Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 44288
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Sentenza 21 settembre 2004

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Non costituisce il reato di falso ideologico per omissione la mancata timbratura, da parte del dipendente, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro, atteso che tale strumento di verifica della presenza nell'orario di lavoro non può essere considerato rappresentativo di un unitario atto di attestazione del periodo di tempo complessivamente speso in ufficio dal dipendente, bensì di distinti atti di attestazione, ciascuno relativo alle ore di ingresso e di uscita dall'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 44288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44288
    Data del deposito : 21 settembre 2004

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