Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel. dott. Carmine Esposito Giudice dott. ssa Marianna Frangiosa Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 61/2025 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario/scioglimento matrimonio civile” e vertente tra
(CF: ), elettivamente domiciliata in Benevento Parte_1 C.F._1 al Viale Mellusi n. 151, presso e nello studio dell'avv. Maria Concetta Iannelli, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
e
( , elettivamente domiciliato in Avellino alla Controparte_1 CodiceFiscale_2 via Francesco Guarini n. 69 (ex 33) presso e nello studio dell'avv. Rosangela De Feo, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
- ricorrenti -
nonchè con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario - CONCLUSIONI per entrambe le parti: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con integrale compensazione delle spese del giudizio;
per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 10/2/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 4/2/2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare alle concordate condizioni la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario contratto in data 16/10/2010 in Pisciotta (SA), assumendo la ricorrenza dei presupposti ex lege previsti per la pronuncia.
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“1)dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. e la sig.ra , trascritto Controparte_1 Parte_1 nei registri di stato civile del Comune di Pisciotta al n.15 P. 2 S. A, anno 2010, alle medesime condizioni già omologate in sede di separazione consensuale (cfr. doc. 4) con le seguenti modificazioni: a)l'espressa esclusione di ogni e qualunque assegno divorzile in favore della sig.ra
percettrice di reddito da lavoro dipendente e, quindi, avendo la stessa mezzi adeguati ed Pt_1 essendo in grado di procurarseli nonchè la rinuncia anche del sig. alla richiesta dell'assegno CP_1 divorzile;
b)la sig.ra rinuncia agli arretrati dell'adeguamento ISTAT medio tempore Pt_1 maturato sul contributo pagato dal sig. per la prole nonchè a quello per gli anni futuri e il CP_1 sig. presta il consenso affinchè la sig.ra percepisca da ora in poi per intero CP_1 Pt_1
l'assegno unico per la prole, ora percepito in ragione della metà da ognuno dei genitori;
c) per le spese straordinarie per la prole, le parti congiuntamente si determinano a regolare queste in virtù delle “linee guida” indicate dal Consiglio Nazionale Forense nella circolare del 29/11/2017 (doc.
10): parteciperanno a dette spese in ragione del 50% ognuno e d)esclusione delle condizioni sub nn.
10, 11, 12 e 13 di quelle della separazione 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di 2 procedere alla annotazione della emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del medesimo
Comune; 3)compensazione delle spese del presente giudizio”. L'accordo delle parti consente di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 16/10/2010 fra e , alle condizioni di cui in parte motiva, da Parte_1 Controparte_1 intendersi qui integralmente riportate;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Vallo della Lucania, 26/2/2025
La Presidente est.
dott. Elvira Bellantoni
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