Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il reato di ingiuria la condotta di chi sputa verso l'ingresso della abitazione della persona offesa, in quanto lo sputo, costituendo una manifestazione di disprezzo verso l'individuo nei cui confronti è diretto, offende il decoro dello stesso, cioè il complesso delle qualità e condizioni che determinano il suo valore sociale, nè ha rilevanza che il gesto sia rivolto direttamente alla persona, in modo tale da colpirla materialmente, o, eventualmente, a terra, ma con specifico riferimento ad un determinato soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 47974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47974 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 07/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO RO - Consigliere - N. 2862
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 269/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal difensore di:
TA VA, nato a [...], il [...];
D'AR ZI, nato a [...], il [...];
TA ZI, nata a [...], il [...];
TA AR, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 6/3/2013 della Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile l'avv. Grasso Giovanni e l'avv. Danzuso Ignazio, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato l'avv. Fiumefreddo Antonio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di TA VA, D'AR ZI, TA ZI e TA AR per i reati di tentata violenza privata, ingiuria aggravata, diffamazione aggravata e minaccia aggravata, come loro rispettivamente contestati, reati commessi a più riprese ai danni di diversi abitanti dello stesso quartiere degli imputati nell'ambito di una vertenza che li contrapponeva ai medesimi per la realizzazione di un progetto edilizio. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale provvedeva invece a ridurre l'entità delle provvisionali liquidate in favore delle costituite parti civili dal Tribunale.
2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore tutti gli imputati articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo deducono l'errata applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurabilità dei reati di ingiuria e minaccia. In particolare con riguardo alle minacce imputate - anche quali elementi costitutivi dei reati di violenza privata contestati - i ricorrenti lamentano l'inidoneità delle frasi loro rispettivamente attribuite ad incutere un effettivo timore alle presunte persone offese ovvero la natura per nulla minacciosa delle medesime ed analoga obiezione viene sollevata con riguardo alla condotta, asseritamente tenuta da TA VA, di aver brandito un oggetto metallico (che tra l'altro non avrebbe posseduto le caratteristiche necessarie per poter essere qualificato come arma impropria, risultando dunque immotivato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p.), posto che la distanza che lo separava dai "minacciati" era tale da non rendere verosimile un suo effettivo utilizzo. Non di meno i ricorrenti contestano l'identificazione del TA AR e del D'AR, circostanza sulla quale la motivazione della sentenza risulterebbe carente. Quanto infine alla TA ZI, il comportamento contestatole (quello di aver sputato verso l'ingresso dell'abitazione di una delle persone offese) non avrebbe alcun contenuto intrinsecamente ingiurioso e comunque la Corte territoriale avrebbe illogicamente fondato la prova dell'elemento soggettivo del reato imputato alla medesima sulla base del travisamento delle dichiarazioni della presunta vittima dell'ingiuria.
2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in ordine ai contestati episodi di violenza privata, rilevandosi in proposito come non sarebbe stata raggiunta la prova della consumazione di alcuna violenza o minaccia idonea a coartare la volontà dei soggetti passivi dei suddetti reati. Sotto altro profilo, atteso che per conforme giurisprudenza il criterio distintivo tra il reato di minaccia e quello di violenza privata risiede nel peculiare orientamento della volontà dell'agente richiesto nel secondo caso, la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di dimostrare quale sarebbe l'obiettivo ulteriore che gli imputati si sarebbero prefissi attraverso le condotte loro ascritte e in particolare quale comportamento avrebbero voluto costringere le presunte persone offese a tenere. Non di meno del tutto illogico sarebbe il riconoscimento della configurabilità del reato ai danni della parte civile VA, atteso che quest'ultima non era nemmeno stata presente ai fatti e dunque la sua libertà morale non poteva in alcun modo essere coartata. Ancora errato sarebbe il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p., difettando il requisito della riunione di più persone in ragione di un accordo finalizzato ad intimorire la vittima, mentre nel caso di specie la presenza di una pluralità di soggetti sarebbe stata del tutto occasionale. Infine ulteriori censure vengono avanzate in merito alla ritenuta sussistenza del dolo del reato ed alla identificazione del D'AR quale autore della tentata violenza privata ai danni della Arena Natalina, le cui dichiarazioni non sarebbero peraltro state sottoposte ad alcun serio vaglio di credibilità, come invece necessario alla luce della sua costituzione come parte civile nei confronti dell'imputato.
2.3 Con il terzo motivo viene formalmente eccepita la violazione dell'art. 192 c.p.p., nella valutazione della prova della responsabilità degli imputati. In particolare i ricorrenti lamentano che i testi AZ e ER avrebbero in realtà ammesso di aver avuto solo parzialmente percezione diretta dei fatti sui quali avevano testimoniato. In definitiva la Corte territoriale avrebbe dunque fondato la prova esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese costituite parte civili senza operare la necessaria verifica della loro intrinseca attendibilità ed in assenza di riscontri esterni alle medesime.
In tal senso particolarmente evidente sarebbe l'omissione con riguardo alle deposizioni del La RO e del PI, i quali avrebbero tra l'altro taciuto decisive circostanze in merito al comportamento dagli stessi tenuto e che avrebbe innescato la reazione degli imputati. Inoltre la sentenza avrebbe trascurato lo specifico interesse vantato dal menzionato PI ad accusare questi ultimi, atteso che egli, attraverso la G.E.R.B. s.r.l. di cui sarebbe socio di maggioranza, aveva presentato istanza per la concessione della medesima area poi invece assegnata alla società dei TA ed era stato l'autore del ricorso al T.A.R. contro tale assegnazione.
2.4 Con il quarto motivo vengono dedotti vizi motivazionali della sentenza in ordine ai profili illustrati con i motivi precedenti, mentre con il quinto analoghi vizi vengono evidenziato con riguardo alla denegata concessione agli imputati delle attenuanti generiche senza tener conto dell'incensuratezza dei medesimi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e per certi aspetti inammissibili.
2. Quanto alle doglianze svolte con il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, deve osservarsi innanzi tutto che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la natura minacciosa - anche ai fini dell'integrazione dei contestati reati di tentata violenza privata - delle farsi pronunziate e dei comportamenti tenuti dagli imputati, così come loro rispettivamente attribuite e sostanzialmente non contestati nella loro oggettività dai ricorrenti), sia in forza del loro intrinseco significato, che del contesto complessivamente aggressivo in cui i fatti si sono svolti, interpretando in tal senso logicamente il compendio probatorio di riferimento.
2.1 In proposito le lamentele sollevate con il ricorso, oltre che assolutamente generiche, si traducono nella soggettiva l'interpretazione di tale compendio, teso sostanzialmente a sollecitare questa Corte ad una rivisitazione dello stesso, ovviamente inammissibile in questa sede.
2.2 Con riguardo poi alla specifica condotta addebitata al TA VA, le obiezioni del ricorrente si rivelano del tutto assertive oltre che manifestamente infondate. Ed infatti l'oggetto metallico brandito dall'imputato è stato correttamente ritenuto un'arma impropria ai fini del riconoscimento della specifica aggravante contestata in merito - ne' il ricorrente h saputo spiegare perché non lo sarebbe, giacché il fatto che trattavasi di un arnese da lavoro è ininfluente ai fini della configurazione della suddetta aggravante, atteso che per definizione le armi improprie sono oggetti non destinati naturalmente all'offesa - mentre del tutto irrilevante è la presunta distanza che avrebbe separato l'agente dalle persone offese, posto che la minaccia è stata comunque percepita.
2.3 Generiche ed assertive si rilevano anche le censure mosse alla motivazione della sentenza in merito all'identificazione del TA AR e del D'AR, che non tengono conto dell'esauriente discorso giustificativo svolto dai giudici d'appello in merito, rispondendo puntualmente a tutte le obiezioni sollevate in proposito con il gravame di merito, le quali, dunque, il motivo di ricorso si limita a replicare.
2.4 Infine infondato risulta il rilievo proposto nell'interesse di TA ZI in merito all'inconfigurabilità nei suoi confronti del reato di ingiuria. Deve infatti ribadirsi che tale fattispecie - secondo le espressioni letterali usate dall'art. 594 c.p. - è costituita dalla offesa all'onore, inteso con riferimento alle qualità morali della persona, od al decoro, cioè al complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale. In tal senso lo sputo incide indubbiamente sul decoro, costituendo una manifestazione di disprezzo verso l'individuo nei cui confronti è diretto, ne' ha rilevanza che lo stesso sia rivolto direttamente alla persona, in modo tale da colpirla materialmente, o, come nel caso di specie, a terra, ma con specifico riferimento ad un determinato soggetto (Sez. 5^, n. 4845/90 del 30 novembre 1988, Adamo, Rv. 183931).
3. Con riguardo al secondo motivo, meramente ripetitive - ed ugualmente infondate pertanto - delle censure svolte con quello precedente, risultano le doglianze relative all'asserita inidoneità intimidatoria delle minacce integrative dei contestati reati di tentata violenza privata.
3.1 Quanto invece alla dedotta inconfigurabilità di tali reati ed alla necessità di riqualificarli ai sensi dell'art. 612 c.p., è corretto il principio richiamato dai ricorrenti per cui il criterio distintivo tra il delitto di tentata violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto, che può essere identica in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Ma nel caso di specie la Corte territoriale ha spiegato in maniera esauriente quale fosse l'obiettivo specifico delle azioni criminose contestate, inferendo in maniera non manifesta illogica - e dunque non censurabile in questa sede - dal complesso delle evidenze raccolte la prova di tale circostanza, talché il difetto di motivazione in proposito risulta dedotto dai ricorrenti ancora una volta in assenza di un reale confronto con l'effettivo contenuto del discorso giustificativo svolto in sentenza.
Con riguardo poi all'impossibilità di considerare la VA persona offesa della tentata violenza privata è appena il caso di evidenziare che si tratta di questione non specificamente devoluta al giudice d'appello con il gravame di merito.
3.2 Infondate sono anche le lamentele dei ricorrenti circa l'inconfigurabilità dell'aggravante delle più persone riunite. Anche sul punto la Corte territoriale ha specificamente risposto alle analoghe doglianze contenute nell'atto d'appello, evidenziando come i menzionati reati siano stati commessi da una pluralità di persone animate dal medesimo obiettivo e che simultaneamente hanno posto in essere le condotte incriminate integrando così la fattispecie prevista dall'art. 339 c.p., comma 1, risultando in tal senso del tutto irrilevante che successivamente alcuni dei presenti siano eventualmente intervenuti per trattenere gli imputati.
3.3 Infondate sono infine le censure mosse con il ricorso in merito al reato di cui al capo I). La Corte territoriale ha infatti rilevato come la persona offesa conoscesse da tempo l'imputato, talché la sua identificazione come genero del TA non è elemento idoneo a minare la tenuta della motivazione resa sul punto. Quanto poi al difetto di riscontri esterni al racconto dell'Arena, la circostanza non è parimenti dirimente, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa sono da sole sufficienti ad integrare la prova della responsabilità dell'imputato, nel mentre la sentenza ha dato conto della valutazione approfondita sulla credibilità della dichiarante operata dai giudici d'appello.
4. Il terzo motivo si rivela innanzi tutto inammissibile in quanto con esso viene eccepito il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito mancato rispetto delle regole di valutazione poste dai primi due commi dell'art. 192 c.p.p.. 4.1 Ed infatti, per il consolidato insegnamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p. - anche eventualmente in relazione all'art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) del codice di rito - per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al disposto di cui alla lett. c) dello stesso articolo, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, quale non è, per l'appunto, quella prevista dal citato art. 192 (Sez. 6^, n. 45249 del 8 novembre 2012, Omini e altri, Rv. 254274).
4.2 Anche volendo ritenere che in sostanza quello dedotto dai ricorrenti sia però un mero vizio di motivazione, deve rilevarsi che il motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto generico e per certi versi manifestamente infondato. Ed infatti l'intreccio delle dichiarazioni rese dalle persone offese (ancorché costituite parte civili) è stato validamente considerato un riscontro alla loro complessiva e rispettiva credibilità. Non di meno le dichiarazioni del ER e del AZ sono state a loro volta considerate dalla Corte territoriale come riscontro di quelle delle persone offese in relazione ai fatti cui i due testi hanno assistito. Ma dal fatto che i suddetti testimoni abbiano confermato per conoscenza diretta larga parte del racconto delle vittime in maniera del tutto logica la sentenza ha tratto una conferma della credibilità di queste ultime.
4.3 Quanto infine alle reticenze del La RO e del PI, ciò che sostanzialmente viene eccepito è il travisamento di prove dichiarative che vengono solo genericamente evocate e in alcun modo documentate nella loro integralità. Va infatti rammentato che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani o ad evocarne in maniera sommaria il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4^ n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
5. Generiche sono infine anche le censure mosse alla motivazione della sentenza con il quarto motivo, che in larga parte si rivelano come la mera riproposizione delle doglianze già proposte con quelli precedenti sotto le mentite vesti della deduzione della violazione di legge o che comunque evocano l'omessa valutazione o il travisamento di frammenti di prova solo sommariamente indicati.
6. Manifestamente infondato infine è anche il quinto motivo con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, obiettando che la ritenuta gravità dei fatti non sarebbe ostativa al riconoscimento delle suddette attenuanti, tenuto altresì conto dell'incensuratezza degli imputati.
6.1 Si tratta di doglianze infondate, atteso che il provvedimento impugnato ha sorretto con ampia giustificazione la sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità' dei fatti, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6^ n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3^ n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754).
6.2 Non di meno, con riguardo alla lamentata mancata considerazione dell'incensuratezza degli imputati, la giurisprudenza di legittimità è altrettanto costante nell'evidenziare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6^ n. 34364 del 16 giugno 2010, Giovane, rv 248244).
Infine va ricordato che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6^ n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737), così come ha correttamente fatto la Corte territoriale nel caso di specie.
7. I ricorsi in definitiva devono essere rigettati e i ricorrenti condannati, oltre al pagamento delle spese processuali, alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida per ciascuna di esse in complessivi Euro 2.500, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in Euro 2.500 per ciascuna di esse oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014