Sentenza 28 febbraio 2002
Massime • 1
Nel giudizio promosso da tutti i comproprietari per conseguire il rilascio di un fondo rustico non è configurabile un litisconsorzio necessario di carattere sostanziale; tuttavia, poiché la nozione di inscindibilità della causa si estende anche alle ipotesi di litisconsorzio cosiddetto processuale, la presenza di tutti i concedenti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine al medesimo contratto e nei confronti di più soggetti che siano stati tutti parti del giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ARO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI FI GO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avv. Gino Amatucci, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR US, AR IA, AR AN, AR IA TE, elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso l'avv. Gerardo Romano Cesareo, difesi dall'avv. Francesco Romano Cesareo, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
AR NN,
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, sezione specializzata agraria, n. 481/99 del 16 dicembre 1999 - 11 gennaio 2000 (R.G. 169/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 16 aprile 1997 AR NN, AR US, AR IA, AR AN e AR IA TE, eredi di AR LE convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, sezione specializzata agraria, DI FI GO:
premesso che il proprio dante causa aveva concesso in affitto al padre e dante causa del convenuto, DI FI UI, un fondo rustico in Battipaglia esteso ha 17.29.81 per la durata di 15 anni con decorrenza dall'annata agraria 1983 - 84, che tale contratto costituiva rinnovazione di altro precedente, stipulato con scrittura 18 febbraio 1962 ed era cessato, ai sensi della l. 3 maggio 1982, n. 1982, al termine dell'annata agraria 1996-97, come da tempestiva disdetta, chiedevano che l'adita sezione dichiarasse cessato il contratto inter partes per la data dell'11 novembre 1997, con condanna del convenuto al rilascio del fondo.
Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa domanda eccependone l'infondatezza.
Faceva, infatti, presente il DI FI, da un lato, che la disdetta comunicatagli era priva di effetti, perché non proveniente dagli intimanti ma da un avvocato non fornito di procura scritta, dall'altro che nel 1983 le parti avevano dato luogo a un rapporto del tutto nuovo, rispetto a quello del 1962.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione rigettava la domanda attrice, atteso che la disdetta intimata al conduttore era inefficace, perché inoltrata da soggetto cui non era stata attribuita procura scritta ai sensi dell'art. 1392 c.c. e gli stessi erano stati rappresentati, nel giudizio, da altro professionista. Gravata tale pronunzia dai soccombenti AR US, AR IA, AR AN e AR IA TE, nonché - apparentemente - da AR NN, la corte di appello di Salerno, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con il DE FI che, costituitosi in giudizio, chiedeva la reiezione del proposto gravame, con sentenza 16 dicembre 1999 - 11 gennaio 2000, in totale riforma della decisione dei primi giudici dichiarava che il rapporto di affittanza agraria tra le parti era cessato al termine dell'annata agraria 1996-97, con ordine al DI FI del rilascio del fondo entro l'11 novembre 2000.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, e illustrato da memoria, DI FI GO. Resistono, con controricorso, illustrato da memoria, AR US, AR IA, AR AN e AR IA TE. Non ha svolto attività difensiva in questa sede AR NN. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché nullità della sentenza ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., in riferimento all'art. 331 c.p.c. e al principio del litisconsorzio necessario" eccepisce la nullità della sentenza gravata perché solo apparentemente resa anche nel contraddittorio della litisconsorte necessaria AR NN che, pur figurando tra gli "appellanti" nel ricorso in secondo grado come anche nella sentenza in questa sede gravata, non aveva, in realtà (a differenza degli altri soccombenti, comproprietari del fondo oggetto di controversia) rilasciato mandato, per il giudizio di secondo grado.
In argomento, osserva il ricorrente "la migliore giurisprudenza di codesta Corte ha, in un caso specifico stabilito il principio che nella controversia promossa dal concedente per la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, stipulato, con riguardo ad un unico fondo con due o più affittuari, tutti costoro hanno la qualità di litisconsorti necessari (Cass. 6, agosto 1997, n. 7283)". I controricorrenti hanno dichiarato di ritenere fondato il motivo sopra riassunto.
2. La sentenza gravata deve essere cassata, per violazione delle norme sul contraddittorio, ancorché in forza di considerazioni diverse, rispetto a quelle prospettate dal ricorrente. In particolare alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che in questa sede non può che trovare ulteriore conferma - occorre nettamente distinguere l'eventualità che un rapporto di affitto di fondo rustico (o di locazione di immobile urbano) intercorra tra una pluralità di conduttori e un unico locatore da quella in cui il rapporto stesso intercorra tra una pluralità di locatori concedenti e un unico conduttore.
Mentre nel primo caso sussiste - ove sia chiesta giudizialmente la risoluzione per inadempimento o la cessazione, per scadenza, del rapporto - una ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i conduttori, quali contitolari del rapporto (Cfr., Cass. 17 novembre 1998, n. 11550 e Cass. 6 agosto 1997, n. 7283, nonché Cass. 24 novembre 1988, n. 6315, Cass. 30 gennaio 1987, n. 903), totalmente diversa è la situazione che viene a crearsi nel caso in cui il fondo o comunque l'immobile (oggetto, rispettivamente, del contratto di affitto o della locazione) sia in comproprietà tra più soggetti. Nel giudizio di risoluzione o di cessazione del contratto di affitto di un fondo rustico oggetto di comunione, infatti, non sussiste alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari concedenti.
Sugli immobili oggetto di comunione concorrono, in particolare, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di loro operi con il consenso degli altri.
Il contratto, quindi, cesserà di esistere nei confronti di tutti i concedenti, atteso che quelli che hanno proposto il giudizio, i quali non hanno alcun onere di dimostrare che gli altri approvano tale iniziativa, o sono comunque ad essa favorevoli, hanno agito in forza di un mandato, tacito, anche degli altri.
Perché sorga la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari è indispensabile che risulti la loro espressa ed insuperabile volontà contraria, la quale fa venire meno il presunto consenso della maggioranza. (In questo senso, recentemente, Cass. 28 gennaio 2000, n. 962. Sempre nel senso che in difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni condomino è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri condomini, Cass. 5 novembre 1999, n. 12327, nonché Cass. 13 luglio 1999, n. 7416; Cass. 29 aprile 1999, n. 4354; Cass. 10 maggio 1996, n. 4388). È evidente, concludendo sul punto, che nella specie - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - non sussiste nei confronti di AR NN (comproprietaria con gli altri consorti di lite AR del fondo per cui è controversia) una ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale. In altri termini, con la proposizione da parte dei concedenti AR e AR della domanda diretta all'accertamento della avvenuta cessazione, per scadenza legale, del contratto di affitto tra gli stessi (in qualità di concedenti) e il DI FI (in qualità di affittuario) non è stata dedotta in giudizio una situazione sostanziale plurisoggettiva che debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, al fine di non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta (Cfr., Cass. 17 novembre 1998, n. 11550, nonché Cass. 11 aprile 2000, n. 4593).
3. Quanto precede, peraltro, come sopra anticipato, non esclude che vi sia stata - nel caso concreto - violazione delle norme sul contraddittorio.
In particolare si osserva che oltre che per disposizione espressa di legge o per esigenze di natura sostanziali il litisconsorzio necessario, specie in sede di gravame, può derivare da esigenze di natura processuale.
Come accennato in parte espositiva la pronunzia dei primi giudici, di rigetto della domanda attrice, diretta a sentir pronunziare la cessazione, al termine dell'annata agraria 1996-97, del contratto di affitto inter partes, è stata resa nel contraddittorio, da un lato, degli attori AR NN, AR US, AR IA, AR AN e AR IA TE, dall'altro, di DI FI GO.
Pacifico quanto precede è palese che ancorché uno solo (o alcuni) dei concedenti poteva(no), legittimamente pronuovere il presente giudizio nei confronti del DI FI anche senza la partecipazione al processo stesso degli altri - e la sentenza così pronunziata - era opponibile anche ai comproprietari - concedenti non presenti (in forza delle considerazioni svolte sopra), la circostanza che tutti i concedenti abbiano agito in giudizio ha reso la causa così instaurata inscindibile, in sede di gravame, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. In particolare, essendo stato dedotto in giudizio un rapporto unitario - che non può che sussistere, o reciprocamente, ritenersi cessato - nei confronti tutti i concedenti - è palese che tutti coloro che erano stati "parti" del giudizio di primo grado dovevano essere "parti" anche nel giudizio di appello.
Diversamente argomentando, infatti, si poteva giungere alla singolare conclusione - in pratica fatta propria dalla Corte di Appello di Salerno - che l'unico rapporto di affitto che lega il DI FI alla AR e ai AR doveva considerarsi cessato all'11 novembre 1997 nei rapporti DI FI - AR US, AR IA, AR AN e AR IA TE, e ancora in vigore (per altri quindici anni) nei rapporti tra il DI FI e AR NN, con una palese contraddittorietà di giudicati. In senso contrario, rispetto a quanto sopra osservato, non può invocarsi l'insegnamento contenuto in Cass. 28 maggio 1981, n. 3508, secondo cui, in particolare, la necessità di integrare il contraddittorio, in fase di impugnazione, nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, non sussiste in relazione a tutti i pretesi comproprietari che abbiano agito per l'accertamento del loro diritto o per il rilascio del bene conteso.
Tale ultima pronunzia infatti è stata resa in una fattispecie totalmente diversa dalla presente.
Mentre, infatti, in Cass. 28 maggio 1981, n. 3508, era stata proposta azione di rivendicazione, e le parti tendevano all'accertamento di un diritto "assoluto" (la proprietà di un certo bene, con tutte le pronunzie consequenziali, quanto all'obbligo di rilascio da parte del detentore), nella presente fattispecie il giudizio ha ad oggetto la verifica che un certo rapporto "relativo" (un contratto di affitto agrario), in corso tra tutti gli attori e il convenuto (il pregresso contratto di affitto), è venuto meno per scadenza del termine legale e detta scadenza - come sopra osservato - non può non essere accertata nel contraddittorio di tutte le parti del giudizio di primo grado.
3. All'accoglimento del primo motivo segue l'assorbimento del secondo, con il quale, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisione della controversia ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 4 della legge n. 203 del 1982 ed art. 1392 c.c." il ricorrente denunzia la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha affermato la non necessarietà della procura in forma scritta al difensore perché questi, in nome e per conto dei propri clienti trasmetta la disdetta del contratto di affitto agrario.
4. La sentenza gravata, in conclusione, deve essere cassata e la causa deve essere rimessa alla stessa la corte di appello di Salerno, sezione specializzata agraria, perché, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AR NN, proceda a nuovo esame della controversia.
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione specializzata agraria presso la corte di appello di Salerno, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2002