Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
Ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque. (Fattispecie in tema di lesioni volontarie da sinistro stradale in cui la Corte ha individuato la sussistenza di taluni indicatori del dolo eventuale, anzichè della colpa cosciente, nell'essere il fatto avvenuto subito dopo una rapina, compiuta mentre l'imputato, gravato da numerosi precedenti, era in regime di semilibertà, nonchè nella elevata velocità tenuta e nella inosservanza di segnalazioni semaforiche).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2014, n. 43348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43348 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 30/09/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA A. - rel. Consigliere - N. 2129
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 24015/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR NI;
avverso la sentenza 26.9.12 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. NI Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 26.9.12 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna emessa all'esito di rito abbreviato il 6.3.08 dal GUP del Tribunale di Sondrio nei confronti di TR NI per i reati di rapina pluriaggravata, furto pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale aggravata, lesioni personali dolose gravi ed aggravate, con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Questi, in sintesi, i fatti così come ricostruiti in sede di merito:
il 1.4.06 TR NI, subito dopo aver rapinato insieme con un complice l'ufficio postale di Forcola (SO), si dava alla fuga a bordo di un'auto rubata procedendo ad elevata velocità nel tentativo di sfuggire all'inseguimento d'una pattuglia dei CC, con manovre di guida spericolate e mancato rispetto di intersezioni semaforiche, fino ad andare a schiantarsi contro la FIAT Uno condotta da ER AD, in tal modo cagionandogli lesioni personali gravi. Tramite il proprio difensore TR NI ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) mancata derubricazione del delitto di lesioni personali dolose in quello di lesioni personali colpose, versandosi in un caso di colpa cosciente anziché di dolo eventuale (come invece ritenuto dai giudici di merito);
b) omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che per esso non vi fosse stata contestazione alcuna, contestazione che, invece, risultava espressamente dal tenore del capo D) della rubrica;
per l'effetto, la Corte territoriale avrebbe dovuto espungere dal calcolo della pena la frazione ascrivibile a tale contravvenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il motivo che precede sub a) è infondato.
Esclusa l'ipotesi - che in questa sede non viene in rilievo - del dolo alternativo, si muova da una tradizionale impostazione dottrinaria e giurisprudenziale secondo la quale versa in situazione di dolo eventuale chi agisca accettando il rischio che, per effetto della propria condotta, si produca (anche o soltanto) un evento non direttamente voluto, sebbene rappresentato nel suo possibile accadere.
Versa, invece, in situazione di colpa cosciente il soggetto attivo che si rappresenti un dato evento come possibile risultato della propria condotta (finalizzata ad altro), pur confidando che esso non si verifichi.
In altre parole, la linea di demarcazione tra le due figure si colloca sul crinale non rappresentativo, bensì volitivo dell'atteggiamento psicologico dell'autore rispetto all'evento collaterale (o secondario) scaturito dalla condotta. In caso di dolo eventuale egli agisce nonostante si sia pur rappresentato la concreta possibilità che la propria azione cagioni un evento diverso (od ulteriore) rispetto a quello che vuole realizzare.
Manca, quindi, il rifiuto dell'altro e diverso evento, il cui rischio viene anzi accettato (e quindi, a livello sia pure eventuale, voluto come lo scotto, il prezzo da pagare pur di raggiungere lo scopo perseguito).
L'agente punta, in primis, alla realizzazione di un dato evento, ma accetta il rischio di realizzarne (anche o soltanto) un altro, non direttamente voluto, ma concretamente possibile e previsto come tale. Una diffusa giurisprudenza di questa S.C. chiarisce, quindi, che l'agente, pur non avendo di mira il fatto a rischio, ne accetta - nella proiezione della propria azione verso la realizzazione di un fatto primario - il concretamente possibile verificarsi in un necessario rapporto eziologico con l'azione medesima. In altre parole, l'autore ne' respinge il rischio ne' adegua la propria condotta in maniera coerente e funzionale a manifestare il rifiuto dell'evento diverso, rispetto a quello primariamente voluto (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 4, n. 28231 del 24.6.09; Cass. Sez. 5, n. 44712 del 17.9.08; Cass. Sez. 1, n. 832 dell'8.11.1995; Cass. Sez. 4, n. 11024 del 10.10.1996). L'accettazione di un altro evento rispetto a quello desiderato, per consapevole assenza di capacità idonea a evitarlo, delinea la netta distinzione rispetto all'ipotesi - concettualmente diversa - della colpa cosciente, ravvisabile nel caso del soggetto che, confidando nella propria capacità di controllare l'azione e/o nel concorso di altri fattori, esclude, respinge, rifiuta l'evento diverso da quello in vista del quale agisce.
Sebbene il c.p. parli di "previsione dell'evento" (cfr. art. 61 c.p., n. 3; v. anche art. 43 c.p.), in realtà è più esatto dire che il soggetto che agisce in stato di colpa cosciente prevede che l'evento non abbia a verificarsi, confidando nella capacità, propria o di altri fattori, di evitarlo.
Dalla rappresentazione dell'astratta pericolosità dell'azione si passa al convincimento che, per questo o quel motivo (circostanza di fatto esterna o propria particolare abilità) la condotta posta in essere non produrrà in concreto conseguenze diverse da quelle volute (cfr. Cass. n. 17210/2012). La differenza dogmatica è teoricamente chiara e riproduce fedelmente due possibili differenti approcci mentali che ben giustificano un diverso trattamento penalistico.
Si tratta di forme di colpevolezza non solo diverse, ma sostanzialmente antitetiche.
Nondimeno, il concreto distinguere fra loro può riservare numerose insidie al momento dell'effettiva verifica nelle situazioni di confine (fermo restando che il concetto di confine nel nostro caso non evoca alcuna logica continuità tra le due figure, ma solo il notevole livello di dubbio che può registrarsi all'atto del concreto accertamento).
Ciò ha indotto dottrina e giurisprudenza ad enucleare ulteriori elementi caratterizzanti attraverso i quali comprovare quale sia stato l'atteggiamento psicologico dell'agente rispetto al fatto secondario o collaterale, cioè rispetto al fatto diverso da quello avuto di mira.
A tal fine si è affermato che non è sufficiente, ai fini dell'integrazione del dolo eventuale, la generica rappresentazione della situazione di pericolo quale effetto dell'azione posta in essere, essendone invece indispensabile la specifica rappresentazione (ossia previsione) come uno degli eventi rientranti nel novero dei possibili effetti dell'azione, ancorché diversi da quelli desiderati e che costituiscono lo scopo dell'agire (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 4, n. 39898 del 3.7.12, dep. 9.10.12). Nel panorama dottrinario e giurisprudenziale sopra sintetizzato è intervenuta la recente sentenza n. 38343/14 delle Sezioni Unite di questa Corte, che da un lato ha puntualizzato che la previsione, da parte dell'agente, della possibilità di verificazione dell'evento collaterale (o secondario) deve essere concreta e significativa, dall'altro ha enucleato possibili indizi da cui ricavarla. Fra di essi la citata sentenza ha rammentato (oltre alle caratteristiche dell'arma e del numero e della direzione dei colpi nei reati di sangue, il che nel caso in esame non viene in rilievo):
la maggiore o minore lontananza, da parte dell'agente, dalla condotta standard;
la personalità, la storia e la cultura del soggetto attivo (da cui ricavare il livello di consapevolezza della probabilità dei possibili esiti collaterali del proprio agire); la durata e la ripetizione della condotta;
l'impulso o la ponderazione che l'abbia preceduta;
il contesto lecito od illecito in cui avviene la condotta;
il comportamento successivo al fatto;
le conseguenze negative o lesive eventualmente prodottesi per l'agente in caso di verificazione dell'evento collaterale;
lo scopo perseguito.
Quello degli indicatori del dolo eventuale o della colpa cosciente - come precisano sempre le S.U. - è un catalogo aperto di particolare utilità nell'accertare l'atteggiamento psicologico dell'agente. Nel caso di specie, proprio valorizzando alcuni di tali indicatori e, in particolare, il contesto illecito in cui è avvenuta la condotta (subito dopo una rapina, compiuta in costanza del regime di semilibertà cui era stato ammesso il TR), la storia personale dell'imputato (gravato da numerosi specifici precedenti) e l'assai elevata e concreta probabilità dell'evento (viste le pericolose manovre di guida, l'elevata velocità tenuta e l'inosservanza delle segnalazioni semaforiche), si perviene alla medesima soluzione accolta dalla Corte territoriale, conforme ad altro precedente di questa S.C. (Cass. Sez. 5, n. 42973 del 27.9.2012, dep. 7.11.2012, Ignatiuc) che in un'analoga vicenda ha ravvisato il dolo eventuale del soggetto che, alla guida d'un furgone da lui rubato, per sottrarsi all'arresto si era dato a velocità tanto elevata da finire con il travolgere un'auto e provocare la morte di un passeggero.
2- Anche il motivo che precede sub b) va disatteso.
È pur vero che dal tenore del capo D) della rubrica risulta contestato, insieme con il reato p. e p. ex art. 628 c.p., anche quello di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, risalente sempre al 1.4.06.
Consideratane la natura contravvenzionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cpv. c.p. esso è ormai estinto per prescrizione.
Tuttavia dalla motivazione sul calcolo della pena che si legge nella sentenza di prime cure - integralmente confermata dalla pronuncia d'appello - emerge che il Tribunale di Sondrio ha del tutto omesso di calcolare nel trattamento sanzionatorio il reato p. e p. ex L. n. 110 del 1975, art. 4, di guisa che, malgrado la sua prescrizione, non si può chiedere decurtazione di pena giacché, in realtà, per tale reato i giudici di merito non hanno mai applicato sanzione alcuna. Nè il ricorrente può dolersi della mera mancata declaratoria di prescrizione del reato, non avendovi interesse.
Invero, l'interesse ad impugnare richiamato dall'art. 568 c.p.p., comma 4 quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione,
deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Cass. S.U. n. 42 del 13.12.95, dep. 29.12.95; Cass. n. 6301/97; Cass. n. 514/98; Cass. Sez. 2, n. 15715 del 28.5.2004, dep. 8.6.2004; Cass. Sez. 1, n. 47496 del 17.10.2003, dep. 11.12.2003, nonché numerose altre analoghe).
In altre parole, l'interesse non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento impugnato, ma dall'interesse a conseguire - dalla sua riforma o dal suo annullamento - un concreto vantaggio.
Nel caso di specie, la mera declaratoria di prescrizione del reato senza corrispondente decurtazione di pena non importerebbe alcun concreto vantaggio per l'odierno ricorrente.
3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2014