TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5651/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. RUBINO ROBERTA;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. FARETRA ANNA;
all'udienza del 15.12.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.06.2020 – premesso di Parte_1 lavorare alle dipendenze della , con profilo professionale di C.P.S. Pt_2 infermiere e con inquadramento nella cat. D1 del CCNL del Comparto Sanità
Pubblica - ha chiesto la condanna dell datrice di lavoro al CP_1 pagamento della somma di Euro 484,77 a titolo di differenze retributive dovute, per il lavoro straordinario prestato, per il periodo dall'1.01.2016 al 30.05.2018, tenuto conto della nuova aliquota oraria prevista dal nuovo
CCNL Comparto Sanità 2016/2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Nel costituirsi in giudizio l convenuta ha contestato i conteggi, CP_1 sicché si è resa necessaria una consulenza tecnica contabile ai fini della determinazione della esatta somma da corrispondersi alla parte ricorrente.
Il consulente tecnico nominato -le cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio e motivate in termini logici, coerenti ed esenti da contraddizioni- ha così quantificato le somme spettanti: <...
Le differenze dovute a titolo di lavoro straordinario, per il periodo
01.01.2016 - 30.05.2018, come risultante dai cedolini paga versati in atti
e sulla base dell'aliquota oraria prevista per la liquidazione del lavoro straordinario alla luce degli aggiornamenti della nuova contrattazione
1 collettiva per ciascun ricorrente sono così quantificate: ... Euro 179,706
...>>.
Alla luce di tanto, alla ricorrente deve corrispondersi la somma di Euro
179,706, a titolo di lavoro straordinario, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo (tenuto conto del divieto di cumulo sancito dalla legge n. 724/94).
--------
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte –liquidate e distratte secondo i valori minimi come da infrascritto dispositivo- secondo soccombenza.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.T.M. definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1 nei confronti dell con ricorso depositato l'8/06/2020, così Pt_2 provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di Euro
179,706, a titolo di lavoro straordinario, per il periodo dall'1.01.2016 al 30.05.2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
Euro 258,00, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarsi;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Bari, in data 15/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. RUBINO ROBERTA;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. FARETRA ANNA;
all'udienza del 15.12.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.06.2020 – premesso di Parte_1 lavorare alle dipendenze della , con profilo professionale di C.P.S. Pt_2 infermiere e con inquadramento nella cat. D1 del CCNL del Comparto Sanità
Pubblica - ha chiesto la condanna dell datrice di lavoro al CP_1 pagamento della somma di Euro 484,77 a titolo di differenze retributive dovute, per il lavoro straordinario prestato, per il periodo dall'1.01.2016 al 30.05.2018, tenuto conto della nuova aliquota oraria prevista dal nuovo
CCNL Comparto Sanità 2016/2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Nel costituirsi in giudizio l convenuta ha contestato i conteggi, CP_1 sicché si è resa necessaria una consulenza tecnica contabile ai fini della determinazione della esatta somma da corrispondersi alla parte ricorrente.
Il consulente tecnico nominato -le cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio e motivate in termini logici, coerenti ed esenti da contraddizioni- ha così quantificato le somme spettanti: <...
Le differenze dovute a titolo di lavoro straordinario, per il periodo
01.01.2016 - 30.05.2018, come risultante dai cedolini paga versati in atti
e sulla base dell'aliquota oraria prevista per la liquidazione del lavoro straordinario alla luce degli aggiornamenti della nuova contrattazione
1 collettiva per ciascun ricorrente sono così quantificate: ... Euro 179,706
...>>.
Alla luce di tanto, alla ricorrente deve corrispondersi la somma di Euro
179,706, a titolo di lavoro straordinario, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo (tenuto conto del divieto di cumulo sancito dalla legge n. 724/94).
--------
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte –liquidate e distratte secondo i valori minimi come da infrascritto dispositivo- secondo soccombenza.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.T.M. definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1 nei confronti dell con ricorso depositato l'8/06/2020, così Pt_2 provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di Euro
179,706, a titolo di lavoro straordinario, per il periodo dall'1.01.2016 al 30.05.2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
Euro 258,00, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarsi;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Bari, in data 15/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
2