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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27135 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA MO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27135 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO PA ON ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Latina ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata. 1. Al riguardo, deduce l'inosservanza degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275 e 275-bis cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari, ai criteri di scelta della misura e all'applicazione del braccialetto elettronico 1.1. Con riguardo alle esigenze cautelari il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con il rilievo costituito dal tempo trascorso dall'imputato in stato di custodia cautelare pari ormai a 17 mesi, limitandosi a reiterare le argomentazioni del precedente giudizio di riesame fondate esclusivamente sulla gravità del fatto e sull'esistenza di un precedente per delitto contro il patrimonio risalente all'anno 2019. Al riguardo, si evidenzia come seppur l'imputato fosse stato condannato in relazione all'ipotesi di reato in forza della quale era stata disposta la cautela, andava al contempo esclusa la sussistenza di qualsiasi collegamento con ambienti di spessore criminale o con la criminalità comune, come ipoteticamente assunti nell'ordinanza applicativa, che riguardano però il coimputato giudicato con il rito abbreviato non condizionato. 1.2. Con riferimento ai criteri di scelta della misura, il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto si era limitato a ritenere ostativa alla sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari la precedente condanna per evasione annoverata dal ricorrente, omettendo di effettuare alcuna valutazione sulla lieve entità di tale fatto. Inoltre, non era stato adeguatamente apprezzato ai fini dell'affievolimento del quadro cautelare il tempo trascorso dall'indagato in stato di custodia cautelare, nonché l'assenza di una personalità connotata da profili di pericolosità sociale, in ragione degli stessi elementi acquisiti al processo che escludono legami di alcun tipo con la criminalità comune o collegamenti di significato spessore criminale. Inoltre, l'imputato è di giovane età. 1.3. Del tutto mancante era, infine, la motivazione in ordine alla possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari con braccialetto di controllo. 2. Con requisitoria dell'11/04/2023 il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con un'altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in me/ius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati o coimputati. L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652, Da ultimo, Sez. 4, n. 18524 del 12/04/2023, non mass.; Sez. 2, n. 16038 del 14/03/2023, non mass.). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha specificato che le esigenze cautelari erano tuttora perduranti e non potevano essere salvaguardate con misure diverse, avuto riguardo "alla gravità del fatto commesso, che denotava una previa organizzazione della condotta con suddivisione dei ruoli ed una certa spregiudicatezza nell'agire, in pieno giorno in un piazzale ove stazionavano altri mezzi - ed alla personalità dell'imputato, il quale ha un precedente risalente al 2019 per reati contro il patrimonio". 2. Il secondo motivo è generico in quanto il ricorrente si è limitato a lamentare che il Tribunale non abbia verificato se il precedente per evasione ritenuto ostativo fosse di lieve entità, ma non precisa se tale fatto fosse connotato da tale minor disvalore, né allega alcunché al riguardo. Parimenti generica è la censura volta a dimostrare l'assenza di elementi di spiccata recidiva che il ricorrente fonda su una lettura delle emergenze processuali che non risulta asseverata dalle necessarie allegazioni dimostrative e tanto a prescindere dal pur decisivo rilievo che tale doglianza, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, non risulta essere stata dedotta tra i motivi di appello, incentrati sull'assenza di prova certa dell'identificazione dell'imputato quale autore della rapina. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la genericità della censura svolta in ordine alla valenza ostativa del precedente per evasione, rende parimenti generica la successiva e dipendente istanza di applicazione degli arresti domiciliari con le speciali forme di controllo prescritte dall'art. 275-bis cod. proc. pen. 3 Così deciso, il 18/05/2023 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27135 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO PA ON ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Latina ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata. 1. Al riguardo, deduce l'inosservanza degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275 e 275-bis cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari, ai criteri di scelta della misura e all'applicazione del braccialetto elettronico 1.1. Con riguardo alle esigenze cautelari il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con il rilievo costituito dal tempo trascorso dall'imputato in stato di custodia cautelare pari ormai a 17 mesi, limitandosi a reiterare le argomentazioni del precedente giudizio di riesame fondate esclusivamente sulla gravità del fatto e sull'esistenza di un precedente per delitto contro il patrimonio risalente all'anno 2019. Al riguardo, si evidenzia come seppur l'imputato fosse stato condannato in relazione all'ipotesi di reato in forza della quale era stata disposta la cautela, andava al contempo esclusa la sussistenza di qualsiasi collegamento con ambienti di spessore criminale o con la criminalità comune, come ipoteticamente assunti nell'ordinanza applicativa, che riguardano però il coimputato giudicato con il rito abbreviato non condizionato. 1.2. Con riferimento ai criteri di scelta della misura, il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto si era limitato a ritenere ostativa alla sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari la precedente condanna per evasione annoverata dal ricorrente, omettendo di effettuare alcuna valutazione sulla lieve entità di tale fatto. Inoltre, non era stato adeguatamente apprezzato ai fini dell'affievolimento del quadro cautelare il tempo trascorso dall'indagato in stato di custodia cautelare, nonché l'assenza di una personalità connotata da profili di pericolosità sociale, in ragione degli stessi elementi acquisiti al processo che escludono legami di alcun tipo con la criminalità comune o collegamenti di significato spessore criminale. Inoltre, l'imputato è di giovane età. 1.3. Del tutto mancante era, infine, la motivazione in ordine alla possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari con braccialetto di controllo. 2. Con requisitoria dell'11/04/2023 il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con un'altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in me/ius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati o coimputati. L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652, Da ultimo, Sez. 4, n. 18524 del 12/04/2023, non mass.; Sez. 2, n. 16038 del 14/03/2023, non mass.). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha specificato che le esigenze cautelari erano tuttora perduranti e non potevano essere salvaguardate con misure diverse, avuto riguardo "alla gravità del fatto commesso, che denotava una previa organizzazione della condotta con suddivisione dei ruoli ed una certa spregiudicatezza nell'agire, in pieno giorno in un piazzale ove stazionavano altri mezzi - ed alla personalità dell'imputato, il quale ha un precedente risalente al 2019 per reati contro il patrimonio". 2. Il secondo motivo è generico in quanto il ricorrente si è limitato a lamentare che il Tribunale non abbia verificato se il precedente per evasione ritenuto ostativo fosse di lieve entità, ma non precisa se tale fatto fosse connotato da tale minor disvalore, né allega alcunché al riguardo. Parimenti generica è la censura volta a dimostrare l'assenza di elementi di spiccata recidiva che il ricorrente fonda su una lettura delle emergenze processuali che non risulta asseverata dalle necessarie allegazioni dimostrative e tanto a prescindere dal pur decisivo rilievo che tale doglianza, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, non risulta essere stata dedotta tra i motivi di appello, incentrati sull'assenza di prova certa dell'identificazione dell'imputato quale autore della rapina. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la genericità della censura svolta in ordine alla valenza ostativa del precedente per evasione, rende parimenti generica la successiva e dipendente istanza di applicazione degli arresti domiciliari con le speciali forme di controllo prescritte dall'art. 275-bis cod. proc. pen. 3 Così deciso, il 18/05/2023 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.