Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
Non costituisce il reato di falso ideologico per omissione la mancata timbratura, da parte del dipendente, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro, atteso che tale strumento di verifica della presenza nell'orario di lavoro non può essere considerato rappresentativo di un unitario atto di attestazione del periodo di tempo complessivamente speso in ufficio dal dipendente, bensì di distinti atti di attestazione, ciascuno relativo alle ore di ingresso e di uscita dall'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 44288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44288 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1253
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 024246/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) DI NE AN N. IL 24/05/1954;
avverso SENTENZA del 11/03/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Marco Pivetti che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to Domenico Di Terlizzi, per l'imputata, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 4.7.2001, il Tribunale di Barletta condannava Di ET GE alla pena (sospesa) di un anno ed un mese di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, perché ritenuta responsabile di truffa aggravata, in danno del Comune della stessa città, e falso ideologico (continuato ed aggravato) ex art. 479 cod.pen., in relazione ad arbitrari allontanamenti dall'ufficio comunale durante l'orario lavorativo - nel periodo aprile/novembre 1994 -non annotati mediante la timbratura del cartellino marca tempo dell'amministrazione.
Investita del gravame dell'imputata, la Corte di Appello di Bari dichiarava non doversi procedere quanto al falso perché estinto per sopravvenuta prescrizione e, quanto alla truffa, emetteva statuizione assolutoria con formula perché il fatto non costituisce reato. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione prospettando, quale mezzo di annullamento, la manifesta illogicità della motivazione assolutoria in ordine al falso;
deduce, infatti, che tale motivazione confliggerebbe logicamente con il giudizio di sussistenza del delitto di truffa (ancorché dichiarato prescritto) perché, una volta riconosciuta alla mancata timbratura del cartellino marcatempo la capacità di indurre in errore la pubblica amministrazione, risulterebbe inevitabile il giudizio di idoneità della condotta omissiva ad attestare l'effettività del lavoro svolto nell'arco della giornata e, dunque, di falsità della informazione resa con l'omissione, in sostanza risultando timbrato il cartellino in entrata ed in uscita "come se l'orario di lavoro fosse stato normalmente e completamente svolto".
Il difensore dell'imputata ha successivamente presentato una memoria tesa a sostenere l'inammissibilità, per difetto di specificità, ovvero l'infondatezza del ricorso.
Il ricorso - ammissibile perché specificamente indica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento non può trovare accoglimento.
Anzitutto, invero, è da dire che in ordine alla truffa (ipotizzabile, peraltro, come perfetta indipendentemente dalla timbratura del cartellino marcatempo in chiusura di giornata lavorativa) - è stata emessa declaratoria di proscioglimento dell'imputata per estinzione del reato conseguente alla prescrizione, di tal che non è consentito cogliere un contrasto interno fra le due statuizioni e, quindi, trarre il giudizio di falsità da una capacità ingannatoria delle registrazioni che non è stata definitivamente accertata.
Va poi osservato che la Corte territoriale, pur ritenuto provato che l'imputata ebbe ad allontanarsi, in diverse occasioni, dal proprio luogo di lavoro, omettendo, in tali circostanze, di farne annotazione all'orologio segnatempo, ha però ritenuto che la mancata timbratura non configurasse una falsa rappresentazione della realtà ma, piuttosto, una semplice omissione, non punibile a titolo di falso, di singoli atti;
e che, peraltro, non sarebbe stato possibile alla dipendente registrare le uscite "intermedie", posto che l'orologio marca tempo, come accertato mediante incensurabile ricostruzione del fatto e per via testimoniale qualificata, veniva attivato soltanto all'orario iniziale (ingresso) e finale (uscita) mentre poi, e da ultimo, il foglio di presenza era risultato destinato ad ospitare unicamente i permessi di uscita.
A fronte di siffatta motivazione, non ha pregio il tentativo del ricorrente di desumere una ipotesi di "falsità implicita" dalla dichiarazione di cessazione del lavoro espressa mediante la timbratura del cartellino marcatempo in uscita, trattandosi di dichiarazione del dipendente, infatti, corrispondente a quella dovuta e richiesta di fatto dallo strumento di controllo - non predisposto ad ospitare attestazioni circa le uscite intermedie - mediante veridica attestazione dell'orario di uscita (non è stato alterato, infatti, il cartellino marcatempo mediante falsa timbratura) e non ricomprensiva, neppure per implicito, dell'attestazione di permanenza sul posto di lavoro nell'arco della intera giornata. E, del resto, il giudice di legittimità ha precisato - nell'escludere il falso ideologico per omissione della mancata timbratura del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro che "il reato di falso ideologico per omissione non può riguardare l'atto nella sua interezza assumendo rilevanza l'omissione che riguardi un singolo enunciato significativo di un atto che tuttavia, nel suo complesso, deve essere formato" (Sez. 5^, 23.9.1996 n. 9192, Benussi) e che, in materia di falsità ideologica, il cartellino segnatempo "non può essere considerato un documento rappresentativo di un unitario atto di attestazione delle ore di effettiva presenza del pubblico funzionario in ufficio", dovendosi ritenere "rapprasentativo di tanti distinti atti di attesestazione, ciscuno relativo alle ore di ingresso e di uscita dall'ufficio", sicché la mancata timbratura del cartellino in occasione di un temporaneo allontanato dal funzionario "non dà luogo alla reticente formulazione di un atto pubblico unitario, tale da tradursi in un falsa rappresentazione della realtà" (Sez. 5^, 24.6.1996 n. 7719. Giangualano). Nella specie, l'imputazione non riguarda neppure la mancata timbratura del cartellino in coincidenza con i momentanei allontanamenti - stante la disattivazione, disposta ovvero autorizzata dall'ufficio, dello strumento di controllo meccanico nelle ore lavorative intermedie - e l'attestazione delle uscite, in realtà sarebbe stata richiesta, per come riferisce la sentenza e come è di regola, mediante l'annotazione di permessi di uscita sui fogli di presenza, ma l'eventuale omissione in tal senso, ovvero l'apposizione contra varum della firma di presenza su tali fogli - con le distinte implicazioni di illecito disciplinare o penale - è fatto estraneo ed aliud rispetto alla contestazione del falso ideologico per omessa timbratura del cartellino marcatempo;
l'assunto del ricorrente, secondo cui l'imputata avrebbe timbrato il cartellino "come se non si fosse precedentemente allontanata dal lavoro" e, quindi, non avendo segnalato, gli allontanamenti nell'arco della giornata, avrebbe attestato la completezza dell'orario di lavoro osservato, è, ai fini di affermazione del falso ideologico, inferenza non autorizzata de jure nonché de facto perché non tiene conto della concreta situazione (descritta in sentenza) nella quale la dipendente ha operato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 21 settembre 2004. Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004