Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6454 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME6454/ REPUBBLICA ITALIANA LA CORTI SUP M. DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 22538/99 Consigliere Dott. Vincenzo MILEO 604/2000 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere- Cron.14478 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Ud. 09/02/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO COLLINA, FULVIO DE GREGORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZI IA, UL PASQUALINA, UL FLORIANO;
intimati e sul 2° ricorso n° 00604/00 proposto da: 2001 703 ZI IA, NI PASQUALINA, NI FLORIANO, -1- elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
INPS - ISTITUO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO COLLINA, FULVIO DE GREGORIO, giusta delega in atti;
4 controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 21910/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/12/98 R.G.N. 52785/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del primo notivo del ricorso principale ed accoglimento del secondo e terzo motivo: in primis inammissibilità dell'incidentale ed in subordine rigetto dello stesso ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSON LA Con ricorso al Pretore di Roma del 29/10/81 l'INPS conveniva in giudizio NO AN per sentirsi condannare al rilascio dell'alloggio di servizio da lui occupato, quale portiere, nello stabile di via Santa Maria delle Fornaci, anche dopo il suo trasferimento, sempre con mansioni di portiere, avvenuto il 10/4/75, presso altro immobile dell'Istituto, pure dotato di alloggio di servizio. Il convenuto contrastava la domanda, deducendo la inagibilità dell'alloggio di servizio dello stabile di via Crescenzio 9, dove era stato trasferito Il Pretore riteneva illegittima l'occupazione e dichiarava il diritto dell'INPS ad ottenere il rilascio, ma riteneva la propria incompetenza ad emettere sentenza di condanna;
condannava però il convenuto al risarcimento del danno, liquidato in £ 13.000.000, ravvisando un concorso di colpa dell'INPS a n act Avverso la pronuncia proponeva appello in via principale lo AN ed in via incidentale l'INPS, per il risarcimento integrale del danno. Il giudizio, interrotto per morte dello AN, veniva riassunto dall'INPS nei confronti della vedova, che si costituva excepenido l'estinzione del giudizio perché non riassunto nei confronti degli altri eredi. Il Tribunale disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi, che però rimanevano contumacia momen Il Tribunale, con sentenza del 8/5 15/12/98, rigettava entrambi gli appelli, principale ed incidentale. Precisava il giudice del riesame che il giudizio era stato ritualmente riassunto: nei confronti della vedova, nel termine di sei mesi, e ciò bastava per escluderne l'estinzione, in quanto la riassunzione nei confronti di uno solo dei litisconsorti era sufficiente alla prosecuzione del giudizio, salva la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri;
a ciò aveva provveduto l'INPS, su autorizzazione del Tribunale, e quindi il vizio iniziale era samato, ál u me Infondata era anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, perché tardivo, fondata su una risalente ed ormai superata giurisprudenza che distingueva fra appello incidentale in senso stretto ed appello autonomo quando veniva proposto, come nella specie, su im capo della sentenza non investito dall'appello principale: Nel merito, infondata era la tesi sostenuta nell'appello. principale, secondo cui il godimento dell'alloggio era uno degli elementi della retribuzione del portiere, con la conseguenza che l'assegnazione di un alloggio di qualità e caratteristiche deteriori rispetto a quellow in godimento: urtava contro il principio della Irriducibilità della retribuzione e Violava anche l'art. 36 della Costituzione: non risultava, innanzi tutto, provata la inadeguatezza dell'alloggio di servizio del nuovo immobile presso cui era stato trasferito lo AN ed in ogni caso l'eventuale fondatezza di tale assunto non giustificava la persistente occupazione di un alloggio cui il portiere non aveva più diritto, ma sexhmai il pagamento di una indennità integrativa. W a ll motivo principale dell'appello doveva quindi essere disatteso, ma non poteva essere accolto nemmeno quello secondario, in quanto 2 una volta affermata la illegittimità del comportamento dello AN non poteva essere esclusa la condanna al risarcimento del danno Anche l'appello incidentale doveva essere rigettato, perché il concorso di colpa dell'INPS era evidente, per non essersi lo stesso attivato per far cessare lo stato antigiuridico creato dall'altra parte për un periodo di ben şei anni a partire alla richiesta di rilascio del 6/4/75. L'inattività dell'Istituto era priva di giustificazione ed “idonea a generare nell'occupante il convincimento, se non della legittimità del suo operato, quanto meno delle volontà del creditore di prestarvi acquiescenza”, favorendo così il permanere nella sua condotta e contribuendo alla produzione del danno lamentatorre Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione L'INPS, fondato su tre motivivor ih ne ovath m int y Resistono le altre parti con controricorso e ricorso incidentale, contro qui resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE branola Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360° n. 3 €5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva rigettato l'appello incidentale, senza avere sufficientemente apprezzato la lettera inviata dall'Istituto in data 6/4/75, con la quale si intimava il rilascio dell'alloggio di servizio entro 30 aprile p ini quanto col trasferimento presso altro stabile, non era più giustificata la permanenza presso l'alloggio di via Santa Maria delle Formaci. La occupazione abusiva si era protratta per oltre 12 anni, malgrado 3 l'inizio dell'azione giudiziaria con ricorso dell'ottobre 1981. Non sussistevano quindi dubbi sulla responsabilità dello ANke, non sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1227 ac.. Lamentando, cot secondo motivo omessa motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 CPC), deduce il ricorrente che il giudice non aveva motivato sul criterio di calcolo per la quantificazione del risarcimento. La colpa dell'INPS doveva essere eselusa quanto meno a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, 20/10/81; sul punto però il giudice non si era pronunciato, ignorando la censura dell'INPS: Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., nonché omessa motivazione (art: 360 n. 3 e 5 CPC), My deduce il ricorrente che il Pretore non si era pronunciato sugli interessi ed il Tribunale aveva omesso di pronunciare, malgrado esplicita richiesta in tal senso. Peraltro, trattandosi di risarcimento del danno, gli interessi dovevano essere riconosciuti anche in assenza di specifica domanda, costituendo essi stessi una voce del darmo. *Con il ricorso incidentale si lamenta la violazione degli art. 305 e 307 CPC per non essere stata dichiarata la estinzione del giudizio a seguito della riassunzione effettuata nei confronti della sola vedova del convenuto e nori anche nei confronti degli altri eredi en I ricorsi avverso la medesima sentenza vano riuniti Infondati sono i primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
fondato, invece, è il terzo motivo del ricorso principale. Secondo un principio di diritto acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, é condiviso dal Collegio "la tempestiva riassunzione 4 del processo interrotto, eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, impedisce ogni decadenza o preclusione, i suoi effetti conservativi estendendosi agli altri soggetti necessari nei cui confronti in difetto di una loro spontanea costituzione deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio (Cass. p. 2938 del 13/4/88). ⠀⠀⠀ Nel caso di specie il Tribunale si è attenuto a questo principio ed ha disposto l'integrazione nei confronti degli altri eredi dello AN, l'INPS ha adempiuto, citandoli in giudizio, ma gli stessi sono rimasti contumaci Il ricorso incidentale va considerato ammissibile in quanto l'atto nel suo complesso è diretto alla "Suprema Corte di Cassazione” e quindi la espressione contenuta nelle sue conclusioni “piaccia*་ all'Ecc.ma Corte di Appello adita" è un lapsus calami>; un errore materiale che non ne inficia la validità, risultando dal complesso dell'atto bene individuata l'Autorità Giudiziaria cui lo stesso è rivolto;
detto ricorso è però infondato per quanto sopra detto in ordine alla ritualità della riassunzione e successiva integrazione del contraddittorio In ordine ai primi due motivi del ricorso principale osserva il Collegio che la congruità e sufficienza della motivazione deve essere valutata in relazione ai motivi della controversia in atto fra le parti ed ai dati dalle stesse forniti: si tratta nella specie di una contestazione per occupazione abusiva protrattasi “oltre 12 anni" (come precisa l'INPS nel suo ricorso) per la quale era stato chiesto il risarcimento del danno nella misura "di £ 30.509.918, oltre ad interessi, come chiesto S dall'INPS in primo grado” (come si legge nelle conclusioni riportate in sentenza). Tribunale nel valutare l'appello incidentale ha ben motivato la sua decisione, precisando che in effetti non risulta che l'INPS per un periodo di oltre sei anni, quanti ne intercorrono dalla lettera di comunicazione del trasferimento e invito al rilascio dell'immobile del 6/4/75, all'atto introduttivo di questo giudizio (29/10/81) si sia attivata per far cessare lo stato antigiuridico sopra accertato", "facendo così sorgere nell'altra parte quanto meno "il convincimento della volontà del creditore di prestarvin acquiescenza e contribuendo quindi alla determinazione del danno"; la censura quindi non coglie nel segno sia per quanto riguarda la valutazione in generale del concorso di colpa (perché non intacca tutta la parte della motivazione relativa all'inerzia successiva alla lettera dell'aprile 1975 ed al concorso di colpa che tale comportamento ha avuto nella produzione del danno) sia per la conferma dell'ammontare del risarcimento, essendo la motivazione implicita ma chiara: la somma liquidata dal pretore (£ 13,000,000) è infatti l'esatto corrispondente del concorso di colpa addebitato all'INPS (poco più della metà, per sei anni e mezzo di inerzia, su dodici di occupazione) in rapporto al danno complessivo lamentato (circa £30.500.000)] no alíað binm p oolvals a whis Non-sussistono quindi i vizi di insufficienza, contraddittorietà ed omissione della motivazione lamentati con questi due motivi Il terzo motivo è però fondato. Gli interessi erano stati espressamente chiesti con l'atto introduttivo del giudizio in primo 6 grado;
in ogni caso era stata proposta una domanda di risarcimento del danno nella quale erano implicitamente inclusi gli interessi compensativi e quindi gli stessi dovevano essere liquidati anche se eventualmente non fossero stati chiesti. Per questa parte il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rimessione, per la pronuncia su tutta la domanda, ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385, comma terjo, cod. proc. civ.)
P. Q. M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi. Rigetta i primi due motivi del ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata, in relazione a tale motivo, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma. Roma 9 febbraio 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEЛото санторий Maiorano Shall IL CANCELLIERE I Depositato in Cancelleria 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 oggi.#9 MAG. 2001 O A E T M L . T R E L , R N A P ' O A U S L B IL CANCELLIERE)A 3 E L I N E I R O T 7 P E D O - S D C 8 I - A I N 1 T S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A E , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E S E E R O D 7