Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 376
CASS
Sentenza 30 giugno 1999

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Quando il giudizio di ottemperanza è relativo ad un giudicato dello stesso giudice amministrativo, quest'ultimo - diversamente che in caso di giudizio di ottemperanza relativo a pronuncia resa da giudice di un altro ordine - ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche l'emanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell'adeguamento della situazione al comando definitivo inevaso. Conseguentemente va annullata con rinvio la sentenza con cui il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza comportante la concreta liquidazione di un indennizzo per danni di guerra, abbia declinato a favore del giudice ordinario la giurisdizione relativamente all'eventuale adeguamento dell'indennizzo, in relazione al tempo trascorso dalla originaria domanda, mediante il riconoscimento di interessi e di rivalutazione, considerato anche che tali voci non costituiscono diritti patrimoniali consequenziali, ma elementi accessori facenti parte del danno complessivo e come tali necessariamente sottoposti alla cognizione dello stesso giudice competente a liquidarlo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 376
    Data del deposito : 30 giugno 1999

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