CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2023, n. 12745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12745 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da OL RA, nata a [...] il [...] HE FA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del G.i.p. del Tribunale di Chieti visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria RA Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Chieti per ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RA OL e FA HE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Chieti ha ordinato al P.m. di formulare l'imputazione a carico di entrambe le imputate per il delitto di calunnia e della sola HE anche per il reato di falsa testimonianza. Dopo aver premesso che NO De LI, collega di lavoro della OL e della HE, le aveva denunciate per aver falsamente dichiarato dinanzi al giudice del lavoro che egli si era appropriato della somma di mille euro, Penale Sent. Sez. 6 Num. 12745 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 22/02/2023 sottraendola dalla cassaforte del punto vendita in cui lavoravano, e che a seguito di una prima richiesta di archiviazione il G.i.p. aveva ordinato nuove indagini, all'esito delle quali il P.m. aveva formulato nuova richiesta di archiviazione, con l'ordinanza impugnata il G.i.p. aveva ordinato al P.m. di formulare l'imputazione per i reati indicati in precedenza, benché il procedimento fosse stato iscritto solo per il reato di falsa testimonianza. Ne chiede l'annullamento per abnormità, in quanto il provvedimento, che impone al P.m. di procedere per un reato mai iscritto, modifica l'imputazione per entrambe ed aggiunge un'ipotesi nuova per la sola HE così differenziando le condotte, a fronte dell'unica ipotesi contestata a titolo di concorso. L'ordinanza oltre ad essere lesiva del diritto di difesa delle ricorrenti, è lesivo dell'autonomia del P.m. e va annullato senza rinvio. 2. Il P.g. ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con trasmissione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, risultando evidente dall'esame degli atti la diversità del reato oggetto della richiesta di archiviazione, rispetto a quelli oggetto dell'imputazione coatta, mai iscritti. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 dep. 2014, P.m. in proc. L. e altro, Rv. 257786- 01, nella quale si precisa che in quest'ultimo caso il giudice deve limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza). Tale orientamento è stato ancora ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv.273581) e dalle altre Sezioni di questa Corte (Sez. 2, n. 16779 del 20/04/2021, P.m. c/ Schisano, Rv. 281130); non essendovi ragione di disattenderlo ed essendo palese che il giudice ha ordinato di procedere per un fatto diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione, esercitando un potere che non gli è attribuito, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al G.i.p. presso il Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso. Così deciso il 22/02/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria RA Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Chieti per ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RA OL e FA HE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Chieti ha ordinato al P.m. di formulare l'imputazione a carico di entrambe le imputate per il delitto di calunnia e della sola HE anche per il reato di falsa testimonianza. Dopo aver premesso che NO De LI, collega di lavoro della OL e della HE, le aveva denunciate per aver falsamente dichiarato dinanzi al giudice del lavoro che egli si era appropriato della somma di mille euro, Penale Sent. Sez. 6 Num. 12745 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 22/02/2023 sottraendola dalla cassaforte del punto vendita in cui lavoravano, e che a seguito di una prima richiesta di archiviazione il G.i.p. aveva ordinato nuove indagini, all'esito delle quali il P.m. aveva formulato nuova richiesta di archiviazione, con l'ordinanza impugnata il G.i.p. aveva ordinato al P.m. di formulare l'imputazione per i reati indicati in precedenza, benché il procedimento fosse stato iscritto solo per il reato di falsa testimonianza. Ne chiede l'annullamento per abnormità, in quanto il provvedimento, che impone al P.m. di procedere per un reato mai iscritto, modifica l'imputazione per entrambe ed aggiunge un'ipotesi nuova per la sola HE così differenziando le condotte, a fronte dell'unica ipotesi contestata a titolo di concorso. L'ordinanza oltre ad essere lesiva del diritto di difesa delle ricorrenti, è lesivo dell'autonomia del P.m. e va annullato senza rinvio. 2. Il P.g. ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con trasmissione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, risultando evidente dall'esame degli atti la diversità del reato oggetto della richiesta di archiviazione, rispetto a quelli oggetto dell'imputazione coatta, mai iscritti. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 dep. 2014, P.m. in proc. L. e altro, Rv. 257786- 01, nella quale si precisa che in quest'ultimo caso il giudice deve limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza). Tale orientamento è stato ancora ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv.273581) e dalle altre Sezioni di questa Corte (Sez. 2, n. 16779 del 20/04/2021, P.m. c/ Schisano, Rv. 281130); non essendovi ragione di disattenderlo ed essendo palese che il giudice ha ordinato di procedere per un fatto diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione, esercitando un potere che non gli è attribuito, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al G.i.p. presso il Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso. Così deciso il 22/02/2023.