesa. Esordisce il ricorrente censurando l'affermazione della Corte di merito a proposito della mancanza di prova della scriminante anzidetta, dal momento che, anche per le esimenti, vige la regola di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché esse vanno applicate anche quando vi sia dubbio sulla loro sussistenza. Osserva, poi, la parte che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, la proporzione tra difesa e offesa e l'inevitabilità del pericolo per l'imputato sussistevano. Non vi era stato utilizzo di un'arma, non vi era stata sopraffazione del prevenuto ai danni della vittima ma, semmai, vi erano state attività meramente difensive, giacché anche l'imputato aveva riportato lesioni, debitamente comprovate da documentazione medica;
va presa in considerazione — insiste il ricorrente — l'ipotesi che l'imputato avesse inteso semplicemente 2 sottrarsi all'aggressione dello zio. La presenza di sangue sulle scale evidenzia che l'aggressione avvenne al rientro dell'imputato nella sua abitazione, essendo risibili le spiegazioni che, sul punto, ha fornito la persona offesa. La sentenza impugnata, come quella di prime cure, sarebbe contraddittoria e affetta da travisamento della prova quanto alla — non — percezione delle escoriazioni sul viso dell'imputato da parte degli operanti di polizia giudiziaria e, comunque, tali lesioni sono documentate da certificazione medica e dalla foto del volto dell'imputato ed indicative quantomeno di una colluttazione e non della dinamica descritta dalla vittima. Stesso discorso deve farsi per gli occhiali del prevenuto, rotti dalla persona offesa e accartocciati. In ogni caso nessun testimone aveva visto la fase iniziale dello scontro. La Corte di merito, inoltre, non avrebbe considerato che anche la madre del ricorrente aveva riportato lesioni certificate ed avrebbe inopinatamente screditato la sua credibilità, malamente giudicandola sulla base della pronunzia del Giudice di pace irritualmente acquisita;
osserva altresì il ricorrente che la moglie della persona offesa inspiegabilmente non risulta essere giunta subito sul posto. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla definizione del quantum della provvisionale, determinato senza valutare correttamente la documentazione medica e il contributo del medico legale di parte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che formula argomenti di censura concernenti l'acquisizione, da parte della Corte distrettuale, di una sentenza allegata alle conclusioni della parte civile — non coglie nel segno in quanto l'unica sanzione in astratto ipotizzabile laddove si ritenesse errato il meccanismo attraverso cui la pronunzia aveva fatto ingresso nel procedimento sarebbe l'inutilizzabilità di esso. Ebbene, in parte qua, il ricorso va reputato inammissibile perché, pur predicando l'inutilizzabilità di un dato probatorio, non opina circa la decisività di esso, non indicando le ragioni per cui il materiale residuo all'esito della ideale eliminazione del dato inutilizzabile non superi la cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). 3 Ciò è tanto più tangibile laddove l'unico passaggio argomentativo della decisione avversata in cui si legge un riferimento alla sentenza del Giudice di pace è riportato nella nota collocata a pag. 8 della sentenza impugnata, dove si legge una mera affermazione di conferma dell'inattendibilità della teste a difesa Bettega, a fronte di un giudizio in tal senso già formulato sulla scorta della ricostruzione dei fatti aliunde svolta, incompatibile con la versione difensiva coltivata dalla donna, madre dell'imputato. 2. Il secondo motivo di ricorso — che affronta la mancata applicazione della scriminante della legittima difesa — è versato in fatto e aspecifico. Esso, invero, è fatto di una serie di considerazioni alternative sulla ricostruzione degli accadimenti, che non pongono in luce delle anomalie motivazionali o errori in diritto dei Giudici di appello, ma che, con una tecnica argomentativa peraltro non particolarmente lineare, propongono una diversa ricostruzione dei fatti. Tale impostazione censoria, che già per sé pone il ricorso al di fuori della griglia di cui all'art. 606 cod. proc. pen., rende l'impugnativa anche aspecifica, dal momento che non coglie che la Corte di merito, grazie ad una razionale composizione degli elementi di prova, ha smentito le doglianze formulate nell'appello ed ha chiarito le ragioni per le quali la tesi della direzione difensiva del contegno dell'imputato non fosse credibile, siccome in contrasto con quanto rilevato dalla polizia giudiziaria e ricostruito grazie alle dichiarazioni dei soggetti intervenuti sul posto. 3. Il terzo motivo di ricorso — laddove la parte censura la determinazione del quantum della provvisionale — è inammissibile in quanto tale statuizione non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'esito dell'odierno giudizio impone altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 3600,00, oltre accessori di legge. 4
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/1/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato LUCIO ZARANTONELLO, per la parte civile, che ha concluso come da memoria depositata in udienza unitamente alla nota spese e ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto dello stesso. udito l'Avvocato GIANLUCA ALIFUOCO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Venezia, che ha riformato la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva condannato, anche agli effetti civili, AV IO per lesioni personali volontarie gravi ai danni dello zio NO IO. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10662 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 23/01/2023 La riforma in appello è consistita nella declaratoria di prescrizione del reato, mentre è stata confermata la condanna al risarcimento del danno. 2. Contro la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le proprie doglianze a tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza di norme processuali. Esso riguarda l'acquisizione della sentenza del Giudice di pace di Vicenza del 22 maggio 2015, allegata irritualmente alle conclusioni rassegnate per iscritto dalla difesa di parte civile e non oggetto di provvedimento ex art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione peraltro non richiesta) ed acquisita in assenza di contraddittorio. Ciò avrebbe determinato — sostiene il ricorrente — una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. come se fosse stata celebrata un'udienza in assenza del difensore. L'art. 23-bis del dl. 137 del 2020 conferma detta tesi giacché prevede che le parti possano depositare le sole conclusioni scritte, il che esclude che, con dette conclusioni, possano essere avanzate istanze istruttorie o documentali su cui la Corte di merito debba pronunziarsi ex art. 603 codice di rito. Lamenta, inoltre, il ricorrente che la sentenza del Giudice di pace abbia fatto ingresso nella piattaforma probatoria — la Corte di appello l'ha utilizzata per screditare le tesi difensive (pagg. 2 e 8 — in nota — della sentenza impugnata) — senza un formale provvedimento di acquisizione, che è necessario anche in caso di produzione documentale, a fortiori laddove si tratta di pronunzia per fatto connesso a quello per cui si procede, e che richiede l'interlocuzione della difesa dell'altra parte. Quand'anche non vi fosse nullità — prosegue il ricorso — l'anomala sequenza procedimentale dovrebbe comunque determinare l'inutilizzabilità del documento. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 52, 42 e 43 cod. pen. e vizio di motivazione quanto al diniego della esimente della legittima difesa. Esordisce il ricorrente censurando l'affermazione della Corte di merito a proposito della mancanza di prova della scriminante anzidetta, dal momento che, anche per le esimenti, vige la regola di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché esse vanno applicate anche quando vi sia dubbio sulla loro sussistenza. Osserva, poi, la parte che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, la proporzione tra difesa e offesa e l'inevitabilità del pericolo per l'imputato sussistevano. Non vi era stato utilizzo di un'arma, non vi era stata sopraffazione del prevenuto ai danni della vittima ma, semmai, vi erano state attività meramente difensive, giacché anche l'imputato aveva riportato lesioni, debitamente comprovate da documentazione medica;
va presa in considerazione — insiste il ricorrente — l'ipotesi che l'imputato avesse inteso semplicemente 2 sottrarsi all'aggressione dello zio. La presenza di sangue sulle scale evidenzia che l'aggressione avvenne al rientro dell'imputato nella sua abitazione, essendo risibili le spiegazioni che, sul punto, ha fornito la persona offesa. La sentenza impugnata, come quella di prime cure, sarebbe contraddittoria e affetta da travisamento della prova quanto alla — non — percezione delle escoriazioni sul viso dell'imputato da parte degli operanti di polizia giudiziaria e, comunque, tali lesioni sono documentate da certificazione medica e dalla foto del volto dell'imputato ed indicative quantomeno di una colluttazione e non della dinamica descritta dalla vittima. Stesso discorso deve farsi per gli occhiali del prevenuto, rotti dalla persona offesa e accartocciati. In ogni caso nessun testimone aveva visto la fase iniziale dello scontro. La Corte di merito, inoltre, non avrebbe considerato che anche la madre del ricorrente aveva riportato lesioni certificate ed avrebbe inopinatamente screditato la sua credibilità, malamente giudicandola sulla base della pronunzia del Giudice di pace irritualmente acquisita;
osserva altresì il ricorrente che la moglie della persona offesa inspiegabilmente non risulta essere giunta subito sul posto. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla definizione del quantum della provvisionale, determinato senza valutare correttamente la documentazione medica e il contributo del medico legale di parte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che formula argomenti di censura concernenti l'acquisizione, da parte della Corte distrettuale, di una sentenza allegata alle conclusioni della parte civile — non coglie nel segno in quanto l'unica sanzione in astratto ipotizzabile laddove si ritenesse errato il meccanismo attraverso cui la pronunzia aveva fatto ingresso nel procedimento sarebbe l'inutilizzabilità di esso. Ebbene, in parte qua, il ricorso va reputato inammissibile perché, pur predicando l'inutilizzabilità di un dato probatorio, non opina circa la decisività di esso, non indicando le ragioni per cui il materiale residuo all'esito della ideale eliminazione del dato inutilizzabile non superi la cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). 3 Ciò è tanto più tangibile laddove l'unico passaggio argomentativo della decisione avversata in cui si legge un riferimento alla sentenza del Giudice di pace è riportato nella nota collocata a pag. 8 della sentenza impugnata, dove si legge una mera affermazione di conferma dell'inattendibilità della teste a difesa Bettega, a fronte di un giudizio in tal senso già formulato sulla scorta della ricostruzione dei fatti aliunde svolta, incompatibile con la versione difensiva coltivata dalla donna, madre dell'imputato. 2. Il secondo motivo di ricorso — che affronta la mancata applicazione della scriminante della legittima difesa — è versato in fatto e aspecifico. Esso, invero, è fatto di una serie di considerazioni alternative sulla ricostruzione degli accadimenti, che non pongono in luce delle anomalie motivazionali o errori in diritto dei Giudici di appello, ma che, con una tecnica argomentativa peraltro non particolarmente lineare, propongono una diversa ricostruzione dei fatti. Tale impostazione censoria, che già per sé pone il ricorso al di fuori della griglia di cui all'art. 606 cod. proc. pen., rende l'impugnativa anche aspecifica, dal momento che non coglie che la Corte di merito, grazie ad una razionale composizione degli elementi di prova, ha smentito le doglianze formulate nell'appello ed ha chiarito le ragioni per le quali la tesi della direzione difensiva del contegno dell'imputato non fosse credibile, siccome in contrasto con quanto rilevato dalla polizia giudiziaria e ricostruito grazie alle dichiarazioni dei soggetti intervenuti sul posto. 3. Il terzo motivo di ricorso — laddove la parte censura la determinazione del quantum della provvisionale — è inammissibile in quanto tale statuizione non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'esito dell'odierno giudizio impone altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 3600,00, oltre accessori di legge. 4
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/1/2023.