Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
Quando il giudizio di ottemperanza è relativo ad un giudicato dello stesso giudice amministrativo, quest'ultimo - diversamente che in caso di giudizio di ottemperanza relativo a pronuncia resa da giudice di un altro ordine - ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche l'emanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell'adeguamento della situazione al comando definitivo inevaso. Conseguentemente va annullata con rinvio la sentenza con cui il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza comportante la concreta liquidazione di un indennizzo per danni di guerra, abbia declinato a favore del giudice ordinario la giurisdizione relativamente all'eventuale adeguamento dell'indennizzo, in relazione al tempo trascorso dalla originaria domanda, mediante il riconoscimento di interessi e di rivalutazione, considerato anche che tali voci non costituiscono diritti patrimoniali consequenziali, ma elementi accessori facenti parte del danno complessivo e come tali necessariamente sottoposti alla cognizione dello stesso giudice competente a liquidarlo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS RA, SS PA IN AURELI NELLA QUALITÀ DI CESSIONARIA DEI CREDITI DI PA EM, AR SS, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STANISLAO AURELI, che le rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;
- intimati -
avverso la decisione n. 565/98 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 10/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/99 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Stanislao AURELI, per le ricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15 dicembre 1988 n. 1847 il T.A.R. del Lazio aveva accolto il ricorso che FA, AR, PA ed EM SS avevano proposto avverso il provvedimento dell'Intendente di Finanza di Roma del 26/2/85 n. 205557 C/C 443/90278 D.G., che aveva disposto un limitato indennizzo per la spoliazione di un loro magazzino di tessuti, avvenuta nel 1943 ad opera dei nazifascisti, poiché a fronte di un valore delle merci indicato, con domanda del 31/12/45, in L. 80.000.000 ai prezzi di giugno 1943, depurato di L.
3.500.000 già versate dalle Autorità militari germaniche, l'Intendente aveva riconosciuto una somma di L. 4.000.000, derivante da un valore fissato dall'Amministrazione in L. 1.500.000, moltiplicato per il coefficiente 5 ex art. 25, 1^ co., L. n. 968 del 1953. Il T.A.R. aveva ritenuto illegittima la riduzione dell'entità dell'indennizzo richiesto, salvi gli ulteriori provvedimenti da parte dell'Amministrazione".
A seguito del nuovo decreto 3/2/90 con il quale l'Intendente di finanza di Roma, preso atto della sentenza del T.A.R., aveva conclusivamente determinato l'ammontare dell'indennizzo in L. 27.287.500, i SS proponevano ricorso in ottemperanza notificato il 21/10/94, che il T.A.R. del Lazio, con sentenza 1^ febbraio 1995, accoglieva, ritenendo tale decreto palesemente elusivo del giudicato di cui alla sentenza n. 1847/88 dello stesso T.A.R., e condannando l'Amministrazione ad eseguirne puntualmente le prescrizioni sulla base della normativa vigente e stabilendo che, alla somma così determinata, avrebbero dovuto essere "aggiunti la svalutazione monetaria e gli interessi legali, tenuto conto del tempo trascorso dalla prima originaria domanda". Tale sentenza veniva impugnata dal Ministero del Tesoro che ne chiedeva l'annullamento. Nella resistenza solo di RA e PA SS il Consiglio di Stato, con sentenza 10 aprile 1998 n. 565, accoglieva l'appello limitatamente alla declaratoria di inammissibilità delle domande di rivalutazione monetaria ed interessi, devolute alla giurisdizione dell'A.G.O., confermando nel resto l'impugnata sentenza (e quindi l'illegittimità del provvedimento intendentizio che fissava in L. 27.287.500 la somma spettante alle SS a titolo di indennizzo) e, pertanto, ordinandone l'esecuzione all'Amministrazione o, in caso d'inerzia, al commissario ad acta già nominato.
Parallelamente, con citazione notificata il 3/10/90, i sunnominati SS avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma il Ministero del Tesoro chiedendone, previa disapplicazione del decreto intendentizio 443/90278 D.G., la condanna al pagamento della somma di L. 76.500.000, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno dal 1943 a titolo di indennizzo dei danni di guerra, nonché delle ulteriori somme a titolo risarcitorio. Il Ministero si opponeva alla domanda, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella materia dei danni di guerra che, ai sensi della legge n. 968 del 1953, riguardava posizioni soggettive di interesse legittimo. Con sentenza 6 febbraio 1993, l'adito Tribunale dichiarava inammissibili le domande di condanna al pagamento dì somme a titolo di indennizzo dei danni di guerra e rigettava la domanda di risarcimento danni e di arricchimento senza causa. RA e PA SS (quest'ultima quale cessionaria dei crediti di EM e AR SS) hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza n. 565/98 del Consiglio di Stato relativamente alla declaratoria di inammissibilità delle domande di rivalutazione monetaria e di interessi sulle somme liquidate a titolo di indennizzo ed, in via subordinata, di dirimere il conflitto negativo di giurisdizione ex art. 362, 2^ co., c.p.c., fra tale sentenza e quella n. 1770/93 del Tribunale Civile di Roma. Le ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso le SS chiedono, ai sensi degli artt. 24, 111 e 113 Cost., 36 L. n. 1034 del 1971 e 48 L. n. 1054 del 1924, in relazione all'art. 360 n. 1 e 362, 1^ co., c.p.c., che sia annullata la sentenza impugnata sul punto in cui ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda relativa a rivalutazione ed interessi sulla somma dovuta a titolo di indennizzo per danni di guerra ed, in subordine, che sia risolto il conflitto negativo di giurisdizione con il giudice ordinario. Il ricorso è fondato. Questa Corte, con un risalente arresto, aveva già statuito che la posizione giuridica spettante al privato, rispetto all'indennizzo per danni di guerra regolato dalla legge 27 dicembre 1953 n. 968, integra, prima che venga emanato il provvedimento di concessione, un mero interesse legittimo, essendo quest'ultima legge rivolta alla tutela esclusiva dei superiori interessi di politica sociale ed economica ed essendo riservato al potere discrezionale della P.A. sia l'accertamento dei presupposti della concessione, sia la determinazione dell'entità del risarcimento. Soltanto dopo la emanazione di questo provvedimento, il privato acquista il diritto soggettivo alla conservazione del vantaggio patrimoniale derivato dal provvedimento medesimo, ma tale diritto concerne unicamente la somma liquidata e concessa e non può, quindi, estendersi al l'attribuzione, ad opera del giudice ordinario, di un indennizzo maggiore, sotto il profilo di una valutazione più adeguata alla reale consistenza dei danni subiti (Cass., sez. un., 12 maggio 1975 n. 1828). Al fondo della citata massima c'è l'esatta intuizione che, in sede di risarcimento del danno, le voci relative agli interessi ed alla rivalutazione costituiscono non diritti patrimoniali conseguenziali, ma diritti accessori facenti parte del danno complessivo e, come tali, necessariamente devoluti allo stesso giudice competente a liquidarlo. Nella specie, peraltro, deve aggiungersi che si versa in tema di giudizio di ottemperanza, riguardo al qua le se è ragionevole (oltre che conforme ai principi) il diniego di integrare il giudicato formatosi sulla pronuncia resa da giudice di altro ordine, è altrettanto ragionevole riconoscere tale potere nell'ambito dei rapporti tra giudici amministrativi (cfr. Cass., sez. un., 12 gennaio 1993 n. 272, secondo la quale qualora vi sia stato un preventivo accertamento del diritto a prestazioni previdenziali con decisione del giudice amministrativo, la domanda avente ad oggetto la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento di somme dovute per il conseguente trattamento pensionistico ed accessori (interessi e rivalutazione), appartiene alla giurisdizione dello stesso giudice in sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ancorché si sia avuta una pronunzia definitiva di condanna da parte del giudice ordinario con riguardo a parti di quel debito già liquidato dall'istituto. Per ulteriori utili riferimenti Cass., sez. un., 27 ottobre 1995 n. 1117, 21 giugno 1995 n. 7014 - ancorché in quest'ultimo caso si tratti di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - e 24 aprile 1992 n. 4970). Tanto più che il giudizio di ottemperanza è una classica ipotesi di giurisdizione di merito, con la conseguente attribuzione al giudice dell'ottemperanza dei poteri, amplissimi, di siffatta giurisdizione, con facoltà di sostituirsi al l'amministrazione per realizzare l'adeguamento della situazione al comando definitivo inevaso, ancorché debbano emanarsi provvedimenti discrezionali. Ciò premesso, il ricorso va accolto (restando assorbita la domanda subordinata di risoluzione del conflitto negativo), con la conseguente dichiarazione della giurisdizione del Consiglio di Stato quale giudice dell'ottemperanza, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio a tale Consesso perché pronunci sulle domande erroneamente ritenute inammissibili.
Ai sensi dell'art. 385, 3^ co., c.p.c. si liquidano le spese del giudizio di cassazione, che giusta la soccombenza sono poste a carico dell'Amministrazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Consiglio di Stato, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in L. 68.000, oltre L.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999