Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
In presenza del delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare, per la individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati.
Commentario • 1
- 1. Danneggiamento aggravato: esclusione della pubblica fede per beni protetti da barriere fisiche"https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2013, n. 35013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35013 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/06/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 916
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 34507/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM LU N. IL 07/03/1985;
DE NA NG N. IL 30/07/1954;
EL RI RE N. IL 22/02/1973;
ES DH N. IL 25/03/1962;
NA MU N. IL 15/03/1968;
LURELLI RA N. IL 16/09/1971;
RI FA N. IL 27/12/1989;
SI IR (RINUNCIANTE) N. IL 27/09/1969;
DI AZ N. IL 01/01/1982;
IR AS N. IL 04/07/1976;
LO IS N. IL 17/12/1983;
TA EL SAYED SAID N. IL 27/10/1985;
avverso la sentenza n. 2809/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 20/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi OM CA, De IN GE, El MR RE, EJ EL, RI YA, ON SA;
per la declaratoria di inammissibiltà dei ricorsi proposti da SM ID, MA TA e AD AZ;
per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per WI El YE AI, limitatamente al capo 25); per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, da eliminare, rigetto per il capo 32;
Uditi i difensori avv. Maurizio Tonnarelli e NF AN, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. OM CA, De IN GE, MO SI, El MR RE, SM ID, MA TA, CArelli MA, EJ EL, AD AZ, RI JA, ON SA, WI El YE AI, impugnano per cassazione, con autonomi ricorsi, la sentenza della Corte di Appello di GE deliberata il 20 marzo 2012, che definendo in grado di appello il procedimento promosso nei loro confronti e di altri imputati non ricorrenti - relativo a plurime violazioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti nonché alla corruzione di un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di MAssi, finalizzata all'introduzione in quel carcere, di una batteria per telefono cellulare e di sostanze stupefacenti - li ha riconosciuti colpevoli dei reati ad essi rispettivamente ascritti e meglio specificati in prosieguo, in sede di trattazione dei singoli ricorsi. 1.1 "L'impianto probatorio" posto a base delle pronunce di condanna - fatti salvi gli approfondimenti indispensabili per una completa illustrazione del contenuto dei singoli ricorsi - è costituito, come si legge a pagina 1 della sentenza d'appello, dalle iniziali dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, rese da un corriere della droga, RI UL, successivamente al suo arresto in flagranza per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 avvenuto il 17 giugno 2009, progressivamente integrate dalle dichiarazioni di altre persone coinvolte nell'attività di narcotraffico disvelata dallo RI UL - Bouhastine Anis, imputato non ricorrente, ed i ricorrenti EJ EL ed El MR RE - nonché dagli esiti di una complessa attività investigativa (intercettazioni telefoniche, appostamenti, pedinamenti, arresti) e dalle chiamate in correità dei nuovi indagati.
2. L'impugnazione proposta da WI El YE AI.
2.1. WI El YE AI, con la sentenza di primo grado - confermata integralmente da quella di appello è stato dichiarato colpevole:
- del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, - capo 1) della rubrica - contestatogli per aver fatto parte (dal gennaio al 30 maggio 2010), unitamente ad alcuni dei coimputati, ivi meglio specificati, nonché a EN AL RB deceduto il 23 dicembre 2009, di un'associazione per delinquere - operante in GE e Milano dal 13 marzo 2009 sino al 30 maggio 2010 - finalizzata alla cessione a terzi di sostanze stupefacenti (eroina e talvolta cocaina) che veniva reperita nella zona di Milano e commercializzata in GE, con ripartizioni di ruoli e di strutture operative (ruolo che veniva individuato, quanto al ricorrente: (a) nella stabile cooperazione con SM ID - uno dei fornitori dello stupefacente da commercializzare in GE e ritenuto investito di funzioni costitutive, direttive ed organizzative;
(b) nello svolgimento di attività di corriere per il rifornimento in GE del partecipe JO AH);
- di due dei "reati scopo" dell'associazione (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6,), contestati rispettivamente al capo 25)
della rubrica, quanto al concorso nella cessione a El MR RE e ON SA di gr. 469,99 di sostanza stupefacente contenente eroina, avvenuta il 17 febbraio 2010, in località imprecisata nel milanese;
al capo 32 della rubrica, quanto al concorso nella consegna in GE, a JO AH detto "il macellaio", di quattro distinti quantitativi di sostanza stupefacente contenete eroina, e segnatamente di circa 500 gr., in data anteriore e prossima al 18 aprile 2010; di circa 1000 gr., in data anteriore al 25 aprile 2010;
di circa 1000 gr., nel maggio 2010; di 503,30 gr. e 495,69 grammi lordi, il 30 maggio 2010;
ed è stato condannato, previa unificazione dei reati nel vincolo della continuazione, alla complessiva pena principale di anni 8 di reclusione (pena base, per il reato associativo, anni 10 di reclusione), nonché all'espulsione dallo Stato, da eseguirsi dopo l'espiazione della pena.
2.2. Nel ricorso proposto personalmente da WI El YE AI vengono prospettati sette motivi d'impugnazione.
2.2.1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 8 e 16 c.p.p., per non avere la Corte territoriale accolto l'eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente sollevata in sede di udienza preliminare.
Al riguardo in ricorso viene contesta la fondatezza della preliminare affermazione della Corte territoriale, secondo cui sarebbe impossibile stabilire il luogo in cui è sorto il vincolo associativo, obiettandosi, sul punto, che l'associazione per delinquere di cui è processo - ove pure in tesi effettivamente sussistente - deve ritenersi, in ogni caso, essere stata costituita in Milano, deponendo in tal senso: (a) la circostanza che delle figure centrali attorno alle quali ruotava l'associazione, SM ID e EN AL RB, il primo si approvvigionava di droga in Milano, per poi dirottarla verso GE, dove operava EN AL RB, il quale, a sua volta, provvedeva a dirigere le operazioni di trasporto dello stupefacente, inviando a Milano dei corrieri fidati, per approvvigionarsi dello stupefacente da smerciare sulla piazza di GE;
(b) che la gran parte delle intercettazioni telefoniche risultano eseguite nel territorio milanese, luogo degli incontri tra il SM ID ed i corrieri incaricati da EN AL RB;
(c) che le dichiarazioni dei coimputati RI JA e EJ EL, risultano convergenti nell'indicare nella città di Milano, il luogo ove avveniva la consegna dello stupefacente ai corrieri e dove il SM ID riceveva le somme pattuite per la cessione della droga.
Sulla scorta di tali considerazioni, risultando il reato associativo, di natura permanente ed avendo la consumazione dello stesso, in base alle esposte risultanze processuali, avuto inizio a Milano, la competenza territoriale andava evidentemente determinata ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 3 ed individuata nel capoluogo lombardo, sicché del tutto erroneamente la Corte territoriale, parzialmente correggendo le argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice, aveva ritenuto applicabili i criteri suppletivi di cui all'art. 16 c.p.p., ed affermata la competenza del Tribunale di GE, in quanto luogo del reato (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6,) più antico (novembre 2008) tra quelli connessi (capi 34 e 35).
2.2.2. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) relativamente all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74. Sul punto nel ricorso si sostiene che i giudici di appello non hanno fornito adeguata spiegazione in merito alle ragioni per cui doveva ritenersi provata la consapevolezza di WI El YE AI di essere stabilmente partecipe di un'associazione per delinquere volta al traffico illegale di sostanze stupefacenti, risolvendosi la motivazione sul punto in affermazioni assolutamente apodittiche, sicché, non sussistendo la prova della effettiva sussistenza di un dolo associativo, così come di un contributo stabile e duraturo fornito dall'imputato al sodalizio, la responsabilità del ricorrente andava senz'altro esclusa.
In particolare, a fronte di un apparato argomentativo ritenuto assolutamente scarno che ha incongruamente valorizzato quale elemento di prova dell'esistenza dell'associazione di cui trattasi: "il tenore e l'assiduità delle intercettazioni telefoniche, la molteplicità degli incontri e delle consegne di droga, la disponibilità continuativa dei soggetti operanti a Milano a procurare la sostanza e di quelli operanti a GE a rifornirsi ed a immetterla nel mercato, con consapevolezza dei reciproci ruoli, le confessioni dei reati fine provenienti da quasi tutti gli imputati, da parte del ricorrente si oppone: (a) l'assenza di qualsivoglia intercettazione telefonica tra esso imputato e gli altri membri dell'associazione diversi da SM ID;
(b) che gli accordi per le consegne di droga a JO BE venivano presi esclusivamente da SM ID e JO AH, senza alcuna partecipazione di esso ricorrente, significativamente assolto in primo grado dall'imputazione di cui al capo 31 bis (consegna di stupefacente a JO AH avvenuta il 15 ottobre 2012); (c) che il coimputato De IN GE è stato assolto dal reato associativo, proprio a ragione della rilevata assenza di un contributo costante e consapevole fornito dallo stesso al sodalizio, giacché non vi era prova che il predetto fosse a conoscenza dell'esistenza di una struttura organizzata e che pertanto la costante attività di rifornimento del SM ID venisse di fatto a concretarsi in un contributo al buon funzionamento del rapporto associativo;
(d) che la presenza di un contributo stabile del ricorrente al sodalizio è stata stata affermata dalla Corte in base ad argomentazioni contraddittorie e illogiche, che hanno ricollegato tale dato alla circostanza che il sodalizio, nel gennaio 2010, si sarebbe esteso al WI El YE AI ed al JO Abdahlla, laddove, essendo stato il ricorrente arrestato nel maggio 2010, non è dato comprendere come delle cessioni di droga solo supposte (salvo l'ultima), avvenute in un arco temporale così ristretto, possa configurare un contributo stabile rilevante, ferma restando, per altro, l'arbitrarietà dell'accostamento della posizione dell'imputato a quella dello JO AH, il quale, in sede d'interrogatorio, aveva precisato che gli accordi per la consegna dello stupefacente avvenivano sempre a voce tra lui e SM ID, senza alcun coinvolgimento del WI El YE AI;
(e) che l'assoluta modestia dei compensi corrisposti all'imputato per le cessioni di droga da lui materialmente poste in essere, rispetto a quelli percepiti dagli altri membri dell'associazione, deponeva a favore dell'esclusione dell'elemento soggettivo, rilievo difensivo, questo, rimasto privo di risposta da parte dei giudici di appello.
2.2.3 Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) relativamente all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6 (capo 25 della rubrica: concorso nella cessione a El MR RE e ON SA di gr. 469,99 di sostanza stupefacente contenente eroina, avvenuta il 17 febbraio 2010, in località imprecisata nel milanese).
Sul punto nel ricorso si sostiene che l'affermazione di responsabilità del WI El YE AI per tale delitto non può ritenersi adeguatamente dimostrata, basandosi essa sulla sola chiamata in correità di ON SA, moglie di El MR RE, le cui dichiarazioni, si sostiene, sono risultate totalmente inattendibili e non comprovate da riscontri esterni riferibili al ricorrente.
In particolare, in presenza di un apparato argomentativo sviluppato dai giudici di appello, nel quale si definisce certa ed attendibile l'identificazione proprio nel WI El YE AI - indicato come parente acquisito di ID SM (cognato) - della persona che fungeva da spalla del predetto coimputato, descritta dalla ON SA come un giovane (29 anni), sposato, con pelle di colore scuro, alto, e con una cicatrice del volto, e si reputano, di contro, irrilevanti alcune gravi incongruenze nelle dichiarazioni accusatorie della coimputata segnalate dalla difesa (l'assenza della cicatrice;
l'errata indicazione dell'età, essendo l'imputato appena ventiquattrenne all'epoca dei fatti;
l'assenza di un rapporto di parentela con il SM ID;
l'essere l'imputato celibe), da parte del ricorrente si denunzia l'assoluta illogicità di tali argomentazioni, ed in specie, l'assunto secondo cui la segnalazione della presenza sul volto di una cicatrice sarebbe un dato non rilevante, trattandosi di particolare "non evidente, stante il colore scuro della pelle del WI El YE AI" e trovando invece corrispondenza la giovane età e la statura, particolari riscontrati direttamente dalla Corte territoriale.
2.2.4 Con il quarto motivo si denunzia vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) relativamente all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6, (capo 32 della rubrica: concorso nella consegna in GE, a JO AH detto "il macellaio", di quattro distinti quantitativi di sostanza stupefacente contenete eroina, e segnatamente di circa 500 gr., in data anteriore e prossima al 18 aprile 2010; di circa 1000 gr., in data anteriore al 25 aprile 2010; di circa 1000 gr., nel maggio 2010; di 503,30 gr. e 495,69 grammi lordi, il 30 maggio 2010). Sul punto nel ricorso si sostiene che l'affermazione di responsabilità del WI El YE AI per tale delitto non può ritenersi adeguatamente dimostrata, basandosi essa sulla sola chiamata in correità di JO AH priva di adeguati riscontri, quanto alla cessione sub a), emergendo di contro, dalle intercettazioni, che le consegne eseguite al coimputato furono in effetti tre, sicché l'affermazione di penale responsabilità, anche con riferimento a tale specifico episodio, non appare fondata su adeguata e logica motivazione, non potendosi escludere un errore del chiamante in correità, nell'indicazione del numero di consegne.
2.2.5 Con il quinto motivo si denunzia vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione all'eccessività della pena base, non contenuta nei minimi edittali, nonché dell'aumento operato in applicazione del ritenuto vincolo di continuazione tra i capi 25 e 32 lett. a), b), c) e d) ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. 2.2.6 Con il sesto motivo si denunzia vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) relativamente all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, disposta ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86. Da parte del ricorrente, si denuncia, in particolare, l'illogicità delle argomentazioni addotte per sostenere la sua pericolosita sociale, in quanto, oltre a valorizzare, genericamente, l'asserita gravità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, la Corte territoriale ha tenuto conto, altresì, di una pregressa condanna per un fatto che non costituisce più reato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art.6, comma 3) incongruamente ritenuto indicativo di una propensione a violare la legge penale, illogicamente negando, di contro, ogni valenza positiva, alla condotta collaborativa dell'imputato.
2.2.7 Con il settimo ed ultimo motivo d'impugnazione, si denunzia vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) relativamente alla decisione della Corte di Appello di disattendere la sua richiesta di eliminazione della statuizione del primo giudice di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente in relazione alla condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 sostenendo il WI El YE AI, in particolare, che la motivazione addotta sul punto dalla Corte territoriale - secondo cui più che eliminare la revoca del beneficio della sospensione andava in effetti disposta la revoca della sentenza di condanna, statuizione che andava adottata però in altra sede quella esecutiva - risulta assolutamente illogica, in quanto, a suo dire, non sarebbe più necessaria alcuna revoca della sentenza di condanna che si ritiene travolta automaticamente per effetto della sopravvenuta abolitio criminis.
3. L'impugnazione proposta da OM CA.
3.1. OM CA, con la sentenza di primo grado - confermata integralmente da quella di appello - è stato dichiarato colpevole:
- del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6, (capo 22 della rubrica), commesso in località
imprecisata ed in GE il 23 gennaio 2010, perché, agendo in concorso con altri coimputati ivi precisati, ricevevano da SM ID e trasportavano fino a GE, tagliavano e detenevano occultata in un "imbosco" ai fini della sua commercializzazione al minuto, 500 gr. di sostanza contenente eroina, contestandosi in particolare al ricorrente di essersi occupato del trasporto della sostanza a GE, a mezzo di autovettura VW Polo da lui condotta;
e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa (pena base, per il reato associativo, anni 10 e mesi 9 di reclusione).
3.2. Nel ricorso proposto personalmente dall'imputato viene prospettato un unico motivo d'impugnazione.
3.2.1 Con lo stesso il ricorrente denunzia l'illegittimità della sentenza impugnata, per violazione di legge (art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 111 Cost., comma 6) e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna senza sviluppare adeguata motivazione relativamente alle argomentazioni prospettate con l'atto di gravame, che concernevano sia l'affermazione di penale responsabilità, in quanto basata su elementi di prova congetturali o inesistenti (quali le dichiarazioni di esso ricorrente relativamente all'utilizzo per il trasporto dello stupefacente dell'auto di un amico, temendo che la propria vettura fosse stata segnalata come sospetta), sia la misura della pena, in relazione al mancato riconoscimento della diminuente di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 5. Sul punto nel ricorso si sostiene che i giudici di appello si sono limitati a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza adeguatamente argomentare sulla fondatezza o meno delle deduzioni difensive.
4. L'impugnazione proposta da De IN GE.
4.1. De IN GE, con la sentenza di primo grado - confermata integralmente da quella di appello - è stata dichiarato colpevole dei reati contestati ai capi 5, 7, 25 e 27 della rubrica, unificati nel vincolo della continuazione e condannato, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.
4.2. Nel ricorso proposto dal difensore di De IN GE, avvocato Mario Iavicoli, risulta formulato un unico motivo d'impugnazione.
4.2.1 Con esso si denunzia l'illegittimità della sentenza impugnata, per violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto i giudici di appello, avevano motivato unicamente sulla penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi 5 e 7, fatti per i quali l'imputato era per altro reo confesso, omettendo totalmente di motivare in relazione agli ulteriori reati di cui ai capi 25 e 27, che avevano invece formato oggetto di specifiche contestazioni, rimaste totalmente prive di risposta.
5. L'impugnazione proposta da El MR RE.
2.1. El MR RE, con la sentenza di primo grado - riformata in grado di appello solo con riferimento all'entità della pena ed al riconoscimento del vincolo della continuazione anche con riferimento ad altro reato commesso il 17 giugno 2009 - è stato dichiarato colpevole:
- del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, - capo 1) della rubrica - contestatogli per aver fatto parte (dal 13 marzo 2009 fino al 17 febbraio 2010), unitamente ad alcuni dei coimputati, ivi meglio specificati, nonché a EN AL RB deceduto il 23 dicembre 2009, di un'associazione per delinquere - operante in GE e Milano dal 13 marzo 2009 sino al 30 maggio 2010 - finalizzata alla cessione a terzi di sostanze stupefacenti (eroina e talvolta cocaina) che veniva reperita nella zona di Milano e commercializzata in GE, con ripartizioni di ruoli e di strutture operative;
ruolo individuato, quanto al predetto ricorrente, nell'operare unitamente alla moglie ON SA, quale stabile terminale di spaccio in GE dello stupefacente ricevuto da EN AL RB e poi direttamente dal SM ID;
- di tre dei "reati scopo" dell'associazione (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6) contestati rispettivamente ai capi 3, 4 e
26 della rubrica, (ricezione da EN AL RB tra il marzo ed il 17 giugno 2009 di più quantitativi di sostanza stupefacente contenente eroina, ceduta a soggetti non identificati previo suo frazionamento;
plurime cessioni a GU Maria Letizia, in concorso con la moglie, di quantitativi di sostanza stupefacente contenente eroina, eseguite con frequenza settimanale, tra gennaio 2009 e il 17 giugno 2009 e tra il 9 novembre 2009 ed il 12 gennaio 2010), e condannato, previa unificazione dei reati nel vincolo della continuazione, alla complessiva pena principale di anni 8 e mesi di reclusione (pena base, per il reato associativo, anni 11 di reclusione) rispetto a quella inflitta in primo grado (anni 9 di reclusione), nonché all'espulsione dallo Stato, da eseguirsi dopo l'espiazione della pena.
5.2. Nel ricorso proposto dal difensore di RE El MR, avvocato Maurizio Tonnarelli, sono prospettati quattro motivi d'impugnazione.
5.2.1. Con il primo motivo, si denunzia, l'illegittimità della condanna dell'imputato per il reato associativo, per vizio di motivazione (omessa o comunque apparente).
Al riguardo si sostiene che i giudici di appello, a fronte di articolate censure mosse alla sentenza di primo grado, integralmente riproposte nel ricorso, in cui si evidenziava come El MR RE, almeno fino alla morte di EN AL RB, aveva avuto contatti esclusivamente con quest'ultimo, presso il quale si approvvigionava regolarmente di sostanza stupefacente che veniva poi rivenduta a terzi, e come dopo la morte dello stesso l'imputato si fosse limitato ad acquistare sostanza stupefacente da chi poteva offrigliene, e cioè dal coimputato SM ID, che aveva appreso essere un fornitore di droga, laddove, se egli fosse stato effettivamente un partecipe dell'associazione di cui è processo, si sarebbe dovuto invece rifornire da JO AH, che secondo la ricostruzione del giudice di prime cure aveva sostituito lo scomparso EN AL RB, come unico referente per l'acquisto di sostanza stupefacente, si sono limitati a sostenere, con argomentazioni illogiche ed apodittiche, che "le prove raccolte in relazione ai molteplici reati fine", dimostravano "la sussistenza del vincolo associativo", la "indeterminatezza del programma criminoso", l'esistenza di una "struttura organizzativa con carattere di stabilità", con ciò incongruamente ricollegando, automaticamente, alla commissione dei pretesi "reati fine" la configurabilità del reato associativo.
5.2.2. Con il secondo motivo, sempre con riferimento alla condanna di RE El MR per il reato associativo, in ricorso si denunzia, quale ulteriore profilo di illegittimità della decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione (omissione), la mancata rilevazione della inconciliabilità esistente tra la contestata condotta partecipativa e l'attività di collaborazione con le forze dell'ordine prestata dal ricorrente, a partire dell'ottobre 2009.
In particolare, nell'evidenziare che le dichiarazioni confessorie del ricorrente hanno portato all'arresto di tutti gli imputati coinvolti nel presente procedimento, nonché allo smantellamento del canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti e di telefoni cellulari all'interno del Carcere di MAssi, da parte del ricorrente si sostiene, che a prescindere dal mancato riconoscimento della speciale diminuente prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 statuizione oggetto del successivo motivo d'impugnazione, in ogni caso il riferimento contenuto in sentenza all'esistenza di numerosi contatti telefonici tra gli imputati quale elemento sintomatico dell'esistenza di un'affectio societatis, non poteva valere per l'odierno ricorrente, in quanto i contatti da lui avuti con gli altri imputati dopo l'ottobre 2009, erano finalizzati a far si che le forze dell'ordine che monitoravano le conversazioni, procedessero all'arresto degli spacciatori.
5.2.3 Con il terzo motivo, si denunzia ancora, da parte del ricorrente, l'illegittimità della sentenza impugnata, per errata applicazione ed interpretazione della legge penale e vizio di motivazione (contraddittorietà), relativamente alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7. La Corte territoriale, infatti, dopo aver richiamato l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui per il riconoscimento dell'attenuante è necessario che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, lo ha poi del tutto incongruamente disatteso, in quanto, pur ammettendo che le dichiarazioni dell'imputato avevano consentito di individuare uno dei capi dell'associazione, EN AL RB, e di assicurare le prove del reato, ha poi affermato, contraddittoriamente, che lo stesso non poteva usufruire di tale attenuante, in quanto aveva continuato a delinquere, non considerando che per il riconoscimento dell'attenuante è richiesto esclusivamente il requisito della efficacia della collaborazione e non anche la non commissione di reati ulteriori.
5.2.4. Con il quarto motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia, infine, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, pur in presenza di elementi positivi quali la collaborazione con le forze di polizia e la confessione, avendo i giudici di appello basato tale decisione su di un preteso comportamento processuale non corretto (l'aver collaborato dopo il suo arresto per mero opportunismo, al solo scopo di ottenere gli arresti domiciliari e riprendere così l'attività di spaccio, tacendo agli inquirenti la disponibilità di altra utenza cellulare), assolutamente inesistente, avendo egli ammesso senza riserve gli addebiti e cambiato stile di vita già otto mesi prima di essere arrestato.
6. L'impugnazione proposta da SM ID.
6.1 SM ID, con la sentenza di primo grado - confermata integralmente da quella di appello - è stato dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, - capo 1) della rubrica - escluse le funzioni costitutive, direttive ed organizzative, nonché dei reati fine di cui ai capi 1 bis, 5, 7, 21, 25, 27, 31 bis, 32, 34 e 36 e condannato, previa unificazione dei reati nel vincolo della continuazione e concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla complessiva pena di anni 12 di reclusione.
6.2. Nel ricorso proposto dal difensore di SM ID, avvocato Salvatore Arcadipane, risulta prospettato un unico motivo d'impugnazione.
6.2.1. Con esso si denunzia, l'illegittimità della decisione impugnata per inosservanza o erronea applicazione ed interpretazione della legge penale (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) e per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta partecipazione del ricorrente ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
La responsabilità del SM ID per il reato associativo è stata affermata dai giudici di appello, secondo il ricorrente, attraverso il pressoché integrale recepimento delle errate argomentazioni del giudice di prime cure, basate su elementi congetturali, privi di concreti riscontri probatori, avuto riguardo, in particolare, alla consapevolezza dell'imputato di aver assunto un vincolo associativo che possa ritenersi permanente rispetto alla realizzazione dei singoli episodio delittuosi, rispetto ai quali lo stesso ha ammesso le proprie responsabilità.
Gli stessi giudici di merito, in effetti, hanno riconosciuto che il ricorrente intratteneva rapporti commerciali con EN AL RB, ma che gli stessi operavano ciascuno nel proprio ambito in piena autonomia e indipendenza, talora avvalendosi del WI El YE AI come corriere ma in altri casi provvedendo lo stesso SM ID alla consegna della sostanza stupefacente ai clienti genovesi, sicché risulta indimostrata sia l'esistenza di un patto criminale tra tutti gli imputati, sia l'esistenza di una struttura organizzativa, della quale neppure si precisa il momento ed il luogo della sua costituzione, e di un ben definito programma delittuoso, non potendo certamente ritenersi elemento confermativo della esistenza di tali elementi costitutivi, la rilevazione di frequenti contatti telefonici ovvero di plurimi rapporti di fornitura tra tutti gli imputati, ovvero la circostanza che dopo la morte di EN AL RB, l'imputato abbia trattato direttamente con i "clienti" genovesi.
I giudici di merito, sintetizzando argomentazioni invero assai più articolate, avrebbero ricondotto nell'ambito del reato associativo dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda configurabili in termini di semplice concorso di persone nel reato.
7. L'impugnazione proposta da MA TA.
7.1. MA TA con la sentenza di primo grado - confermata integralmente da quella di appello - è stato dichiarato colpevole:
- del delitto di cui all'art. 56 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 1 bis, (capo 30 della rubrica), commesso in
GE il 28 gennaio 2010, a lui contestato perché, agendo in concorso con MO SI alias gianni, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad acquistare, ricevere o comunque detenere al fine di farne cessione a terzi, un quantitativo di kg. 28,809 di hashish trasportato da Di LL DE e dalla staffetta ZA per conto dei fornitori da località imprecisata nel torinese fino a GE, dove veniva sequestrata, non riuscendo nell'intento per l'intervento della Polizia di Stato;
- del delitto di cui all'art. 495 c.p. commesso in GE, il 15 febbraio 2010 (capo 30 bis della rubrica), a lui contestato perché dichiarava falsamente a personale della Polizia di Stato di essere El AR TA, nato in [...] il [...];
e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, quanto al delitto ascritto al capo 30, ed alla pena di mesi 10 di reclusione, quanto al delitto ascritto al capo 30 bis.
7.2. Nel ricorso proposto da MA TA, per il tramite del suo difensore avvocato Mario Iavicoli sono formulati due motivi d'impugnazione.
7.2.1. Con il primo, si denunzia l'illegittimità della sentenza impugnata per vizio di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità), relativamente alla conferma della sentenza di primo grado impugnata con riferimento alla determinazione della pena inflitta per il delitto di cui al capo 30, e ciò sebbene il giudice di primo grado, come denunziato nell'atto di gravame, avesse omesso di indicare in sentenza la pena base e l'entità della riduzione operata in applicazione dell'art. 56 c.p., così impedendo di verificare la esattezza del calcolo della pena.
7.2.2. Con il secondo motivo, si denunzia, invece, l'illegittimità della sentenza impugnata, sempre per vizio di motivazione (insufficienza), ma relativamente alla determinazione della pena inflitta per il reato di cui al capo 30 bis.
8. L'impugnazione proposta da MO SI.
8.1. MO SI, con la sentenza di primo grado - confermata integralmente da quella di appello - è stato dichiarato colpevole:
- del delitto di cui all'art. 56 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 1 bis, (capo 30 della rubrica), commesso in
GE il 28 gennaio 2010, a lui contestato perché, agendo in concorso con MA TA, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad acquistare, ricevere o comunque detenere al fine di farne cessione a terzi, un quantitativo di kg. 28,809 di hashish trasportato da Di LL DE e dalla staffetta ZA per conto dei fornitori da località imprecisata nel torinese fino a GE, dove veniva sequestrata, non riuscendo nell'intento per l'intervento della Polizia di Stato;
- del delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, (capo 31 della rubrica), commesso in GE il 13 maggio 2010, a lui contestato perché, quale intermediario, offriva a tale Khalid, un quantitativo di circa 7 chilogrammi di hashish;
e condannato, unificati i reati nel vincolo della continuazione e previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena complessiva di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.
8.2. Nel ricorso proposto nell'interesse di MO SI, dal suo difensore di fiducia avvocato Mario Iavicoli è stato formulato un unico motivo di impugnazione (contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza con riferimento alla corretta qualificazione del reato contestato al capo 31 della rubrica) ma l'imputato con dichiarazione sottoscritta personalmente e depositata il 10 luglio 2012, ha dichiarato di rinunciare alla proposta impugnazione.
9. L'impugnazione proposta da CArelli MA.
9.1 CArelli MA, con la sentenza di primo grado - confermata integralmente da quella di appello - è stata dichiarata colpevole dei reati a lei contestati ai capi 10, 13, 14, 22, 23 e 29, e ritenuto tra gli stessi il vincolo della continuazione, e stata condannata alla pena di anni 7, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed Euro 31.000,00 di multa.
9.2. Nel ricorso, proposto dall'imputata per il tramite del suo difensore Mario Iavicoli, sono enunciati quattro motivi d'impugnazione.
9.2.1 Con il primo, si chiede l'annullamento della sentenza di condanna per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione alla mancata assoluzione dell'imputata, ai sensi dell'art.530 c.p.p. dalle imputazioni di cui ai capi 10, 13, 14, 22 e 29.
In particolare, relativamente ai tre episodi di corruzione dell'agente di polizia penitenziaria Di CO MA, commessi in GE, il primo, tra il 15 ed il 17 gennaio 2010, il secondo ed il terzo, tra il 20 ed il 30 gennaio 2010 (capi 10, 13, 14 della rubrica), da parte della ricorrente si ribadisce la fondatezza della tesi difensiva, già prospettata nel corso del giudizio di primo grado, e che in ricorso si sostiene non essere stata contrastata da alcuna emergenza processuale di segno contrario, quella cioè di non aver mai saputo l'imputata che la persona che l'aveva contatta per conto del proprio convivente RI YA, detenuto nel Carcere di MAssi, fosse un'agente di polizia penitenziaria, ritenendo invece che si trattasse di un detenuto in semilibertà, e di non aver mai consegnato allo stesso della sostanza stupefacente, ma soltanto una batteria ed un telefonino cellulare.
Quanto poi al delitto di cui al capo 22 della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6), premesso che alla ricorrente è stato contestato di aver collaborato con EJ EL al taglio, avvenuto all'interno della sua abitazione il giorno 27 gennaio 2010, di circa 500 gr. di sostanza stupefacente contenente eroina, trasportata da Milano a GE (da OM CA) e successivamente allo spaccio di detta sostanza, triplicata di peso, nel ricorso si sostiene che dal contenuto dei colloqui telefonici intercorsi tra il EJ EL ed il RI YA (RIT 324/2010) e dalle stesse dichiarazioni del coimputato EJ EL si ricava chiaramente come la CArelli MA non fosse a conoscenza di quanto accadeva, ribadendo di aver potuto immaginare che la presenza a GE del EJ EL poteva ricollegarsi a qualche trattativa di acquisto di stupefacente, ma che proprio in forza di tale sospetto ella si era disinteressata a quanto accadeva, laddove nessuna emergenza processuale segnalava un qualche suo contributo alla commissione del reato, tale non potendosi ritenere il prestito di una scooter all'ospite EJ EL. Quanto poi al delitto di cui al capo 29 della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6), premesso che alla CArelli MA è
stato contestato di aver detenuto, unitamente a IF ME e CH KR - imputati nei cui confronti si è proceduto separatamente - un quantitativo di sostanza stupefacente contenente eroina (49,99 grammi), occultato in un edificio abbandonato ubicato in zona aeroportuale, che ella poi avrebbe dovuto procedere a spacciare, nel ricorso si sostiene che anche con riferimento a tale imputazione gli elementi di prova a carico risultano assolutamente labili, emergendo dalle telefonate intercettate solo un generico "interesse" dell'imputata alla sostanza sequestrata, laddove la circostanza relativa all'utilizzo da parte dei coimputati dello scooter nella disponibilità della CArelli MA non può valere a configurare un'ipotesi di co-detenzione della sostanza stessa da parte dell'imputata, specie ove si consideri che le intercettazioni eseguite successivamente all'arresto dei due SI, IF ME e CH KR, non risultano provare tale rapporto di codetenzione.
9.2.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, tutti relativi al trattamento sanzionatorio, si denunzia la illegittimità della sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, sostanziale e processuale, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, a ragioni di precedenti penali risalenti a cinque anni prima della commissione dei reati contestati;
alla ritenuta recidiva, che ben poteva invece venire esclusa dai giudici di appello, discrezionalmente, a ragione del tempo trascorso dai fatti precedentemente sanzionati, sia infine con riferimento alla eccessività della pena inflitta, avuto riguardo alla relativa gravità dei fatti contestati, alla personalità della CArelli MA ed al ruolo comunque marginale svolto dalla stessa. 10. L'impugnazione proposta da EJ EL.
10.1 EJ EL, con la sentenza di primo grado - confermata integralmente da quella di appello - è stato dichiarato colpevole dei reati a lui contestati ai capi 1, 1 ter, 22 e 28, e riconosciuto tra gli stessi il vincolo della continuazione, previa concessione delle attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione.
10.2. Nel ricorso, proposto dall'imputato per il tramite del suo difensore NF AN, è prospettato un unico articolato motivo d'impugnazione.
10.2.1 Più specificamente da parte del ricorrente si sostiene che la sentenza di appello emessa nei suoi confronti contiene due rilevanti carenze motivazionali, la prima, relativamente alla ritenuta partecipazione di EJ EL all'associazione per delinquere;
la seconda al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 7.
Quanto al primo profilo di illegittimità, in ricorso si propongono rilievi critici di tenore sostanzialmente analogo a quelli sviluppati da altri ricorrenti, evidenziando, in particolare, l'incongruità dell'affermazione secondo cui l'accertato concorso dell'imputato, unitamente ad altri soggetti, nella commissione di alcuni dei reati fine tipici di un associazione per delinquere finalizzata al traffico illegale di sostanze stupefacenti, sia di per sè dimostrativo dell'esistenza di un vincolo associativo, pur in assenza di elementi di prova effettivamente indicativi dell'esistenza di una struttura organizzativa sia pure rudimentale e di un effettivo stabile inserimento dell'imputato nell'asserita struttura criminale. Dagli atti, si sostiene in ricorso, emerge piuttosto, il ruolo assolutamente marginale del giovane EJ EL, coinvolto unicamente nello spostamento di un quantitativo di sostanza stupefacente da un luogo all'altro, ovvero nella commercializzazione di modesti quantitativi di sostanza stupefacente, e certamente non in attività più complesse quali il taglio dello stupefacente, risultando egli in difficoltà, rimarcando per altro, a fondamento della richiesta di annullamento della condanna, la ingiustificata disparità di conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di appello con riferimento alla valutazione degli elementi di prova a carico dei coimputati CArelli MA e De IN GE, assolti dall'imputazione associativa, sebbene raggiunti da elementi di prova di ben più consistente spessore.
10.2.2 Quanto poi, alla censurata esclusione dell'operatività dell'attenuante speciale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 7, in ricorso si evidenzia, per un verso, che per il riconoscimento della stessa non si richiede che il soggetto abbia fornito un apporto "assolutamente determinante"; per altro verso, che il contributo apportato dal EJ EL all'attività d'indagine è stato comunque "fondamentale", avendo egli confermato, con le proprie dichiarazioni, l'impianto dell'accusa, relativamente all'individuazione di ciascun soggetto la cui attività è stata ricondotta all'associazione, fornendo anche individuazioni fotografiche.
11. L'impugnazione proposta da AD AZ.
11.1 AD AZ, con la sentenza di primo grado - riformata in grado di appello limitatamente all'entità della pena - rispetto alla più ampia contestazione iniziale è stato dichiarato colpevole soltanto del reato a lui ascritto al capo 16 della rubrica (concorso nell'episodio di corruzione dell'agente Di CO MA commesso tra il 20 ed il 30 gennaio, e relativo alla consegna al predetto imputato di un telefono cellulare Samsung) e condannato, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. equivalente alla contestata recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
11.2 Nel ricorso, proposto dall'imputato per il tramite del suo difensore avvocato Mario Iavicoli, si denunzia, quale un unico articolato motivo d'impugnazione, l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità in relazione all'unico residuo fatto corruttivo contestato al AD AZ, evidenziando che, anche in relazione alla suddetta imputazione, il quadro probatorio era in realtà labile, posto che le dichiarazioni del Di CO MA, con riferimento a tale specifico episodio, sono risultate prive di adeguato riscontro, tale non potendosi definire il contenuto criptico di un colloquio intercorso tra soggetti terzi (Adii e AL) trovando anzi l'accusa sostanziale smentita nell'esito degli accertamenti investigativi espletati ed in particolare nell'esito della perquisizione effettuata nella cella del carcere in cui era ristretto il ricorrente.
12. L'impugnazione proposta da RI JA.
12.1 RI JA con la sentenza di primo grado - confermata integralmente da quella di appello - è stato dichiarato colpevole dei reati a lui contestati ai capi 1, 1 ter, 6, 7, 8, 10 e 22, e riconosciuto tra gli stessi il vincolo della continuazione, previa concessione delle attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni 7, mesi 10 di reclusione.
12.2 Nel ricorso, proposto dall'imputato per il tramite del suo difensore NF AN, risultano prospettati due articolati motivo d'impugnazione.
12.2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ripropone in questa sede l'eccezione di incompetenza del giudice genovese, disattesa in sede di appello, sviluppando argomentazioni sostanzialmente non dissimili a quelle prospettate anche nel ricorso proposto da WI El YE AI, nel senso che anche ad avviso della difesa dello RI JA il reato associativo di cui trattasi è stato commesso a Milano, luogo in cui operava il fornitore della sostanza, ritenuto capo dell'organizzazione, SM ID, e dove si perfezionavano tutti gli approvvigionamenti della sostanza ed avveniva la distribuzione della stessa agli intermediari e agli spacciatori terminali.
12.2.2 Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza di appello emessa nei confronti del RI JA contiene due rilevanti carenze motivazionali, la prima, relativamente alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere;
la seconda relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, svolgendo argomentazioni di contenuto sostanzialmente analogo alle argomentazioni svolte dal medesimo difensore nell'interesse di EJ EL.
13. L'impugnazione proposta da ON SA.
13.1 ON SA, con la sentenza di primo grado - riformata in grado di appello solo con riferimento all'entità della pena - è stata dichiarata colpevole dei reati a lei contestati ai capi 1, 2, 3 e 4 e 26, e riconosciuto tra gli stessi il vincolo della continuazione, previa concessione delle attenuanti generiche, è stata condannata alla complessiva pena principale di anni 6 di reclusione rispetto a quella inflitta in primo grado (anni 7 e mesi 6 di reclusione), nonché alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di anni uno.
13.2 Nel ricorso proposto dal difensore della ON SA, avvocato Maurizio Tonnarelli, sono prospettati quattro motivi d'impugnazione.
13.2.1 Con i primi tre motivi d'impugnazione si denunzia l'illegittimità della sentenza relativamente alla condanna per il reato associativo ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sviluppando argomentazioni sostanzialmente non dissimili da quelle prospettate dal comune difensore nell'interesse del marito della ricorrente, El MR RE.
13.2.2 Con il quarto ed ultimo motivo d'impugnazione si denuncia, infine, l'illegittimità della decisione impugnata relativamente alla conferma della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, evidenziando che nell'atto di gravame era stata contestata la legittimità di detta sanzione, in quanto fondata sull'errato presupposto in fatto che la ricorrente avesse provveduto al trasporto di sostanza stupefacente e che la Corte territoriale aveva omesso totalmente di motivare sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di WI El YE AI, nei termini meglio precisati in prosieguo, è fondata e merita accoglimento.
1.1 Inammissibile è il primo motivo d'impugnazione, con il quale viene eccepita nuovamente l'incompetenza dell'autorità giudiziaria genovese, essendo competente invece quella milanese. Le deduzioni sviluppate dal ricorrente muovono, infatti, da un presupposto in fatto indimostrato, quello cioè, che l'accordo criminoso tra i partecipanti all'associazione - alcuni residenti a Milano, ed altri residenti a GE - si sarebbe perfezionato nel capoluogo lombardo, luogo in cui il sodalizio criminoso si sarebbe comunque manifestato per la prima volta, all'esterno, ovvero luogo in cui si ebbero a concretizzare, asseritamente, i primi segni di operatività dell'associazione di cui trattasi.
Tali argomentazioni, però, anche a ragione della loro autoreferenzialità, non sono idonee a confutare quanto affermato dai giudici di appello per disattendere l'eccezione d'incompetenza: la circostanza che il fornitore SM ID abitasse a Milano, non vale di per sè come prova della effettiva costituzione dell'associazione in detto luogo laddove nel capoluogo ligure si radicava "la centrale di spaccio" del sodalizio.
Al riguardo, non è superfluo precisare, che secondo l'ormai consolidata lezione interpretativa di questa Corte regolatrice, la competenza territoriale per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti si radica nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, assumendo rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività
dell'associazione, (in termini, Sez. 5^, n. 4104 del 08/10/2009 - dep. 01/02/2010, Doria e altri, Rv. 246064), fermo restando, ad ogni buon conto, che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma dell'art. 8 c.p.p. e art. 9 c.p.p., comma 1, il luogo di commissione del reato connesso più grave,
spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
e che quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3" (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009 - dep. 20/10/2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330), principio questo, che come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, vale comunque a radicare senz'altro la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria ligure.
1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione con il quale si contesta l'effettiva adesione del WI El YE AI all'associazione di cui è processo. I giudici di merito, infatti, con due decisioni sintoniche che si integrano tra loro, individuati in via generale ed astratta gli elementi "costitutivi" del reato associativo (esistenza di un vincolo associativo - indeterminatezza del programma criminoso perseguito in via generale del sodalizio - esistenza di una struttura organizzativa più o meno complessa e comunque avente carattere stabile e permanente) e precisato che nel caso di specie il vincolo associativo non risultava frutto di un accordo formalizzato tra i vari partecipi collocabile nel tempo e nello spazio con precisione, ma appariva piuttosto il risultato dello sviluppo di reciproci rapporti che, grazie alla sperimentata collaborazione iniziale, si erano consolidati nel tempo e, rispondendo agli interessi complementari dei singoli partecipi, avevano portato "alla costruzione di una rete di relazioni fiduciarie lungo le quali l'attività di spaccio veniva a ripetersi secondo schemi che tendono a uniformarsi", hanno dato conto di come la costruzione di tale rete di rapporti si snodasse intorno alla figura centrale di SM ID, soggetto che disponeva dei contatti necessari per procurare nel milanese od in zone limitrofe, quantitativi notevoli di stupefacente da immettere nel mercato genovese;
di come all'inizio delle indagini l'attività delittuosa era già in atto, in quanto il SM ID, oltre che rifornire El MR RE (dedito allo spaccio al minuto insieme alla moglie ON SA), appariva referente privilegiato di EN AL RB, il quale a sua volta rivestiva un ruolo apicale nel rifornimento del mercato genovese;
che in questa prima fase, EN AL RB si avvaleva per la distribuzione della collaborazione di RI YA, SE EN e EJ EL;
che in riferimento al SM ID, costui si avvaleva dell'attività gregaria di WI El YE AI, che veniva incaricato dei trasporti, delle consegne e delle riscossioni, e si procurava lo stupefacente presso non meglio individuati grossisti milanesi con i quali intratteneva contatti per il tramite di De IN GE, suo referente fisso per l'attività di rifornimento;
che la tragica morte di EN AL RB, avvenuta il 23 dicembre 2009 durante un'operazione di polizia, aveva alterato questo equilibrio e spinto SM ID a ricercare altri collaboratori, prima nella persona di EJ EL cui chiedeva di accollarsi il ruolo di EN AL RB, ed infine nello JO AH, che accoglieva positivamente le sue proposte, precisando, con specifico riferimento al WI El YE AI, che costui, rispetto al SM ID, svolgesse funzioni gregarie facendogli da autista e facendo da corriere, per tutti i carichi di eroina diretti a JO AH. Orbene a fronte di tali percorso motivazionale, frutto non già di congetture ma di una logica correlazione di precise risultanze processuali (tra le quali, quanto alla sussistenza dell'associazione, decisiva rilevanza veniva attribuita: a due "importanti" sequestri di sostanze da tagli eseguiti rispettivamente il 23 novembre ed il 10 dicembre 2009 ed alle intercettazioni telefoniche operate dopo tali operazioni;
alle dichiarazioni confessorie di RI YA in merito alla collaborazione sua, del LO RI EN e del cugino EJ EL con EN AL RB, che oltre a procurare loro un alloggio, corrispondeva loro una retribuzione settimanale nell'ordine di circa 700,00/ 900,00 Euro, a seconda delle necessità e dell'andamento degli affari;
alla cessione di sostanza stupefacente operata dal SM ID il 23 gennaio 2010 - dopo la morte del EN AL RB e l'arresto di RI YA - in favore del gruppo genovese, al quale veniva così assicurata una significativa "assistenza"; alle dichiarazioni dello JO AH relativamente alla proposta ricevuta dal SM ID già nell'autunno 2009, di tenere in deposito dell'eroina che altri maghrebini avrebbero ritirato e spacciato;
e quanto al ruolo ricoperto dal WI El YE AI nel sodalizio, all'accertata costante sua presenza a fianco di SM ID nelle cessioni da questi effettuate, inequivocabilmente confermata anche dalle circostanze del suo arresto, nonché dalla chiamata in correità effettuata da JO AH) le deduzioni, difensive, nelle loro poliformi articolazioni, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, invitando ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una plausibile motivazione del provvedimento impugnato.
1.3 Fondato si rivela, invece, il terzo motivo di impugnazione, con il quale da parte del ricorrente si censura l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6 (capo 25 della rubrica:
concorso nella cessione a El MR RE e ON SA di gr. 469,99 di sostanza stupefacente contenente eroina, avvenuta il 17 febbraio 2010, in località imprecisata nel milanese). Il principale, se non unico, elemento di accusa a carico del ricorrente, con riferimento a tale specifica imputazione, è rappresentato dalle dichiarazioni della ON SA, la quale, trovata in possesso il giorno 17 febbraio 2010, al momento del suo ritorno a GE, di 992,562 gr. di sostanza stupefacente che aveva provveduto a ritirare a Milano da SM ID, in sede d'interrogatorio, ebbe a riferire che a fungere da spalla del SM ID in occasione della consegna dello stupefacente, era stato un parente acquisito dello stesso, di nazionalità egiziana, giovane ed alto di statura, di nome "said".
Ciò posto, le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per disattendere le deduzioni difensive dirette a negare quel carattere di certezza attribuito dal primo giudice all'identificazione proprio nell'odierno ricorrente della spalla del SM ID in occasione di tale cessione, si rivelano, in effetti, palesemente incongrue, come a ragione sostenuto anche dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria orale.
In particolare l'affermazione dei giudici di appello secondo cui le dichiarazioni della ON SA risultavano "congruenti e univoche" si rivela lacunosa e manifestamente illogica, specie allorquando, pur dando atto che la dichiarante aveva riferito che l'accompagnatore del SM ID aveva una cicatrice sul viso, per un verso, hanno precisato che la donna potè notare tale particolare "perché lo vide da vicino e conversò con lui", salvo poi superare, per altro verso, l'obiezione della difesa del difensore che faceva rilevare l'assenza sul volto dell'imputato di una siffatta cicatrice, affermando trattarsi di un dato "non rilevante", costituendo la cicatrice un particolare somatico "non evidente, stante il colore scuro della pelle".
Ed invero, se la ON SA, nonostante il colore verosimilmente scuro della pelle dell'accompagnatore egiziano del SM ID, ebbe in effetti a notare la presenza di una cicatrice sul suo volto, tanto da riferire tale particolare in sede d'interrogatorio, ritenendolo verosimilmente utile per pervenire all'identificazione del soggetto, il dato offerto dalla difesa per confutare la certezza dell'operata sua identificazione nel WI El YE AI - l'attuale assenza sul volto dell'imputato di una qualsiasi cicatrice - non può allora essere superato, sbrigativamente, invocando il carattere "non evidente" di tale cicatrice, risultando tale argomentazione in evidente e significativa contraddizione logica con la precedente affermazione. In presenza di tale rilevante incongruenza motivazionale s'impone allora l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello relativamente all'affermazione di penale responsabilità del WI El YE AI per il reato a lui contestato al capo 25 della rubrica (art. 110 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6) la quale, ferma restando la corrispondenza degli altri elementi d'identificazione dell'accompagnatore del SM ID (giovane età e statura, nonché utilizzo del nome said) dovrà procedere, in piena libertà, ad una nuova valutazione circa la contestata fondatezza dell'identificazione, senza incorrere, quanto alla dedotta assenza di una cicatrice sul volto dell'imputato, nell'evidenziato vizio motivazionale.
1.4 Manifestamente infondato deve ritenersi, invece, il quarto motivo d'impugnazione con il quale da parte del ricorrente si censura l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo 32) relativo al concorso nella consegna in GE, a JO AH detto "il macellaio", di quattro distinti quantitativi di sostanza stupefacente contenete eroina.
Le argomentazioni sviluppate in ricorso sul punto - con le quali, per altro, si nega il solo episodio che non trova traccia nelle intercettazioni telefoniche - si risolvono infatti in deduzioni in fatto dirette ad una non consentita rilettura delle risultanze processuali, in presenza di un percorso motivazionale svolto dai giudici del merito, logico e coerente, che in riferimento all'imputazione di cui trattasi hanno ritenuto che l'arresto del WI El YE AI, eseguito immediatamente dopo il monirato incontro con lo JO AH, trovato in possesso di un sacchetto contenente la somma di Euro 1.000,00 mentre lo JO AH, a sua volta, era stato trovato in possesso di una borsa a tracolla contenente due confezioni di eroina del peso di mezzo chilo circa ciascuna, costituiva valido riscontro alle accuse del marocchino nei confronti dell'egiziano, espressamente escludendo, che lo JO AH possa aver errato nel ricordare quattro consegne e non soltanto tre, sia perché gli episodi sono comunque in numero limitato ed ebbero luogo nell'arco di poco più di un mese, sia perché lo JO AH non avrebbe avuto ragione di accusare anche se stesso di un reato non avvenuto.
1.5 Il quinto motivo di ricorso, che attiene al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché la motivazione adottata dalla sentenza impugnata, spiega compiutamente le ragioni della congruità della pena quantificata dal primo giudice e anche del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravità dei fatti contestati ed al ruolo affatto marginale svolto dal ricorrente, quale desumibile dalla circostanza che costui operò direttamente al fianco del SM ID e che il suo arresto preoccupò vivamente quest'ultimo, che non riusciva a contattarlo.
1.6 Il sesto motivo d'impugnazione è infondato, avendo la Corte territoriale motivato la conferma della misura di sicurezza dell'espulsione disposta nei confronti del ricorrente, senza incorrere in rilevanti incongruenze, posto che l'opinabile valorizzazione del dato rappresentato dalla pregressa condanna del WI El YE AI per un fatto che non costituisce più reato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3), rappresenta solo uno degli elementi valorizzanti dai giudici di appello per giustificare l'applicazione della misura, ricollegata in via principale ed assorbente, ad una valutazione di obiettiva gravità dei reati per i quali è intervenuta condanna ed al mancato svolgimento di una lecita attività lavorativa che giustifichi la presenza in Italia dello straniero.
1.7 È fondato, infine, il settimo motivo d'impugnazione, in quanto la Corte territoriale, investita della richiesta del WI El YE AI di eliminazione della statuizione assunta dal primo giudice di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente in relazione alla condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 non poteva in effetti disattenderla a ragione del rilievo che andava in realtà revocata la stessa sentenza di condanna, ma in sede esecutiva. Se è vero infatti che l'art. 673 c.p.p. trova applicazione esclusivamente nel procedimento di esecuzione, nel caso in esame alla Corte era stata richiesta, però, non già la revoca della sentenza, ma la caducazione di un provvedimento di revoca della sospensione condizionale, sia pure per sopravvenuta abolitio criminis del reato;
statuizione in tema di revoca della sospensione condizionale, per altro, che secondo una consolidata lezione interpretativa di questa Corte regolatrice, può essere disposta solo nel giudizio di cognizione ma non anche in sede di esecuzione (in termini, ex multis, Sez. 1^, n. 42661 del 28/10/2009 - dep. 10/11/2009, P.M. in proc. Shera, Rv. 245575).
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa a WI El YE AI dal Tribunale di Milano il 6 luglio 2007, statuizione di cui va disposta l'eliminazione.
2. L'impugnazione proposta da OM CA è basata su motivi infondati, e va quindi rigettata.
2.1 L'unico motivo di impugnazione dedotto in ricorso deve ritenersi senz'altro infondato in quanto i giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, hanno fornito una più che adeguata e logica spiegazione delle ragioni per cui la contestazione mossa dal ricorrente di aver concorso nel trasporto di 500 gr. di sostanza stupefacente contenente eroina da Milano a GE, ponendosi alla guida il 23 gennaio 2010 di un auto a bordo della quale era stata occultata detta sostanza, era fondata, e non poteva trovare accoglimento, in particolare, la tesi dell'appellante secondo cui egli non sarebbe stato consapevole che il viaggio a lui commissionato era finalizzato all'acquisto e al trasporto di sostanza stupefacente. La consapevole partecipazione del OM CA, sia pure nella veste meramente esecutiva del corriere, è stata infatti affermata dai giudici di merito, sulla scorta di un'attenta disamina del materiale probatorio (servizi di osservazione, intercettazioni) valorizzando, innanzi tutto, le modalità con cui era stato concordato ed eseguito il viaggio, risultando infatti che il OM CA aveva scelto di utilizzare l'auto di un amico, come da lui stesso dichiarato, poiché la sua era già stata segnalata, circostanza questa che rivelava la piena consapevolezza in capo all'imputato della vera ragione del viaggio;
ragione che suggeriva di prendere ogni precauzione possibile per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.
Anche il compenso pattuito, tutt'altro che modesto di circa 500,00 Euro, o di un quantitativo di eroina, si giustificava, ad avviso dei giudici del merito, soltanto alla luce del rischio connesso all'operazione, non mancando di evidenziare il giudice di primo grado, "che lo stesso OM CA, rendendosi conto di essere poco credibile laddove affermava di nulla sapere dello stupefacente, ammetteva con sconcertante candore di avere compreso che gli veniva chiesto di fare qualcosa di illecito, anche se non aveva capito bene cosa".
Quanto poi all'ulteriore circostanza, emersa dalle intercettazioni, che il OM CA aveva poi deciso di "dissociarsi", negando la propria disponibilità ad effettuare nuovi trasporti, la stessa è stata ritenuta, con plausibile e logica argomentazione, come una circostanza di fatto che nulla toglieva all'effettiva partecipazione responsabile all'episodio in contestazione.
Relativamente poi al mancato riconoscimento al OM CA dell'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, mette conto precisare che la Corte territoriale ha ricollegato la propria decisione al quantitativo elevato di droga trasportato, espressamente richiamando, sul punto l'ormai consolidata lezione interpretativa di questa Corte (in termini Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911), secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
Non è quindi vero che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione su tale punto, laddove è il ricorso a rivelarsi invece generico, poiché si limita ad assumere la insufficienza di una motivazione che invece è conforme al parametro normativo, senza neppure specificare le argomentazioni che avrebbero dovuto giustificare la concessione dell'invocata attenuante.
2.2 Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
3. L'impugnazione proposta nell'interesse di De IN GE è infondata e va quindi rigettata.
3.1 L'unico motivo d'impugnazione dedotto, con il quale si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta ai motivi di appello diretti a confutare l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso, relativamente ai due episodi di cessione di sostanza stupefacente a lui contestati ai capi 25 e 27, avendo la Corte territoriale motivato soltanto con riferimento agli episodi contestati ai capi 5 e 7, in relazione ai quali, per altro, il De IN GE era reo confesso, non colgono infatti nel segno.
Ed invero, premesso che nel giudizio di primo grado la responsabilità del De IN GE era stata affermata anche in riferimento alle cessioni di sostanze stupefacente effettuate dal SM ID in favore, rispettivamente, di El MR RE e di ON SA in data 17 febbraio 2010 (capo 25) e di EJ EL, SE EN e EN SI DN in data 25 febbraio 2010 (capo 27), e ciò all'esito di un'approfondita disamina delle risultanze investigative, avendo ritenuto il primo giudice determinante, in particolare, la circostanza che ogniqualvolta il SM ID si accordava per rifornire il gruppo di trafficanti genovesi, nell'imminenza della consegna provvedeva a contattare il De IN GE che risultava così sempre coinvolto, sia pure nella fase assolutamente iniziale dell'approvvigionamento, quale contatto dello stesso SM ID, ciò accadendo il 23 dicembre 2009, nell'episodio in cui perdeva la vita il EN AL RB, il 17 febbraio 2010 quando poi veniva arrestata la ON SA e, soprattutto, accadeva il 18 dicembre 2009 quando, a conferma del ruolo attribuito a detto imputato (suo diretto intermediario), lo stesso veniva perquisito e trovato in possesso del corrispettivo in denaro (di circa 34.000,00 Eeuro) appena incassato per la cessione pattuita, si rivela assolutamente incongrua l'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte territoriale avrebbe motivato sulla responsabilità dell'imputato, con riferimento soltanto ad alcuni degli episodi delittuosi contestati all'imputato (quelli di cui ai capi 5 e 7) ma non anche con riferimento agli ulteriori episodi contestati (quelli di cui ai capi 25 e 27).
Ed invero è agevole rilevare, dalla lettura delle pur scarne motivazioni della sentenza impugnata relative alla trattazione della posizione del De IN GE che i giudici di appello, nel rigettare il gravame proposto da detto imputato, hanno condiviso integralmente il discorso motivazionale svolto dal giudice di primo grado, ritenendo provata la penale responsabilità del predetto imputato con riferimento a tutti gli episodi a lui contestati, valorizzando globalmente, come elementi di prova decisivi a carico del predetto, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, che delineavano effettivamente il suo ruolo di diretto fornitore di droga del SM ID, nonché le sue ammissioni rese nel giudizio di primo grado ed anche in appello, evidenziando come il riconoscimento da parte del De IN GE di aver commesso "questo errore" non poteva che alludere ai traffici col tunisino.
Orbene, se si considera che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, la dedotta insufficienza motivazionale si rivela, invero, insussistente, specie ove si consideri che nel ricorso neppure si specificano le considerazioni critiche sviluppate nei motivi di appello con riferimento alla condanna del ricorrente anche per i capi 25 e 27, che non avrebbero trovato adeguata confutazione da parte dei giudici di appello.
3.2 Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
4. Anche l'impugnazione proposta nell'interesse di El MR RE prospetta dei motivi infondati e va quindi rigettata.
4.1 Quanto ai primi due motivi di impugnazione, che afferendo entrambi alla condanna dell'imputato per il reato associativo, posso esaminarsi congiuntamente, il Collegio deve rilevare come nessuna erronea applicazione di legge o apprezzabile insufficienza motivazionale è ravvisabile sul punto nella sentenza impugnata. Ed invero, i giudici di appello, risultano aver disatteso le deduzioni difensive del ricorrente - volte a contestare, se non l'esistenza stessa di un associazione per delinquere finalizzata al traffico illegale di sostanze stupefacenti, quanto meno l'effettiva sua partecipazione a tale sodalizio - in base ad un percorso motivazionale che, sia pure alquanto conciso nel suo sviluppo, si rileva comunque adeguato e scevro da vizi logici o giuridici. Nella sentenza impugnata, infatti, si evidenzia, in primo luogo, come le prove raccolte in ordine ai molteplici reati-fine, in gran parte ammessi dai vari imputati condannati per detenzione e cessione di droga, dimostravano la sicura sussistenza del vincolo associativo, potendosi dalla commissione degli stessi inferirsi sia l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dal sodalizio, sia l'esistenza di una struttura organizzativa con carattere di stabilità e permanenza, elementi correttamente individuati anche nella sentenza di primo grado, quali requisiti essenziali del reato di cui trattasi.
Con riferimento poi all'obiezione secondo cui nel caso in esame la struttura organizzativa se non del tutto insussistente sarebbe comunque estremamente labile, da parte dei giudici di appello, anche attraverso il pertinenti richiamo ad alcuni arresti di questa Corte (Sez. 1^, n. 30463 del 7/7/11, Rv 251011-251012-251013), si è posto in evidenza come "per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il conseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati".
Quanto poi alle deduzioni difensive volte a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, da parte dei giudici di appello si è fatto rilevare come "il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente" e con riferimento all'ulteriore obiezione prospettata dal ricorrente secondo cui egli, almeno in una prima fase, aveva avuto rapporti esclusivamente con il solo defunto EN AL RB, presso il quale si approvvigionava si sostanza stupefacente, come "il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga", rimarcando, a tal fine, che ciò che rileva non è quindi un accordo consacrato in manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza di fatto di una pur elementare struttura, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento di uno scopo comune, con la consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (in tal senso Sez. 1^, n. 23424 del 19/12/02 Rv 224589). Secondo i giudici di appello, in altri termini, il tenore e l'assiduita delle intercettazioni telefoniche, la molteplicità degli incontri e delle consegne di droga, la disponibilità continuativa dei soggetti operanti a Milano a procurare la sostanza e di quelli operanti a GE a rifornirsi ed immetterla nel mercato, con consapevolezza dei reciproci ruoli, le confessioni dei reati-fine provenienti da quasi tutti gli imputati dimostravano l'esistenza di un rapporto certamente non sporadico e occasionale, legato alle singole cessioni, ma stabile e funzionale al commercio di droga. Tutti i soggetti coinvolti, ciascuno nel proprio ruolo predeterminato, operavano, quindi, secondo i giudici di appello, accomunati in maniera durevole dall'identico interesse di realizzare il profitto societario mediante il traffico in via continuativa di droga.
La sentenza impugnata, inoltre, ha pure fornito adeguata e plausibile risposta all'obiezione difensiva che muovendo dal rilievo dell'esistenza di un obiettivo contrasto tra l'interesse del fornitore di sostanza stupefacente a collocare la droga ad un prezzo per lui vantaggioso e quello degli organizzatori di una rete di spaccio a spuntare prezzi più ridotti, osservando al riguardo come secondo il più recente insegnamento di questa Corte (Sez. 6^ n. 3509 del 10/1/12, Rv 251574), "l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo per la realizzazione del fine comune ne' la diversità di scopo personale, ne' la diversità dell'utile ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale".
Secondo la sintonica valutazione degli elementi di prova compiuta dai giudici di merito, in conclusione, la struttura di cui il SM ID fece parte dall'inizio alla fine, ed in cui gli altri imputati, tra cui l'EI Almi, si avvicendarono nell'arco temporale specificato in imputazione, costituì la solida ed affidabile base sulla quale si svilupparono i traffici illeciti. Il SM ID, infatti, effettuava i rifornimenti di droga dapprima coadiuvato da EN AL RB, con funzione di tramite con gli spacciatori genovesi, direttamente a questi dopo la sua morte. La circostanza che il decesso del complice non avesse determinato lo scioglimento dell'organizzazione, poiché coloro i quali ricevevano lo stupefacente da lui trattarono in seguito direttamente con SM ID, dimostrava, secondo i giudici dell'appello, che costoro ben conoscevano la fonte di approvvigionamento e quanto il vincolo associativo fosse saldo.
Nè hanno pregio le deduzioni difensive del ricorrente volte a negare decisiva rilevanza al dato probatorio rappresentato dalla frequenza dei rapporti telefonici con gli altri pretesi sodali a ragione del rilievo che, successivamente al suo arresto, nell'ottobre del 2009, egli avrebbe intrapreso un rapporto di collaborazione con le forze dell'ordine, sicché tali frequenti rapporti telefonici, sarebbero stati funzionali, in effetti, al disvelamento degli effettivi partecipi all'associazione di cui è processo.
A prescindere infatti dalla considerazione che l'assiduità dei contatti telefonici dell'EI Almi con gli altri imputati, ha rappresentato solo uno degli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito per affermare la sua stabile adesione alla struttura associativa di cui è processo, va per altro evidenziato, più in generale, con riferimento al tema della collaborazione del ricorrente con le forze dell'ordine, che la stessa a ragione è stata ritenuta opportunistica e strumentale, in quanto avviata allo scopo di tenere comunque in piedi l'associazione, avendo l'imputato continuato a delinquere, anche dopo il suo arresto.
4.2 Quanto meno infondato, è anche il terzo motivo d'impugnazione con il quale si denuncia l'illegittimità della decisione dei giudici di merito di non concedere al ricorrente l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7. Le deduzioni svolte in ricorso sul punto si risolvono, infatti, nell'autoreferenziale riconoscimento dell'efficacia del contributo fornito alle indagini, requisito escluso invece dai giudici di merito con articolate e plausibili argomentazioni, che hanno posto in evidenzia, come l'iniziale apporto fornito da El MR RE (consistito nel segnalare l'utenza telefonica in uso al SM ID), seppure idoneo a consentire l'ulteriore proficuo sviluppo dell'attività investigativa, oltre che opportunistico, avendo l'El MR RE, in costanza di "collaborazione", continuato a mantenere i contatti con gli altri imputati proseguendo nell'attività illecita, utilizzando allo scopo un'utenza tenuta nascosta agli investigatori, era rimasto, comunque, isolato e parziale, avendo l'imputato taciuto molte altre informazioni utili in suo possesso.
E del resto, se la finalità perseguita dal legislatore con la previsione dell'attenuante di cui trattasi è quella di favorire l'acquisizione di efficaci contributi collaborativi funzionali all'interruzione dei pericolosi traffici illeciti condotti da un'associazione criminosa, non vi è chi non veda come la condotta del preteso "collaboratore" diretta a favorire comunque la prosecuzione di tali traffici, sia incompatibile con la concessione dell'invocata attenuante.
4.3 Manifestamente infondato è anche il quarto motivo d'impugnazione, con il quale si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, che sono state negate dai giudici di merito, con adeguata e congrua motivazione, che ha tenuto conto, per altro, non solo del riferito atteggiamento opportunistico osservato dal ricorrente e che lo stesso contesta in modo non specifico ed autoreferenziale, ma anche dell'esistenza di precedenti penali, che avevano comportato la contestazione della recidiva.
4.4 Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
5. L'impugnazione proposta nell'interesse di SM ID è inammissibile, in quanto l'unico motivo dedotto in ricorso, pur nelle sue poliformi articolazioni, sostanzialmente ripropone delle argomentazioni che sono state disattese dai giudici di merito con adeguata e logica motivazione, già diffusamente illustrata nel paragrafo 4.1, e nella quale si da conto dell'esistenza nel presente giudizio di concreti elementi dimostrativi sia dell'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dal sodalizio, sia dell'esistenza di una struttura organizzativa con carattere di stabilità e permanenza, nonché dell'effettiva stabile partecipazione del SM ID al predetto sodalizio, per quanto portatore di interessi, nella sua veste di stabile ed unico fornitore della sostanza stupefacente, solo parzialmente coincidenti con quelli degli altri partecipi.
5.1 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.
6. Inammissibile deve ritenersi anche l'impugnazione proposta da MA TA, in quanto i motivi dedotti in ricorso - che afferiscono alla sola entità della pena inflitta per i reati di cui ai capi 30 (tentato acquisto di un quantitativo di sostanza stupefacente) e 30 bis della rubrica (falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità) - risultano manifestamente infondati.
6.1 Quanto al primo, con il quale si censura le modalità di calcolo della pena in relazione al reato tentato, deve rilevarsi che con essi si ripropongono pedissequamente rilievi critici che denunziavano come illegittima la mancata indicazione da parte del primo giudice della pena base su cui è stata operata la diminuzione di pena per il delitto tentato, che risultano già disattesi dalla Corte territoriale con adeguata motivazione che, richiamando un arresto di questa Corte regolatrice (Sez. 1^, n. 37562 del 16/05/2001 - dep. 17/10/2001, Botto, Rv. 220189), dava conto come, costituendo il delitto tentato una figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi, legittimamente, sia con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, sia con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati.
6.2 Quanto al secondo motivo, con il quale si ripropone la denunzia di eccessività della pena inflitta per il reato di cui al capo 30 bis della rubrica (mesi dieci di reclusione) che si assume disattesa con argomentazione ritenuta laconica e di stile, è sufficiente rilevare che l'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata (sette anni di reclusione in luogo dei dieci previsti nella sentenza di primo grado) deve ritenersi sufficientemente osservato, "qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto", poiché la scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p." (in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 6^, Sentenza n. 7251 del 24/5/1990, Rv. 184395).
6.3 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.
7. Inammissibile va dichiarata anche l'impugnazione proposta nell'interesse di MO SI, avendo l'imputato con dichiarazione sottoscritta personalmente e depositata il 10 luglio 2012, dichiarato di rinunciare alla proposta impugnazione.
7.1 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.
8. Inammissibile deve ritenersi anche l'impugnazione proposta nell'interesse di CArelli MA, in quanto basata su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità ovvero manifestamente infondati.
8.1 Ed invero, quanto alle censure mosse con il primo motivo alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità della CArelli MA relativamente ai tre episodi di corruzione dell'agente di polizia penitenziaria Di CO MA, commessi in GE, il primo, tra il 15 ed il 17 gennaio 2010, il secondo ed il terzo, tra il 20 ed il 30 gennaio 2010 (capi 10, 13, 14 della rubrica) ritenuta invece dalla difesa della ricorrente quanto meno dubbia, va rilevato che le stesse (tutte incentrate sull'assunto secondo cui l'imputata avrebbe ignorato che la persona che la contattò e che avrebbe dovuto consegnare al fidanzato RI YA, ristretto nel Carcere di MAssi, telefono cellulare e sostanza stupefacente fosse un agente della polizia penitenziaria, ritenendolo l'imputata, invece un detenuto in semi libertà), risultano inammissibili, in quanto ripropongono, sostanzialmente, argomentazioni che risultano essere stata esaminate e disattese dai giudici di appello, con argomentazioni logiche e coerenti, e per ciò incensurabili in sede di legittimità.
La Corte territoriale, infatti, dopo aver illustrato l'accurata ricostruzione degli episodi di cui trattasi compiuta dal primo giudice, formulata in base alle attendibili dichiarazioni del Di CO MA, imputato in procedimento connesso, riscontrate dalle disposte intercettazioni e dalla conseguente attività investigativa, ha disatteso la tesi formulata dalla difesa, ritenendola inverosimile, in base a considerazioni di ordine logico assolutamente plausibili ed aderenti alle risultanze processuali, in quanto incentrate sul dato fattuale incontrovertibile che gli incontri tra la CArelli MA ed il Di CO MA erano sempre preceduti dal preavviso del detenuto hammani, sicché, coordinandosi l'imputata con il fidanzato detenuto, non era possibile ritenere che ella fosse all'oscuro del ruolo del Di CO MA e non si rendesse conto di corromperlo.
8.1.1 Manifestamente infondate e prive di specificità risultano anche le argomentazioni prospettate in ricorso per contestare l'affermazione di penale responsabilità della CArelli MA, sia in relazione al reato di cui al capo 22 della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6), relativo alla collaborazione prestata dalla ricorrente al coimputato EJ EL nel taglio, avvenuto all'interno della sua abitazione il giorno 27 gennaio 2010, di circa 500 gr. di sostanza stupefacente contenente eroina, trasportata da Milano a GE (da OM CA) e successivamente allo spaccio di detta sostanza;
sia in relazione al delitto di cui al capo 29 della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6), relativo alla detenzione da parte dell'imputata, unitamente a IF ME e CH KR - imputati nei cui confronti si è proceduto separatamente - di un quantitativo di sostanza stupefacente contenente eroina (49,99 grammi), occultato in un edificio abbandonato ubicato in zona aeroportuale, che la CArelli MA, poi, avrebbe dovuto procedere a spacciare.
Ed invero, premesso che l'affermazione di responsabilità della CArelli MA è stata fondata dai giudici di merito sul contenuto inequivoco di alcune delle intercettazioni, da cui emergeva un diretto coinvolgimento dell'imputata in entrambi gli episodi, il ricorso propone delle censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata, che si limitano a negare genericamente la rilevanza delle intercettazioni, delle quali, per altro, neppure specificano il contenuto e l'effettivo significato.
8.2 Manifestamente infondate risultano anche le ulteriori censure prospettate in ricorso relativamente al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'adeguatezza del percorso motivazione sviluppato dalla Corte territoriale sui punti oggetti di contestazione, ove si consideri che: il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dal ruolo non marginale svolto dall'imputata, che oltre a partecipare all'attività di acquisto e detenzione della droga proveniente da Milano disponeva di una propria clientela al minuto, che le assicurava validi e sicuri guadagni;
che la mancata esclusione della recidiva, è stata motivata a ragione del rilievo che la ricaduta nella commissione di reati della stessa indole di quelli che determinarono precedenti condanne era idonea a suscitare allarme sociale ed imponeva una sanzione non contenuta nei minimi;
che la pena base era stata comunque determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo di legge;
che il sensibile aumento per la recidiva era imposto dalla legge e che gli aumenti per la continuazione erano stati finanche troppo modesti e per ciò insuscettibili di riduzione.
8.3 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.
9. L'impugnazione proposta nell'interesse di EJ EL è parimenti inammissibile, sostanzialmente riproponendo l'unico motivo dedotto in ricorso, pur nelle sue poliformi articolazioni, delle argomentazioni che sono state esaminate e disattese dai giudici di merito con adeguata e logica motivazione.
9.1 In particolare, quanto alla contestata partecipazione del ricorrente all'associazione, valgono le considerazioni già diffusamente esposte nel paragrafo 4.1, avendo i giudici di merito adeguatamente dato conto dell'esistenza nel presente giudizio di concreti elementi dimostrativi sia dell'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dal sodalizio, sia dell'esistenza di una struttura organizzativa con carattere di stabilità e permanenza, nonché dell'effettiva stabile partecipazione del EJ EL al predetto sodalizio, precisando, quanto al ruolo svolto dallo stesso, che il ricorrente, sino alla morte di EN AL RB, si era occupato delle consegne della sostanza stupefacente nel genovese, deponendo per la sua effettiva intraneità al sodalizio e per l'importanza del suo contributo, la circostanza che dopo la morte del EN AL RB, proprio il ricorrente era stato contattato dal SM ID per assumerne il ruolo, rimasto vacante.
9.2 Quanto poi al rigetto della richiesta di riconoscimento al ricorrente dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7, premesso che collocandosi la stessa in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa, in quanto l'operosità da prendere in considerazione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, quello di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle attività criminali (in termini, Sez. 6^, n. 37100 del 19/07/2012 - dep. 26/09/2012, Biasi e altri, Rv. 253381), va rilevato come, anche in considerazione del carattere sostanzialmente autoreferenziale delle deduzioni svolte nei motivi di appello relativamente al contributo collaborativo fornito dal EJ EL ed ai suoi concreti risultati, si rivela pienamente legittimo il ricorso da parte dei giudici di appello ad una motivazione di rigetto della richiesta sostanzialmente implicita, quale in effetti risulta essere il riferimento alla congruità della pena, quale determinata dal primo giudice.
9.3 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.
10. L'impugnazione proposta nell'interesse di AD AZ è anch'essa inammissibile, sostanzialmente riproponendo l'unico motivo dedotto in ricorso, delle argomentazioni che sono state esaminate e disattese dai giudici di merito con adeguata e logica motivazione. 10.1 Ed invero, quanto all'affermazione di penale responsabilità relativamente all'episodio di corruzione dell'agente Di CO MA commesso tra il 20 ed il 30 gennaio, concernente la consegna al predetto imputato di un telefono cellulare, i giudici di merito, con doppia conforme ed integrata motivazione, hanno ragionevolmente spiegato come l'indicazione da parte del Di CO MA di una marca del cellulare da lui consegnato al AD AZ diversa rispetto a quella dell'apparecchio poi effettivamente rinvenuto nella cella occupata dal prevenuto, poteva essere spiegata col ricordo impreciso dell'agente, che introdusse in carcere più telefonini, laddove il rinvenimento di un apparecchio nella cella occupata dal AD AZ, non poteva che confermare quanto emerso dalle dichiarazioni dell'agente e dalle intercettazioni telefoniche. Si è trattato di una valutazione di merito che, per come formulata, attraverso un ragionata valutazione delle risultanze processuali e della non decisività della segnalata incongruenza, appare priva di invalidità logiche o giuridiche, apprezzabili in sede di legittimità, con conseguente palese infondatezza della corrispondente doglianza.
10.2 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.
11. L'impugnazione proposta nell'interesse di RI JA è anch'essa inammissibile, riproponendo i due motivi dedotti in ricorso, argomentazioni che sono state esaminate e disattese dai giudici di merito con adeguata e logica motivazione. 11.1 In particolare, con riferimento alla riproposizione nel ricorso dell'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice genovese, valgono le considerazioni svolte al paragrafo 1.1, in sede di trattazione dell'identica questione sollevata nel ricorso WI El YE AI.
11.2 Quanto poi alla contestata partecipazione del ricorrente all'associazione, valgono le considerazioni già diffusamente esposte nel paragrafo 4.1, avendo i giudici di merito adeguatamente dato conto dell'esistenza nel presente giudizio di concreti elementi dimostrativi sia dell'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dal sodalizio, sia dell'esistenza di una struttura organizzativa con carattere di stabilità e permanenza, nonché dell'effettiva stabile partecipazione del RI YA al predetto sodalizio, precisando, quanto al ruolo svolto dallo stesso, che il ricorrente sino alla morte di EN AL RB, si era anche lui occupato, come il EJ EL, delle consegne della sostanza stupefacente nel genovese, deponendo in favore della particolare forza del legame tra i correi, la circostanza che il prevenuto nonostante lo stato detentivo, continuava a collaborare dal carcere con i sodali, dispensando agli stessi utili indicazioni, anche in riferimento alle modalità di "preparazione" della sostanza stupefacente.
11.3 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.
12. L'impugnazione proposta nell'interesse di ON SA è inammissibile.
12.1 Ed invero, quanto ai primi due motivi d'impugnazione sviluppati in ricorso, nei quali si contesta la partecipazione della ricorrente all'associazione, valgono le considerazioni già diffusamente esposte nel paragrafo 4.1, con riferimento alla posizione del ricorrente El MR RE, marito della prevenuta, avendo i giudici di merito adeguatamente dato conto dell'esistenza nel presente giudizio di concreti elementi dimostrativi sia dell'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dal sodalizio, sia dell'esistenza di una struttura organizzativa con carattere di stabilità e permanenza, nonché dell'effettiva stabile partecipazione della ON SA e del marito, per quanto portatori di interessi, nella loro veste di rivenditori al minuto della sostanza stupefacente, solo parzialmente coincidenti con quelli degli altri partecipi, quali il SM ID, che li rifornivano, precisando come la ricorrente, avesse condiviso tutte le attività del marito, al punto di sostituirsi a lui operando sotto la sua direzione nei periodi in cui questi era ristretto agli arresti domiciliari.
12.2 La sentenza impugnata, con riferimento alla posizione della ON SA, non merita infine censura neppure con riferimento al complessivo trattamento sanzionatorio, oggetto del terzo e del quarto ultimo motivo di impugnazione.
12.2.1 Al riguardo occorre considerare, infatti, che i giudici di appello, nell'ambito per altro di un percorso motivazionale che aveva accolto la richiesta dell'appellante di riduzione della pena base quale determinata dal primo giudice, ha enunciato, con motivazione logica ed esauriente, conforme ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la ragione che si opponeva all'applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, individuata nell'esistenza a carico della prevenuta di precedenti penali. In proposito va ribadito che anche con riferimento alla determinazione dell'entità della riduzione della pena base per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare l'entità della riduzione, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso.
12.2.2 Quanto infine alla sospensione della patente di guida della ricorrente, premesso che tale pena accessoria era stata disposta dal primo giudice ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85 in considerazione del dato che la ON SA aveva assunto il ruolo di vettore della sostanza da taglio sequestrata, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nella decisione della Corte territoriale di respingere implicitamente la richiesta di revoca di detta pena, tenuto conto del carattere generico della stessa, che si fondava sulla mera negazione del ruolo attribuitole dal primo giudice sulla base delle risultanze processuali. 12.3 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa a WI El YE AI dal Tribunale di Milano il 6.7.2007, revoca che elimina;
annulla la sentenza impugnata nei confronti del WI El YE AI limitatamente al capo 25 e rinvia per nuovo giudizio sul capo, ad altra sezione della Corte di Appello di GE. Rigetta nel resto il ricorso del WI El YE AI. Rigetta i ricorsi di OM CA, De IN GE, El MR RE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di SM ID, MA TA, CArelli MA, EJ EL, MO SI, AD AZ, ON SA, SE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2013