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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 10414/2022 RG
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all'udienza del 3.12.2025, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. Putignano Luca
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Fabrizia Florio CP_1
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe
-premesso di essere titolare di pensione VO dal luglio 2009- ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione a far data dal luglio 2009 mediante il ricalcolo della retribuzione pensionabile per i periodi figurativi di malattia relativi agli anni dal 1968 al 1996 con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
L , costituendosi in giudizio, ha evidenziato che parte ricorrente CP_1 aveva proposto due precedenti giudizi (RG 221/2016 e RG 3139/2020) relativamente al diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione con il sistema retributivo, mai estendendo il petitum al tema dell' integrazione della contribuzione figurativa per malattia. Né parte ricorrente aveva mai contestato il provvedimento di ricostituzione contributiva per accredito contributi figurativi per malattia del
20.03.2025.
Evidenziava infine che la pensione era stata oggetto di ricostituzione del 27.3.2022 con cui era stata data esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce n 3139/2020 e che l' importo corrisposto per effetto dell' esecuzione della sentenza n 3139/2020 risultava più alto dell' importo a calcolo richiesto da controparte sicchè rilevava il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente.
*
Tanto premesso deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Invero, dalle argomentazioni dell emerge che con precedente giudizio CP_1 concluso con sentenza n 3139/2020 del Tribunale di lecce, parte ricorrente aveva chiesto accertare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione interamente con il sistema retributivo.
Ebbene, appare evidente che la domanda proposta nel presente giudizio si riferisca alla medesima obbligazione già oggetto delle precedente iniziativa giudiziale, sicché va richiamato in questa sede il principio, consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte a partire da Cass.
S.U. n. 23726/2007, secondo cui "non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante
l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili" (Cass. n. 19898/2018). Sul tema della frazionabilità/infrazionabilità del credito le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute con la sentenza n. 4090/2017 con la quale, ribadito il precedente orientamento e precisato che lo stesso si riferisce "alla singola obbligazione", quanto alla diversa ipotesi di una pluralità di crediti facenti capo ad un rapporto complesso hanno affermato che "le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo
- sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata".
L'orientamento richiamato (e ribadito ancora di recente, cfr. Cass. n.
2668/2021) -che fa leva sull'obbligo imposto all'attore di "farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la
Costituzione gli garantisce" e, quindi, di evitare "di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito”- porta ad escludere il frazionamento di una pretesa unitaria, frazionamento che certo non può essere giustificato dall'eventuale errore, eventualmente commesso al momento della rivendicazione originaria.
Come del resto ribadito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con le già richiamate decisioni, soccorrono al riguardo consolidati principi sul presupposto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto svolte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili, in via di azione e di eccezione, finalizzate ad evitare che la portata precettiva della decisione venga sminuita o comunque alterata da successive sentenze incidenti sul medesimo oggetto, impedendo di rimettere in discussione l'entità di un unico credito non frazionabile e, quindi, il giudicato sull'ammontare dello stesso coinvolge anche i criteri di computo perché, diversamente, la portata precettiva del giudicato che abbia riconosciuto un determinato quantum debeatur potrebbe essere smentita (ridimensionata o comunque alterata) all'infinito (cfr., fra le tante, Cass. nn. 17893, 19898 del
2018; n. 6591, 20993 del 2019; n. 337 del 2020; n. 2668 del 2021).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto deve escludersi che nella specie parte ricorrente -che aveva già richiesto la riliquidazione della pensione con la corretta retribuzione pensionabile e anzianità contributiva possa proporre, per i medesimi periodi e per lo stesso titolo, una ulteriore domanda finalizzata al medesimo risultato, ma, questa volta, chiedendo che vengano considerati ulteriori errori nel calcolo della contribuzione settimanale e della retribuzione pensionabile, richiesta che ben avrebbe potuto (e dovuto) essere formulata nel giudizio concluso con sentenza n 3139/2020 del Tribunale di Lecce.
Invero, così facendo si realizza il frazionamento di una pretesa unitaria che non appare in alcun modo giustificato.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
I motivi della decisione impediscono l'applicazione dell'art. 152 disp.att.
c.p.c. e, pertanto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 450,00, oltre accessori.
Lecce, 15.12.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all'udienza del 3.12.2025, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. Putignano Luca
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Fabrizia Florio CP_1
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe
-premesso di essere titolare di pensione VO dal luglio 2009- ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione a far data dal luglio 2009 mediante il ricalcolo della retribuzione pensionabile per i periodi figurativi di malattia relativi agli anni dal 1968 al 1996 con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
L , costituendosi in giudizio, ha evidenziato che parte ricorrente CP_1 aveva proposto due precedenti giudizi (RG 221/2016 e RG 3139/2020) relativamente al diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione con il sistema retributivo, mai estendendo il petitum al tema dell' integrazione della contribuzione figurativa per malattia. Né parte ricorrente aveva mai contestato il provvedimento di ricostituzione contributiva per accredito contributi figurativi per malattia del
20.03.2025.
Evidenziava infine che la pensione era stata oggetto di ricostituzione del 27.3.2022 con cui era stata data esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce n 3139/2020 e che l' importo corrisposto per effetto dell' esecuzione della sentenza n 3139/2020 risultava più alto dell' importo a calcolo richiesto da controparte sicchè rilevava il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente.
*
Tanto premesso deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Invero, dalle argomentazioni dell emerge che con precedente giudizio CP_1 concluso con sentenza n 3139/2020 del Tribunale di lecce, parte ricorrente aveva chiesto accertare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione interamente con il sistema retributivo.
Ebbene, appare evidente che la domanda proposta nel presente giudizio si riferisca alla medesima obbligazione già oggetto delle precedente iniziativa giudiziale, sicché va richiamato in questa sede il principio, consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte a partire da Cass.
S.U. n. 23726/2007, secondo cui "non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante
l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili" (Cass. n. 19898/2018). Sul tema della frazionabilità/infrazionabilità del credito le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute con la sentenza n. 4090/2017 con la quale, ribadito il precedente orientamento e precisato che lo stesso si riferisce "alla singola obbligazione", quanto alla diversa ipotesi di una pluralità di crediti facenti capo ad un rapporto complesso hanno affermato che "le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo
- sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata".
L'orientamento richiamato (e ribadito ancora di recente, cfr. Cass. n.
2668/2021) -che fa leva sull'obbligo imposto all'attore di "farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la
Costituzione gli garantisce" e, quindi, di evitare "di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito”- porta ad escludere il frazionamento di una pretesa unitaria, frazionamento che certo non può essere giustificato dall'eventuale errore, eventualmente commesso al momento della rivendicazione originaria.
Come del resto ribadito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con le già richiamate decisioni, soccorrono al riguardo consolidati principi sul presupposto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto svolte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili, in via di azione e di eccezione, finalizzate ad evitare che la portata precettiva della decisione venga sminuita o comunque alterata da successive sentenze incidenti sul medesimo oggetto, impedendo di rimettere in discussione l'entità di un unico credito non frazionabile e, quindi, il giudicato sull'ammontare dello stesso coinvolge anche i criteri di computo perché, diversamente, la portata precettiva del giudicato che abbia riconosciuto un determinato quantum debeatur potrebbe essere smentita (ridimensionata o comunque alterata) all'infinito (cfr., fra le tante, Cass. nn. 17893, 19898 del
2018; n. 6591, 20993 del 2019; n. 337 del 2020; n. 2668 del 2021).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto deve escludersi che nella specie parte ricorrente -che aveva già richiesto la riliquidazione della pensione con la corretta retribuzione pensionabile e anzianità contributiva possa proporre, per i medesimi periodi e per lo stesso titolo, una ulteriore domanda finalizzata al medesimo risultato, ma, questa volta, chiedendo che vengano considerati ulteriori errori nel calcolo della contribuzione settimanale e della retribuzione pensionabile, richiesta che ben avrebbe potuto (e dovuto) essere formulata nel giudizio concluso con sentenza n 3139/2020 del Tribunale di Lecce.
Invero, così facendo si realizza il frazionamento di una pretesa unitaria che non appare in alcun modo giustificato.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
I motivi della decisione impediscono l'applicazione dell'art. 152 disp.att.
c.p.c. e, pertanto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 450,00, oltre accessori.
Lecce, 15.12.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa