Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10662
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Sentenza 13 marzo 2023

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La sentenza in esame è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Paola Borrelli. Le parti coinvolte nel procedimento hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente, accusato di lesioni personali volontarie, ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva dichiarato la prescrizione del reato ma confermato la condanna al risarcimento del danno. La parte civile, al contrario, ha insistito per il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza della decisione di appello.

Il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso, argomentando che il primo motivo, relativo all'acquisizione di una sentenza di un Giudice di pace, non dimostrava l'inutilizzabilità del documento in questione, né la sua decisività. Il secondo motivo, che contestava la mancata applicazione della legittima difesa, è stato considerato aspecifico, in quanto non evidenziava errori di diritto ma proponeva una diversa ricostruzione dei fatti. Infine, il terzo motivo, riguardante la determinazione del quantum della provvisionale, è stato dichiarato inammissibile poiché non è oggetto di ricorso per cassazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10662
    Data del deposito : 13 marzo 2023

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