Sentenza 21 marzo 2007
Massime • 1
Nel caso sia stata concessa allo straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, la sospensione condizionale della pena, non è applicabile la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2007, n. 12867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12867 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 21/03/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 492
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 38642/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
avverso la sentenza emessa in data 11.05.2006 all'esito di giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria C.V.;
nei confronti di:
MA ON GU, nato in [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 7.3.2006 il g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva il giudizio immediato nei confronti del cittadino extracomunitario MA ON GU perché rispondesse, in stato di custodia cautelare e in qualità di recidivo reiterato specifico nel quinquennio, del delitto di illecita detenzione e vendita di una dose di eroina (237 mg), per il quale era stato tratto in arresto in flagranza di reato il 12.2.2006 in Castel Volturno. Ritualmente l'imputato chiedeva di essere giudicato allo stato degli atti a norma degli artt. 438 ss. c.p.p. ed il procedente g.i.p. - sussistendone le condizioni di legge - ammetteva l'invocato giudizio abbreviato. All'esito della discussione camerale il g.i.p. con l'epigrafata sentenza dell'11.5.2006 dichiarava il GU colpevole del reato ascrittogli e, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e computata la diminuente per il rito alternativo, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
Il giudice campano ravvisava nella condotta antigiuridica del prevenuto il fatto di lieve entità ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avuto riguardo alla modestia quantitativa dello stupefacente oggetto di illecita vendita (venduto al prezzo di Euro 15 ed idoneo al confezionamento di circa tre dosi di eroina alla stregua del decreto del Ministro della Salute allegato al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis come novellato dalla L. n. 49 del 2006). Per gli effetti di cui all'art. 69 c.p., comma 4, riformato dalla L. n. 251 del 2005 (divieto di comparazione di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata aggravata ex art. 99 c.p., comma 4, nel caso di specie contestata al GU), il giudice escludeva la configurabilità
dell'ipotizzata recidiva, osservando come l'imputato, formalmente incensurato in base alle generalità indicate nel processo, risultasse immune da precedenti penali sulla base dei rilievi dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria. Rilievi attestanti un unico precedente arresto del cittadino africano per spaccio di droga, avvenuto il 14.8.2003 e per il quale egli aveva riportato condanna non definitiva in primo grado alla pena di un anno di reclusione. Di conseguenza il giudicante deduceva l'inoperatività del novellato art. 69 c.p. per l'accertata insussistenza giuridica dell'ipotizzata (e contestata) recidiva reiterata. Considerata l'incensuratezza dell'imputato e tenuto conto del presumibile effetto deterrente spiegato dal patito regime cautelare, il decidente g.i.p. riteneva di poter formulare una favorevole prognosi comportamentale e, quindi, di poter concedere al GU il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogatagli.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (art. 443 c.p.p., comma 3) il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere per inosservanza della legge penale limitatamente alla statuizione decisoria relativa alla omessa applicazione al GU della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, misura che "obbligatoriamente consegue" alla condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 giusta il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1. Nell'illustrare i motivi del gravame il ricorrente Procuratore della Repubblica non sottace che la Corte Costituzionale con sentenza n. 58 del 1995 ha subordinato l'ordine di espulsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1 (misura di sicurezza) al positivo accertamento della concreta pericolosità sociale dello straniero condannato. Ma nel caso di specie, osserva il ricorrente, siffatta pericolosità deve considerarsi sussistente in re ipsa, non potendosi ignorare l'intrinseca gravità del fatto criminoso (spaccio di droga "pesante") e la precedente condanna per fatto di spessa specie (sebbene non irrevocabile) riportata dal GU. Conclude il ricorrente le proprie critiche all'impugnata sentenza, sottolineando come "l'applicazione della misura di sicurezza (omessa dal giudicante] non avrebbe consentito la concessione della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 164 c.p., cpv., n. 2". Il ricorso del capo dell'ufficio giudiziario requirente di S. Maria Capua Vetere è inammissibile per la conclamata infondatezza del motivo censorio che lo ispira.
A prescindere da una sostanziale indeducibilità in questa sede delle ragioni di pura valutazione del merito (fatto) della condotta criminosa del GU che alimentano la narrativa del ricorso, la tesi delineata dal ricorrente è giuridicamente destituita di pregio.
In vero per effetto dei generali principi di cui agli artt. 202 e 203 c.p. le misure di sicurezza personali possono applicarsi a chi abbia commesso un reato soltanto se costui sia persona socialmente pericolosa e tale qualità (desumibile dalle circostanze di cui all'art. 133 c.p.) deve assumere i caratteri dell'attualità e della concretezza. La misura di sicurezza (espulsione del condannato straniero dallo Stato) prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86 si conforma a tali canoni ermeneutici e,
diversamente da quel che assume il ricorrente, non riveste connotazioni di obbligatorietà (cioè di automatismo applicativo). Per le medesime ragioni pur evocate dallo stesso ricorrente ed integrate dalla decisione con cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 58/1995) ha condizionato l'operatività del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86 al previo accertamento della concreta (ed attuale) pericolosità sociale dell'espellendo condannato straniero. Ora è proprio siffatto accertamento che è stato svolto dal decidente g.i.p. del Tribunale di S.M.C.V. nei riguardi del GU, dal momento che egli ha compiuto una esauriente prognosi comportamentale dell'imputato (ai fini del trattamento sanzionatorio cui non può ritenersi estranea l'applicazione di una misura di sicurezza personale) alla luce dei parametri referenziali postulati dall'art. 133 c.p. Prognosi in base alla quale il giudice ha ritenuto il GU meritevole del beneficio della condizionale sospensione dell'esecuzione della pena.
La concessione del beneficio di cui agli artt. 163 e 164 c.p. è in tutta evidenza preclusiva dell'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. Per il semplice motivo che l'esecuzione della misura di sicurezza - da compiersi, come recita il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, "a pena espiata" e come in generale è previsto dall'art. 211 c.p. (eseguibilità delle misure di sicurezza aggiunte a pena detentiva dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta) - presuppone l'avvenuta espiazione o esecuzione della condanna principale cui essa misura di sicurezza accede. Ciò che ovviamente non è possibile in presenza di una situazione processuale (quale quella derivante dalla sospensione condizionale) che della condanna sospenda l'esecuzione (id est espiazione della pena), fino a determinare - decorsi fruttuosamente i termini di legge - l'estinzione del reato contestato (art. 167 c.p.). Ne discende che del tutto improprio si rivela l'inciso conclusivo del ricorso, secondo cui l'applicazione della misura di sicurezza non avrebbe consentito la concessione della sospensione condizionale della pena. L'inciso, non privo di marginale validità se inteso in termini di sicura alternatività operativa dei due istituti (sospensione condizionale della pena e misura di sicurezza personale), deve - infatti - essere rovesciato, nel senso che è l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena ad impedire l'applicazione (vale a dire la concreta eseguibilità) della misura di sicurezza, in relazione alla quale il beneficio di cui all'art. 163 c.p. esprime, per definizione, l'insussistenza dell'indispensabile attuale pericolosità sociale del beneficiario. Ed in proposito non può sottacersi che espressamente l'art. 164 c.p., comma 3 prevede che la sospensione condizionale della pena renda inapplicabili le misure di sicurezza personali (cfr. Cass. Sez. IV, sent. 18.2.1999 n. 11167, Majid, rv. 214384: "Nel caso sia stata concessa allo straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, la sospensione condizionale della pena, non è applicabile la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato... atteso che, riconosciuta la predetta sospensione nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell'imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale, che a norma della L. n. 663 del 1986, art. 31 non può essere presunta, ma va accertata").
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007