Articolo 3 della Legge 10 febbraio 1989, n. 48
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 febbraio 1989
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Versione
29 giugno 1990
Art. 3. ((1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 1991))
Entrata in vigore il 29 giugno 1990
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