Articolo 1162 del Codice della navigazione
Articolo 1172Articolo 1153
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21 aprile 1942
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15 gennaio 2000
Art. 1162.
(Estrazione abusiva di arena o altri materiali).

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire mille. ((59)) ------------- AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Nell' articolo 1162 del codice della navigazione le parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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