Sentenza 29 maggio 1998
Massime • 1
Il reato previsto e punito dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. ha natura permanente. Ciò in considerazione della sua struttura a condotta mista, in cui all'azione, consistente nella esecuzione delle opere, si accompagna l'omissione nella rimozione, che perdura fino a quando, in forza di valutazione tecnico-discrezionale, la competente autorità marittima non ritenga di rilasciare una autorizzazione. Infatti finché l'opera insiste sull'area di rispetto, senza autorizzazione, perdura la volontaria lesione del bene protetto, lesione che cessa o con la rimozione dell'opera o con l'atto autorizzativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 8588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8588 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 29.5.1998
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " LA AM " N. 1976
3. " AT VA " REGISTRO GENERALE
4. " DE FR " N. 3576/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) D'BA NT n. Fara Sabina 8.9.39
2) NC TT n. Fara Sabina 8.4.42
avverso la sentenza 18.11.97 della Corte di Appello di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere G. Savignano Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. B. Frangini che ha concluso per rigetto del ricorso
Uditi i difensori, avv. Gennaro Leone e Giorgio Fini di Roma, che richiamano ricorso e difensivi, chiedendone l'accoglimento. Svolgimento del processo
Gli imputati, in epigrafe indicati, ricorrono avverso la sentenza 18.11.97 della Corte di Appello di Roma, che in riforma della sentenza 25.9.96 del Pretore di Roma, assolti i predetti dai reati di cui all'art. 734 c.p. (capo d) e all'art. 1164 cod. nav. (capo f), ha, nel resto, confermato la decisione di primo grado, con la quale i medesimi imputati furono dichiarati colpevoli e condannati alle pene di legge per i reati p. e p. da: a) artt. 110 c.p. e 20 lett. c legge 47/85 (realizzazione di manufatto in muratura e c.a. previa demolizione di altro preesistente, senza concessione edilizia); b) artt. 1 - 2 - 4 - 13 - 14 legge 1086/71; c) artt. 1 e 1 sexies legge 431/85 in rel. Art. 20 lett. c legge 47185 (realizzazione dell'opera suddetta in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico); e) art. 1161 cod. nav. (abusiva occupazione, con detta costruzione, del demanio marittimo in Ardea - Lungomare Ardeatini n. 175: reati accertati fino all'8.8.93.
Denunciano i ricorrente carenza di motivazione e violazione di legge:
1a) per la ritenuta sussistenza dei reati di cui all'art. 20 lett. c legge 47/85 e all'art. 1 sexies della legge 431/85, nonostante le emergenze relative alla concessa autorizzazione sindacale, in data 30.11.92m per il restauro e risanamento conservativo del fabbricato, crollato nel corso dei lavori e, peraltro, ricostruito così com'era;
affermazione di responsabilità - sostengono i ricorrenti - sorretta da erronee valutazioni circa: a) la realizzazione di maggiori volumi abitativi;
b) la diversità della copertura (eseguita a terrazza e non, come era, a doppia falda inclinata); c) la diversità dei materiali impiegati;
1b) per la mancata assoluzione, a causa della inesistenza dell'elemento psicologico del reato, avendo gli imputati agito in buona fede, sulla base di regolare autorizzazione amministrativa;
2) per la conferma della condanna in relazione alla violazione dell'art. 1162 cod. nav. (che prevede l'estrazione abusiva di arena o materiali demaniali), pur se la contestazione riguardava il fatto dell'"arbitraria occupazione di spazio del demanio marittimo": fatto, peraltro - soggiungono i ricorrenti - inesistente, poiché, al più, l'ipotesi di reato riguardava la violazione - mai contestata - dell'art. 1161 n. 2 cod. nav. Relativamente alla inosservanza delle disposizioni dell'art. 55 cod. nav. (esecuzione di nuove opere entro una zona di 30 metri dal demanio);
3) per la mancata risposta die giudici di secondo grado alla doglianza concernente l'omesso esame, da parte del primo giudice, della "domanda di oblazione", espressamente proposta;
4) per l'omesso esame della doglianza relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
5) per la non dichiarata estinzione dei reati per prescrizione;
censura, quest'ultima, ribadita con memoria difensiva del 14.5.98, in cui si sostiene che la decorrenza del tempo necessario a prescrivere va individuata nella data dell'eseguito sequestro dell'immobile (5.2.93): data che coincide con la cessazione della permanenza o della continuazione.
Motivi della decisione
Va per primo esaminato il quinto motivo di ricorso, involgente il tema pregiudiziale della estinzione dei reati per prescrizione. Non può essere condiviso l'assunto dei ricorrente circa la cessazione della permanenza e, quindi, della continuazione, in conseguenza dell'eseguito sequestro dell'immobile, stante la natura permanente (che sopravvive al sequestro) della violazione dell'art.1161 cod. nav. (erroneamente indicata nel capo di imputazione come violazione dell'art. 1162 cod. nav.), unificata nel vincolo della continuazione con le altre residuate (art. 20 lett. c legge 47/85, artt. 1 - 2 -4 -13 - 14 legge 1086/71, art. 1 sexies legge 431/85 in rel. All'art. 20 lett. c legge 47/85) all'esito dell'assoluzione dalle contravvenzioni di cui all'art. 734 c.p. e all'art. 1164 cod. nav. La contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. Risulta contestata (v. capo di imputazione nel fascicolo di primo grado) come "abusiva occupazione del demanio marittimo in Ardea - Lungomare Ardeatini n. 175". In realtà l'occupazione del suolo, con la costruzione abusiva, no riguarda l'area demaniale in senso stretto, bensì quella compresa entro i limiti di 30 metri dal demanio marittimo in violazione, cioè, dell'art. 55, 1^ co. in rel. All'art, 1161 n. 2 cod. nav.:
precisazione, quest'ultima, che, tuttavia non implica la riferibilità, in sede di decisione, a un fatto diverso da quello contestato (con la conseguente sanzione della nullità prevista dall'art. 522, 1^ co. c.p.p.), bensì la corretta definizione giuridica del fatto (art. 521, 1^ co. cpp.) chiaramente contestato nel capo di imputazione con la specifica indicazione della zona occupata ("in Ardea - Lungomare Ardeatini n. 175") compresa nella fascia di 30 metri dal demanio marittimo, come, tra l'altro, ribadito nella sentenza impugnata (pg. 6).
La fattispecie in esame (artt. 55, 1^ co. e 1161 n. 2 cod. nav.), tecnicamente riferibile alla "esecuzione di nuove opere" entro la zona di 30 metri dal demanio, ha dato luogo a contrasti di giurisprudenza relativamente al protrarsi nel tempo della violazione, che, secondo alcune sentenze (v. per tutte tra le più recenti Cass.23.5.97 n. 1721, P.M. in proc. Scarrino, 6.4.98 P.G. c/ Randazzo +1),
cessa in coincidenza con la ultimazione dell'opera e, secondo altre, invece (Cass. 22.10.97 P.M. in proc. Cusimano;
10.12.97 n. 3848;
7.3.98 n. 4411, P.M. Gippetto) perdura fino a che l'opera non sia rimossa ovvero fino a quando non intervenga l'autorizzazione della competente autorità amministrativa.
Il primo indirizzo è incentrato sul dato letterale della norma (art. 55, 1^ co. cod. nav.), che, riferendosi alla "esecuzione" di nuove opere, configurerebbe una ipotesi di reato, in cui la condotta illecita, pur in sè permanente (per il tempo di esecuzione) cesserebbe una volta ultimata l'opera stessa.
Al contrario, per il secondo orientamento, il nucleo della permanenza, nell'ambito del reato a "condotta mista", consistente in un'azione (esecuzione delle opere nella fascia di rispetto del demanio) e in una omissione (non aver chiesto o ottenuto l'autorizzazione del capo del compartimento marittimo), si individuerebbe in tale omissione (P.M. c/ Gippetto e P.M. c/ Arcaia) o, ancor più radicalmente (P.M. c/ Cusimano), nel significato normativo da attribuire all'espressione "esecuzione di opere", contenuta nell'art. 55, 1^ co. cod. nav.; espressione che, nel caso specifico, sarebbe usata dal legislatore soprattutto in senso strumentale rispetto alla esclusiva e perdurante disponibilità del suolo compreso nella "fascia di rispetto", con conseguente equiparazione della condotta di chi esegue abusivamente le nuove opere, in detta "fascia", a quella di chi occupa abusivamente la zona demaniale.
Il caso in esame, in cui, pur se in modo non tecnico, è stata contestata l'"abusiva occupazione" del demanio marittimo, porterebbe all'apparente superamento delle delineate distinzioni, essendo la condotta, così come descritta in fatto, sovrapponibile a quella prevista dall'art. 54 cod. nav., come occupazione di zona del demanio, del cui carattere permanente nessuno dubita. Ma l'individuazione dell'area occupata come quella corrispondente alla "fascia di rispetto", stanti le precise indicazioni, circa la sua ubicazione, contenute nel capo di imputazione, comporta che la fattispecie, così come contestata in fatto, sia corrispondente a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 55, 1^ co. e 1161 n. 2 cod. nav. Orbene, una più approfondita riflessione sui due indirizzi interpretativi porta a privilegiare, come più giuridicamente corretta, la tesi della natura permanente del reato;
e ciò, sia per la considerazione della sua struttura a condotta mista (v. sent. cit. n. 3647 e 4411/98), in cui all'azione, consistente nella esecuzione delle opere, si accompagna l'omissione (penalmente rilevante per tutto il tempo per il quale l'autorizzazione non viene, legittimamente, concessa), sia in relazione alla lesione del bene protetto (sent. 22.10.97 P.M. c/ Cusimano): lesione volontaria, che, così come l'occupazione diretta di zona demaniale (art. 54 e 1161 n.1 cod. nav.), persiste nel tempo, poiché la realizzazione del fatto tipico (esecuzione dell'opera nella fascia di rispetto in violazione degli artt. 55, 1^ co. e 1161 n. 2) non esaurisce definitivamente l'offesa del bene in questione (consistente nell'interesse pubblico a mantenere libera da costruzioni l'area contigua alla zona demaniale), ma perdura fino a quando tale interesse risulti essere compreso, ovvero fino a quando, in forza di valutazione tecnico - discrezionale, non ritenga di rilasciare un'autorizzazione liberatoria.
Non devono essere qui diffusamente esaminate le ragioni sottostanti al divieto di costruzione senza autorizzazione, nella suindicata fascia di rispetto del demanio marittimo. È, tuttavia, significativo, in funzione della identificazione dell'interesse protetto, che "l'inosservanza" della disposizione dell'art. 55 (concernente l'esecuzione di opere entro i 30 metri dal demanio marittimo) sia prevista e punta allo stesso modo delle violazioni delle disposizioni contenute negli artt. 714 e 716 (art. 1161 n. 2 cod. nav.), che tutelano la sicurezza della navigazione aerea. Dal
che è dato evincere come anche la disposizione dell'art. 55 afferisca alla sicurezza e, in generale, alla libertà della navigazione, con le concesse esigenze di attracco, di sbarco, di avvistamento ecc.: esigenze, che, discrezionalmente valutate dall'autorità marittima, possono essere temperate dalle autorizzazioni, di volta in volta, concesse ai privati. Sicché, in conclusione, finché l'opera insiste sull'area di rispetto, senza autorizzazione, perdura la volontaria lesione del bene protetto;
lesione che cessa con la rimozione dell'opera o con l'intervento dell'atto autorizzatorio.
Per quanto si è fin qui osservato, la condotta illecita permanente, suscettibile di esame nell'ambito di questo processo, deve intendersi protratta quanto meno fino alla decisione di primo grado (che applicando la sanzione al fatto contestato ne ha implicitamente definiti i limiti temporali), dalla cui data (25.9.96), pur calcolandosi, per tutti i reati, unificati nel vincolo della continuazione, il solo triennio di prescrizione, previsto per le contravvenzioni, punite congiuntamente o alternativamente con pena detentiva, senza il computo di atti interruttivi, la scadenza più vicina è quella del 25.9.99.
Sono infondate anche le altre censure.
1) La pacifica circostanza del "crollo" della preesistente struttura edilizia - a prescindere dalla sua accidentalità o riferibilità ad una condotta volontaria degli imputati - rendeva necessario, ai fini della "nuova" costruzione il rilascio della concessione edilizia (v. per tutte: Cass. 20.6.97 n. 5987). Sicché, non potendo l'intervento essere ricondotto alle ipotesi di restauro o di risanamento conservativo, risulta essere manifestamente funzionante il richiamo, da parte dei ricorrenti, della pregressa autorizzazione amministrativa rilasciata per quest'ultimo tipo di intervento. Per la stessa ragione, afferente al necessario rilascio della concessione in relazione al fatto in sè della "ricostruzione", sono assorbite, sia le osservazioni critiche dei ricorrenti a proposito delle caratteristiche strutturali (che si assumono essere identiche a quelle della preesistente costruzione), sia le obiezioni, contenute nella censura sub 1b), afferenti alla buona fede, sorretta, ancora, sull'infondato presupposto dell'autorizzazione che avrebbe reso legittimo l'intervento edilizio.
2) Si è già detto in premessa nell'esame del quinto motivo di ricorso, in ordine alla imprecisa formulazione del capo (n. 5) di imputazione, sia nella indicazione della norma violata (art. 1162 anziché 1161 cod. nav.), sia nella descrizione del fatto, integrata, peraltro, dalle specifiche indicazioni dell'area in cui sorge la costruzione, corrispondente a quella compresa nella fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo: per cui non può evocarsi alcun vizio in tema di correlazione tra l'imputazione e la sentenza. 3) Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, nel giudizio di merito di primo e di secondo grado (v. pg. 7 s.i.) sono state date precise risposte in ordine alla domanda di concessione in sanatoria, impropriamente denominata dai ricorrenti "domanda di motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, la domanda, presentata nel 1986, fu considerata priva di effetti, a causa del "mancato pagamento del dovuto". Quanto poi all'"interpello", rivolto al giudice di secondo grado, circa la possibilità di presentare "nuova" domanda di condono, deve ritenersi ineccepibile la risposta della sentenza impugnata, secondo cui, "non spetta al giudice esprimere pareri" al riguardo.
La presentazione di domanda di condono costituisce, invero, esercizio di un diritto dell'interessato, mentre l'intervento del giudice è ad essa successivo, essendo volto a verificarne la procedibilità o l'ammissibilità ovvero la efficacia estintiva dei reati edilizi. 4) Nella sentenza impugnata è stato espresso, in modo univoco, un giudizio prognostico negativo sulla condotta degli imputati, contraddistinta dalla "reiterata" violazione della "normativa urbanistica": valutazione che è manifestamente opposta alla presunzione di una loro astensione dalla commissione di ulteriori reati;
presunzione, che, invece, costituisce il presupposto normativo (art. 164, 1^ co. c.p.) per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1998