Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 2961
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Sentenza 28 febbraio 2002

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Nel giudizio promosso da tutti i comproprietari per conseguire il rilascio di un fondo rustico non è configurabile un litisconsorzio necessario di carattere sostanziale; tuttavia, poiché la nozione di inscindibilità della causa si estende anche alle ipotesi di litisconsorzio cosiddetto processuale, la presenza di tutti i concedenti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine al medesimo contratto e nei confronti di più soggetti che siano stati tutti parti del giudizio di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 2961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2961
    Data del deposito : 28 febbraio 2002

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