Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 2
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo, previsto dagli artt.477-482 cod. pen., la falsificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento.
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti, indicati dal legislatore all'art. 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta natura pubblicistica ad una società per azioni esercente il servizio di trasporto aereo, sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell'ENAC e del Ministro dei Trasporti, titolare quest'ultimo del potere di revoca della concessione in caso di inadempienze gestionali).
Commentari • 5
- 1. Truffa: sussiste anche se sia un terzo a trarre beneficio dal raggiroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all' art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro - Cassazione penale, sez. II, 09/11/2018, n. 53778). Vuoi saperne di …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
Leggi di più… - 4. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
Leggi di più… - 5. Truffa, art. 640 c.p: circostanze e giurisprudenzaLa Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021
Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2017, n. 29709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29709 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
29 709-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. MATILDE CAMMINO 1162 - Consigliere - Dott. ON PRESTIPINO REGISTRO GENERALE N. 38847/2016 Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO Rel. Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ON N. IL 16/03/1948 avverso la sentenza n. 6685/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/03/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro Augelilli's che ha concluso per e rejetto che ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Juno cenzo Megali che si è rifortato ai motivre di ricorso- In fatto RR NT ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna dei 23/3/2016 confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di Forlì del 7/7/2015 che lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine a più reati di falso e truffa, perchè quale legale rappresentante della ditta Giacchieri s.a.s., inoltrava alla Seaf s.p.a ente gestore dell'aeroporto di Forlì, una dichiarazione che attestava il rispetto degli obblighi contributivi, trasmettendo anche la relativa documentazione (DURC), aggiudicandosi così l'appalto e stipulando il relativo contratto, dichiarando anche all'Enac, che doveva autorizzare il subappalto, la regolarità contributiva . Deduce il ricorrente vizi di violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione all'art. 483 c.p., in quanto a suo avviso la certificazione in questione ( documento unico di regolarità contributiva: DURC) non è documento idoneo a dimostrare la regolarità contributiva, che non può essere oggetto di autocertificazione, né il possesso (o meno) dei requisiti per accedere all'appalto, può essere oggetto di autocertificazione, di qui l'irrilevanza del falso per inidoneità dell'azione; violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 482 c.p. in quanto il documento in questione venne prodotto in copia, sicché esso doveva ritenersi inutile ai fini probatori, di qui il falso innocuo;
con il terzo motivo il ricorrente solleva il vizio di omessa motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), in ordine ad un elemento decisivo della pronuncia, mancando la prova della riferibilità del documento (DURC), al RR;
ancora il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione alla insussistenza della truffa per la mancanza di danno patrimoniale e della circostanza aggravante di cui all'art. 640 comma 2 c.p., non riscontrandosi in capo alla società Seaf la natura di ente pubblico;
violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Quanto alla questione del falsi ( materiale ed ideologico) riguardanti St documenti di regolarità contributiva ( DURC) e la certificazione attestante il possesso dei requisiti per l'aggiudicazione dell'appalto, va innanzi tutto ribadito che nei delitti contro la fede pubblica l'innocuità del falso non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 3, 19.7.2011, n. 34901, rv. 250825; Sez. 5, 30/09/1997, n. 11681). Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel sensc che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) appaiano del tutto irrilevant. al fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere;
in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, 17.10.2013, n.2809, rv. 258946; Sez. 5, 07/11/2007, n. 3564; Sez. 5, 47601, 26/5/2014, rv. 261812). Orbene tali caratteristiche non sonc certamente riscontrabili nelia falsificazione addebitata all'imputato, che attraverso (falsi) DURC e le relazioni in ordine al possesso di determinati requisiti non corrispondenti a verità, ha attestato di avere una regolare posizione contributiva, circostanza espressamente presa in considerazione dalla normativa di settore (artt.4,11,13 D.Lgs 18/99) sia per l'individuazione de soggetti aggiudicatari dell'appalto per la prestazione di servizi di assistenza a terra dell'aeroporto di Forlì, sia per ottenere l'autorizzazione dell'ente Enac al subappalto, sia per il rinnovo del certificato di idoneità e la liquidazione delle fatture relative ai servizi resi.
2.1. Appare, dunque, evidente l'idoneità dell'atto ad ingannare la fede pubblica, consistente nell'attestare il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti previsti dalla legge per partecipare alle procedure di affidamento dell'appalto tacendo, al tempo stesso, l'esistenza di una specifica causa d esclusione normativamente prevista dalla disciplina in materia. Ne consegue che tutte le considerazioni svolte, peraltro genericamente, dal RR sul carattere innocuo del falso, non colgono nel segno, stante l'impossibilità di configurare, per le ragioni innanzi apposte, la falsa dichiarazione da lu proveniente, in termini di falso innocuo. Corretto, pertanto, è l'assunto della Corte territoriale, che con motivazione puntuale ed esaustiva, nell'escludere la 2 configurabilità di un falso innocuo, ha evidenziato l'idoneità dell'anzidetta produzione a fuorviare l'ente appaltante nelle sue valutazioni (cfr. p. 7 e 8 della sentenza impugnata). Ed ha altresì sottolineato come della detta documentazione il prevenuto si fosse servito spacciandola per originale di tal ché nemmeno può parlarsi di falso inutile avendo il documento inviato via fax, l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. La richiamata sentenza ( Sez. 5 n. 8870 del 9/10/2014, rv. 263422) non confligge con tale conclusione poiché in essa si fa riferimento alla diversa ipotesi in cui venga prodotta una fotocopia priva di attestazione di conformità, non avente efficacia dimostrativa o certificativa e dunque penalmente non rilevante, mentre nel caso di specie il documento aveva l'apparenza di documento originale essendos utilizzato il fax come strumento di trasmissione e non di riproduzione dell'originale dell'atto .
2.2. Deve aggiungersi che questa Corte proprio in tema di falsità materiale riferita al DURC si è espressa nel senso di ritenere integrato il reato d cui agli artt. 477, 482 c.p. ( e non il reato c. cui all'art. 476 c.p.), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento (Sez. 5, n. 3811/2016 rv. 269087).
3. Con riferimento poi alla censura di cui al motivo n. 3 del ricorso e cioè alla inconducibilità del falso al RR, trattasi di censura involgente il merito della questione e cioè la valutazione degli elementi di prova a disposizione dai giudici di merito e da loro valutati in conformità con il loro significato, poiché è stato sottolineato che il prevenuto non solo era l'amministratore e legale rappresentante della Giacchieri s.a.s, aggiudicataria dell'appalto, ma fu propric lui a firmare ogni dichiarazione di regolarità contributiva ad eccezione di una sola firmata da RR (cfr. pag 4 e 5 de la sentenza impugnata ) .
4. Riguardo alla insussistenza della truffa per la mancanza di pregiudizio patrimoniale in canno della SEAF s.p.a. ed alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 comma 2 c.p., per la natura privatistica dell'ente, va evidenziato che questa Corte ha più voite sostenuto che sussiste il reato di truffa, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo abbia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornitagli, realizzandosi illecito per il solo fatto che si sia addivenuti alla stipulazione del contratto che, senza gli artifizi e raggiri posti in essere dall'agente, non sarebbe stato stipulato ( Sez. 2 n. 5801 del 06/02/2014, rv. 258202), mentre con riguardo alla 3 0 circostanza aggravante di cu all'art. 640 comma 2 c.p., va rimarcato, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che pur di fronte ad enti costituiti in s.p.a., tenuto conto della legislazione nazionale ispirata calla normativa comunitaria, la forma societaria assume carattere neutro, essendo necessario basarsi per il riconoscimento della natura pubblicistica del'ente, su parametri ulteriori rispetto alla veste formale rivestita dalla società, utilizzando, quali indicatori, i criteri indicati dal legislatore all'art. 3 del decreto legislativo 163/2006; è stato così affermato che per l'applicazione delia circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, c.p. anche agli enti a formale struttura privatistica, occorre verificare la presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica;
b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, rv. 254038; Sez. 2, n. 38614/2014, rv. 260827; Sez. 2 n. 28085/2015, rv. 264233; Sez. 6, n. 23236/2016, rv. 267252, Sez. 2, n. 53074 del 04/10/2016, rv. 268955). In sostanza, nella specie, correttamente è stato valorizzato il parametro sostanzialistico funzionale con il superamento del dato meramente "formalistico- strutturale" dell'ente, in esito ad una interpretazione coerente con i principi della giurisprudenza costituzionale, amministrativa e civile ( sentenze della Corte costituzionale n. 466 del 1993, n. 363 del 2003 e n. 29 del 2006, per le quali, "agli effetti della individuazione della natura pubblica di un ente, più che alla struttura formale societaria, occorre prestare particolare attenzione alle finalità che l'ente intende perseguire e più in particolare alla strumentalità pubblicistica e il conseguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per il modello societario tradizionale"). In applicazione di tali principi, la Corte d'appello di Bologna ha sottolineato non solo che la società Seaf s.p.a, istituzionalmente, è preposta al soddisfacimento di bisogni di interesse generale quale è l'interesse della collettività alia libera e sicura circolazione per mezzo del trasporto aereo, ma anche che essa è sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell'Enac e del Ministero dei Trasporti che nel caso di incapacità a gestire l'aeroporto, può provvedere con decreto 4 go motivato alla revoca della concessione, sicché nessuna violazione di legge si ravvisa nel parametrare la società in questione ad un ente pubblico e nel ravvisare la contestata aggravante.
5. Quanto poi alle censure in ordine al trattamento sanzionatorio, anch'esse appaiono infondate. Il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, ritenendo di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in difetto di elementi positivi di valutazione ed in presenza, invece, di elementi negativi quali la sistematicità e spudoratezza degli illeciti e la forte proclività alla trasgressione. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, rv. 249163).
6. Analogamente, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede perché sorretta da congrua e logica motivazione, si è escluso di potere formulare un favorevole giudizio prognostico che legittimasse la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena richiamando i tre precedenti penali a pene condizionalmente sospese a carico dell'imputato, ostativi alla concessione del beneficio ex art. 163 c.p. Da tutto quanto premesso discende il rigetti del ricorso e la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, i 19/4/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia Aielli Matilde Cammino buen tielli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 GIU. 2017 IL DICASSA It Can CANCELLIERE Claudia Pianell O N