Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) anche la condotta del vettore dichiaratamente diretta a procurare il transito verso Paese terzo attraverso il territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, qualora questi risultino privi di mezzi di sussistenza idonei a un soggiorno turistico secondo la direttiva 1 marzo 2000 del Ministero dell'interno, in quanto l'ampia formula letterale della disposizione citata ("in violazione delle disposizioni del presente testo unico") è comprensiva anche della previsione dell'art. 4 dello stesso decreto che a sua volta detta le regole - tra cui rientra la citata direttiva ministeriale - per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini non appartenenti all'Unione europea. (Fattispecie relativa al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 22/10/2003
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4734
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 013676/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
nei confronti di:
1) AL AN GE N. IL 05/04/1960;
avverso ORDINANZA del 18/03/2003 TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Martiscello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 18 marzo 2003 il Tribunale di Udine, in funzione di giudice del riesame, annullava il decreto del Procuratore della Repubblica di Tolmezzo con cui era stato convalidato il sequestro di un autoveicolo eseguito nei confronti di Al ST George. Costui era stato fermato in ingresso in Italia e aveva dichiarato di essere diretto in Francia con gli altri occupanti dell'autovettura, come lui cittadini rumeni, tutti muniti di passaporto. Ciò premesso, il Tribunale osservava che, ai sensi dell'art. 4 co. 3^ della legge n. 286/98, la mancata disponibilità, da parte dei trasportati, di mezzi di sussistenza, per un soggiorno turistico, nella misura indicata nella direttiva 1-3-2000 del Ministero dell'Interno poteva comportare la non ammissione in Italia dello straniero e il suo respingimento alla frontiera, ma non era un fatto idoneo a configurare indizi del reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino di stranieri nel territorio nazionale a carico del vettore.
Peraltro, a costui non poteva farsi carico di esercitare un controllo sul possesso iniziale e sul mantenimento durante il viaggio di adeguate somme di denaro da parte dei trasportati, essendo tenuto, a norma dell'art. 12 co. 6^ della legge n. 286/98, ad accertarsi soltanto del possesso dei documenti.
Riteneva, conclusivamente, il Tribunale insussistente il "fumus commissi delieti" e, pertanto, annullava il provvedimento di convalida e disponeva la restituzione del veicolo in sequestro. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, dovendo ritenersi che rientra nella previsione dell'art. 12 co. 1^ della legge n. 286/98, come innovato dalla legge n. 189/02, la condotta di chi trasporta in auto stranieri che non possono fare regolare ingresso in Italia a mente dell'art. 4 co. 3^ della stessa legge.
Peraltro, secondo il ricorrente, il disposto dell'art. 12 co. 6^ del medesimo testo legislativo, in quanto norma speciale rispetto a quella del precedente comma 1^, si riferisce solo al vettore professionale e non a quello occasionale.
Rileva la Corte che l'art. 12 co. 1^ del D. Lgs. 25-7-1998 n. 286, nel testo novellato dall'art. 11 della legge 30-7-2002 n. 189, punisce, tra l'altro, la condotta di chi compie atti diretti a procurare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato "in violazione delle disposizioni del presente testo unico". La formula normativa è, con ogni evidenza, comprensiva della previsione dell'art. 4 dello stesso decreto, che, a sua volta, le regole - tra le quali rientra la direttiva ministeriale citata nell'ordinanza impugnata - per l'ingresso e il soggiorno in Italia di c.d. "cittadini extracomunitari".
Ne consegue la configurabilità (intesa come corrispondenza tra fatto accertato e previsione di una norma incriminatrice) dell'illecito contestato nella specie e, quindi, il "fumus commissi delieti", nei limiti esigibili per la legittimità del provvedimento di sequestro, che non richiede la prova compiuta della sussistenza degli estremi, oggettivi e soggettivi, del reato, indispensabile nella sede del giudizio perché possa pronunciarsi condanna nei confronti dell'accusato.
Pertanto, il provvedimento gravato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004