Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della validità del provvedimento con cui il Questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all'autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili , sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l'onere di tenersi informato sul punto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 7948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7948 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
торжено 07948-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2353 Aldo Fiale - Presidente Angelo Matteo Socci CC 03/11/2016 - R.G.N. 45235/2015 Aldo Aceto Relatore Andrea Gentili Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL IP, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 22/07/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. IP LL ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 22/07/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze che ha convalidato il provvedimento del 20/07/2015 del Questore di Firenze nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli aveva prescritto di presentarsi, per i cinque anni successivi, presso la Questura di quel capoluogo un quarto d'ora dopo il calcio di inizio, un quarto d'ora dopo l'inizio del secondo tempo e un quarto d'ora dopo la fine di ogni incontro di calcio casalingo, o comunque disputato nella Regione Toscana, valevole ai fini del campionato nazionale e dei tornei di Coppa Italia e delle Coppe Internazionali, al quale avrebbe preso parte la squadra "A.C. Fiorentina", e, limitatamente alla sola Provincia di Firenze e per qualsiasi partita, anche la Nazionale Italiana;
gli aveva altresì prescritto di presentarsi mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo, nei giorni in cui la squadra "A.C. Fiorentina" avrebbe disputato incontri ufficiali fuori della Regione Toscana, anch'essi valevoli ai fini del campionato nazionale e dei tornei di Coppa Italia e delle Coppe Internazionali.
1.1.Con il primo motivo, deducendo che la Questura di Firenze gli aveva negato l'accesso agli atti tempestivamente richiesti a seguito della notifica dell'avvio del procedimento, eccepisce la violazione del diritto di difesa, l'illegittimità del diniego di accesso agli atti e l'insufficienza del termine per presentare memorie.
1.2.Con il secondo motivo, lamentando l'impossibilità di documentarsi sul punto, eccepisce la mancanza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura 1.3.Con il terzo motivo deduce l'assenza del requisito della pericolosità ed eccepisce, al riguardo, il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione.
1.4.Con il quarto motivo deduce l'indeterminata indicazione delle competizioni sportive e dei luoghi per i quali è stato disposto il divieto ed eccepisce la conseguente violazione di legge.
1.5.Con il quinto motivo eccepisce violazione di legge ed eccesso di potere per inosservanza del principio di proporzionalità della sanzione e difetto di motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché generico e proposto per motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità.
3. L'intero ricorso si atteggia, per i suoi contenuti e il "titolo" dei motivi, alla stregua di un vero e proprio ricorso amministrativo, dal quale mutua la deduzione di vizi tipici del provvedimento amministrativo (l'eccesso di potere, tra questi) e il richiamo a norme che scandiscono esclusivamente il procedimento amministrativo e l'accesso agli atti (in particolare gli artt. 10 e 24, legge n. 241 del 1990).
3.1.Esiste perciò un evidente scollamento tra i casi di possibile ricorso per cassazione, quali delineati dall'art. 606, cod. proc. pen., e quelli devoluti in questa sede.
3.2.In ogni caso, osserva il Collegio che:
3.2.1.l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo;
cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia;
Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito;
Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini;
Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi;
Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca;
Sez. 3, n. 36276 del 04/905/2011, Ferretti);
3.2.2.il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182);
3.2.3.tale termine decorre dalla notifica del provvedimento finale, non da quello della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo che riguarda, appunto, la regolarità della sola misura interdittiva (estranea alla giurisdizione penale);
3.2.4.il ricorrente non ha mai dedotto, né documentato di aver chiesto all'AG di poter visionare gli atti;
3.2.5.ne consegue che sono (colpevolmente) generici gli addebiti formulati con il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
3.2.6.in ogni caso la motivazione del provvedimento con cui il questore impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non richiede inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961) essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni); 3 3.2.7.nel caso di specie, il Giudice ha in modo non manifestamente illogico valorizzato, a fini prognostici e di adeguatezza della durata delle prescrizioni, il comportamento gravemente e insistentemente violento, pervicacemente tenuto dall'imputato dopo l'incontro di calcio Empoli Fiorentina del 10/05/2015 allorquando si oppose fisicamente alle Forze dell'Ordine che si erano frapposte tra le avverse tifoserie al fine di impedire ogni contatto (ricercato dal ricorrente e da altri tifosi della Fiorentina che erano improvvisamente scesi dal pullman che li stava riconducendo alla stazione ferroviaria), e ha ritenuto tale comportamento sintomatico della sua attitudine alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
3.2.8.peraltro, come correttamente evidenziato dal PG, il ricorrente si lamenta del vizio di omessa motivazione, non della sua (nemmeno manifesta) illogicità;
3.2.9.il provvedimento del questore non può che indicare in modo generico ed astratto le future manifestazioni sportive in occasione delle quali sorge il divieto di accedere agli impianti sportivi e di presentarsi all'autorità di P.S., non essendo materialmente possibile, ovviamente, che le specifichi una ad una, poiché anche una sempre possibile variazione del calendario vanificherebbe la portata prescrittiva del provvedimento stesso. Quel che conta, dunque, è che siano fissati criteri oggettivi che consentano al destinatario del provvedimento, che ha l'onere di tenersi informato sul punto, di individuare con certezza quali siano questi incontri e quale sia, pertanto, la latitudine del precetto penalmente sanzionato;
3.2.10.le manifestazioni sportive non devono perciò essere nominativamente indicate;
il dovere di specificazione previsto dalla norma può essere assolto anche mediante l'indicazione di criteri che le rendano specificamente individuabili;
3.2.11.nel caso di specie, l'indicazione fornita dal Questore, avuto riguardo al riferimento ai campionati e tornei sopra indicati e alla squadra della Nazionale di calcio, è tale da garantire la piena conoscibilità del precetto.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Fiale делодом Acolo Accl DEPOSITATA IN C ELLERIA 20 FEB 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 5