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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/11/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2384 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. CORDASCO MAURO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito FATTO E DIRITTO Parte 1 ha convenuto inCon ricorso depositato in data 27/7/2021 giudizio CP_1, chiedendo accertarsi l'illegittimità della compensazione dell'importo di € 16.508,70, maturato a titolo di arretrati sulla pensione ai superstiti domandata in data 13/11/2020, con l'indebito di € 77.512,92 relativo alla pensione categoria VO di cui è titolare.
A tal fine, ha dedotto che per il pregresso indebito, l'istituto resistente trattiene mensilmente l'importo di € 185,00 sulla pensione categoria VO del ricorrente e ha lamentato l'illegittimità dell'ulteriore trattenuta degli arretrati maturati su altra tipologia di pensione (categoria SO) perché, trattandosi di compensazione propria, sarebbe vietato il recupero oltre il quinto e, in ogni caso, oltre il c.d. minimo vitale.
Costituitasi parte resistente CP_1 ha, preliminarmente, dedotto la riconducibilità dell'indebito alla condotta omissiva del pensionato (omessa dichiarazione di lavoro all'estero) e, pertanto, la legittimità del recupero in unica soluzione secondo il punto 12.2 della circ. 47/2018; ha, dunque, concluso per l'infondatezza della domanda promossa di cui ha chiesto il rigetto.
***
Preliminarmente deve osservarsi che parte ricorrente non ha contestato la sussistenza dell'indebito, limitandosi, nel proprio ricorso, ad eccepire l'illegittimità della compensazione operata da CP_1 tra gli arretrati maturati sulla pensione categoria SO -trattenuti, peraltro, in unica soluzione e l'indebito afferente alla pensione di vecchiaia in godimento.
Ebbene, la doglianza relativa all'inconfigurabilità della compensazione, proposta dal ricorrente, è meritevole di condivisione e la procedura di recupero adottata dall'CP_1 deve ritenersi illegittima con riferimento agli importi dovuti a titolo di arretrati sulla pensione ai superstiti, alla luce dei principi affermati da Cass. sez. lav., sentenza n. 16448 del 2011:" È ben vero che tra diverse partite di dare e avere tra le stesse parti si tratta solo di operazione contabile per cui è consentita la detrazione dell'una somma dall'altra. Nella specie si verte però in materia previdenziale, e precisamente nell'ambito della ripetizione dell'indebito di trattamenti pensionistici, per il quale vige una legislazione speciale. Vige, cioè, la speciale regola di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 262, non modificata dalla legislazione successiva per cui, nel caso di indebito pensionistico, "il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione". La regola è quindi che il recupero dell'indebito è necessariamente rateale e si opera sulla medesima pensione in cui si è formato. Ne consegue che il recupero sulla integrazione al minimo indebitamente erogata doveva avvenire mediante trattenute sulla medesima pensione, neinei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non conguagliando l'indebito sugli arretrati della pensione diretta, di cui in tal modo
è stata integralmente omessa l'erogazione. Si consideri inoltre che, ove la pensione diretta fosse stata regolarmente corrisposta alle scadenze previste, non si sarebbe formato l'arretrato e quindi il recupero si sarebbe operato, legittimamente, sulla pensione di reversibilità su cui l'indebito si era formato. In altri termini, l'CP_1 non si può giovare del ritardo nell'erogazione ed avvalersi poi degli arretrati così formati per recuperare l'indebito afferente ad altra prestazione pensionistica. È poi ben vero che con la sentenza n. 16349 del
24/07/2007 si è affermato che "qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l'CP 1 per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la cd. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale.". Il caso riguardava però somme indebitamente percepite per indennità di accompagnamento, e quindi per prestazioni assistenziali, per cui non veniva in applicazione la citata disposizione di cui al comma 262, che vale solo per le prestazioni pensionistiche".
In definitiva, è possibile in primo luogo, ricavare il principio che l'estinzione degli indebiti, tramite il ricorso alla compensazione, ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero e presuppone l'esito positivo della verifica in ordine alla sussistenza di reciproche partite di dare ed avere tra l'istituto e il pensionato.
Ove le reciproche partite di dare ed avere trovino fondamento nello stesso rapporto pensionistico per cui i debiti e i crediti sono riferiti a somme, rispettivamente, percepite indebitamente e dovute a titolo di arretrati sulla stessa pensione (come può avvenire in sede di ricalcolo del trattamento pensionistico) non si verte in ipotesi di compensazione in senso tecnico. Si tratta, piuttosto, della mera determinazione del quantum debeatur, determinazione che avviene mediante l'immediata elisione fra le reciproche partite di dare ed avere
(cd. compensazione impropria); se il credito dell'CP_1 deriva da una prestazione dovuta a diverso titolo rispetto a quella sulla quale deve operare la trattenuta, non è possibile procedere alla compensazione vigendo la speciale regola di cui alla legge n. 662/1996 e n. 448/2001, che dispone il recupero rateale sulla pensione su cui si è costituito l'indebito.
Nel caso in esame, dalla missiva del 14 giugno 2011, prodotta dal ricorrente, si evince il richiamo alla lettera del 18 maggio 2011, con cui gli era stata comunicata l'indebita erogazione della pensione di anzianità per il periodo dal
1/3/1991 al 31/12/2010, risultando redditi da lavoro estero non dichiarati.
L'CP 1 contestualmente, anticipava il recupero della somma mediante trattenute sulla pensione a decorrere dal mese di agosto 2011 (cfr. all. 2, fascicolo ricorrente).
In data 13 novembre 2020 l'istituto resistente ha accolto la domanda del pensionato alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi relativi alla pensione ai superstiti, cat. SO sede 2591 certificato 20158313, calcolati in € 16.508,70 e trattenuti illegittimamente in compensazione.
Pertanto, la domanda attorea va accolta e l'CP_1 va condannato a corrispondere al ricorrente la somma trattenuta pari ad € 16.508,70, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa ANNA CAPUTO, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l'CP_1 a corrispondere alla parte ricorrente la somma trattenuta pari ad € 16.508,70 a titolo di arretrati su pensione ai superstiti, riconosciuti con nota del 13/11/2020, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mauro Cordasco, dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
EL HI - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 01/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. CORDASCO MAURO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito FATTO E DIRITTO Parte 1 ha convenuto inCon ricorso depositato in data 27/7/2021 giudizio CP_1, chiedendo accertarsi l'illegittimità della compensazione dell'importo di € 16.508,70, maturato a titolo di arretrati sulla pensione ai superstiti domandata in data 13/11/2020, con l'indebito di € 77.512,92 relativo alla pensione categoria VO di cui è titolare.
A tal fine, ha dedotto che per il pregresso indebito, l'istituto resistente trattiene mensilmente l'importo di € 185,00 sulla pensione categoria VO del ricorrente e ha lamentato l'illegittimità dell'ulteriore trattenuta degli arretrati maturati su altra tipologia di pensione (categoria SO) perché, trattandosi di compensazione propria, sarebbe vietato il recupero oltre il quinto e, in ogni caso, oltre il c.d. minimo vitale.
Costituitasi parte resistente CP_1 ha, preliminarmente, dedotto la riconducibilità dell'indebito alla condotta omissiva del pensionato (omessa dichiarazione di lavoro all'estero) e, pertanto, la legittimità del recupero in unica soluzione secondo il punto 12.2 della circ. 47/2018; ha, dunque, concluso per l'infondatezza della domanda promossa di cui ha chiesto il rigetto.
***
Preliminarmente deve osservarsi che parte ricorrente non ha contestato la sussistenza dell'indebito, limitandosi, nel proprio ricorso, ad eccepire l'illegittimità della compensazione operata da CP_1 tra gli arretrati maturati sulla pensione categoria SO -trattenuti, peraltro, in unica soluzione e l'indebito afferente alla pensione di vecchiaia in godimento.
Ebbene, la doglianza relativa all'inconfigurabilità della compensazione, proposta dal ricorrente, è meritevole di condivisione e la procedura di recupero adottata dall'CP_1 deve ritenersi illegittima con riferimento agli importi dovuti a titolo di arretrati sulla pensione ai superstiti, alla luce dei principi affermati da Cass. sez. lav., sentenza n. 16448 del 2011:" È ben vero che tra diverse partite di dare e avere tra le stesse parti si tratta solo di operazione contabile per cui è consentita la detrazione dell'una somma dall'altra. Nella specie si verte però in materia previdenziale, e precisamente nell'ambito della ripetizione dell'indebito di trattamenti pensionistici, per il quale vige una legislazione speciale. Vige, cioè, la speciale regola di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 262, non modificata dalla legislazione successiva per cui, nel caso di indebito pensionistico, "il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione". La regola è quindi che il recupero dell'indebito è necessariamente rateale e si opera sulla medesima pensione in cui si è formato. Ne consegue che il recupero sulla integrazione al minimo indebitamente erogata doveva avvenire mediante trattenute sulla medesima pensione, neinei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non conguagliando l'indebito sugli arretrati della pensione diretta, di cui in tal modo
è stata integralmente omessa l'erogazione. Si consideri inoltre che, ove la pensione diretta fosse stata regolarmente corrisposta alle scadenze previste, non si sarebbe formato l'arretrato e quindi il recupero si sarebbe operato, legittimamente, sulla pensione di reversibilità su cui l'indebito si era formato. In altri termini, l'CP_1 non si può giovare del ritardo nell'erogazione ed avvalersi poi degli arretrati così formati per recuperare l'indebito afferente ad altra prestazione pensionistica. È poi ben vero che con la sentenza n. 16349 del
24/07/2007 si è affermato che "qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l'CP 1 per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la cd. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale.". Il caso riguardava però somme indebitamente percepite per indennità di accompagnamento, e quindi per prestazioni assistenziali, per cui non veniva in applicazione la citata disposizione di cui al comma 262, che vale solo per le prestazioni pensionistiche".
In definitiva, è possibile in primo luogo, ricavare il principio che l'estinzione degli indebiti, tramite il ricorso alla compensazione, ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero e presuppone l'esito positivo della verifica in ordine alla sussistenza di reciproche partite di dare ed avere tra l'istituto e il pensionato.
Ove le reciproche partite di dare ed avere trovino fondamento nello stesso rapporto pensionistico per cui i debiti e i crediti sono riferiti a somme, rispettivamente, percepite indebitamente e dovute a titolo di arretrati sulla stessa pensione (come può avvenire in sede di ricalcolo del trattamento pensionistico) non si verte in ipotesi di compensazione in senso tecnico. Si tratta, piuttosto, della mera determinazione del quantum debeatur, determinazione che avviene mediante l'immediata elisione fra le reciproche partite di dare ed avere
(cd. compensazione impropria); se il credito dell'CP_1 deriva da una prestazione dovuta a diverso titolo rispetto a quella sulla quale deve operare la trattenuta, non è possibile procedere alla compensazione vigendo la speciale regola di cui alla legge n. 662/1996 e n. 448/2001, che dispone il recupero rateale sulla pensione su cui si è costituito l'indebito.
Nel caso in esame, dalla missiva del 14 giugno 2011, prodotta dal ricorrente, si evince il richiamo alla lettera del 18 maggio 2011, con cui gli era stata comunicata l'indebita erogazione della pensione di anzianità per il periodo dal
1/3/1991 al 31/12/2010, risultando redditi da lavoro estero non dichiarati.
L'CP 1 contestualmente, anticipava il recupero della somma mediante trattenute sulla pensione a decorrere dal mese di agosto 2011 (cfr. all. 2, fascicolo ricorrente).
In data 13 novembre 2020 l'istituto resistente ha accolto la domanda del pensionato alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi relativi alla pensione ai superstiti, cat. SO sede 2591 certificato 20158313, calcolati in € 16.508,70 e trattenuti illegittimamente in compensazione.
Pertanto, la domanda attorea va accolta e l'CP_1 va condannato a corrispondere al ricorrente la somma trattenuta pari ad € 16.508,70, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa ANNA CAPUTO, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l'CP_1 a corrispondere alla parte ricorrente la somma trattenuta pari ad € 16.508,70 a titolo di arretrati su pensione ai superstiti, riconosciuti con nota del 13/11/2020, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mauro Cordasco, dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
EL HI - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 01/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO