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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9352 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 30030\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 30030\2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
RG (C.F. ) in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliato C.F._2 in Napoli, alla Via Rodolfo Falvo n. 20;
ATTORE contro
P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Leonardo Gregoroni (C.F. ), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._3
RT VI (C.F. ), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione C.F._4
e risposta, domiciliata in Napoli, alla Via De Gasperi n. 55;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 3.06.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di sentir accertare l'inadempimento contrattuale e la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede della chiedendo, per l'effetto, di condannare la società convenuta alla restituzione Controparte_1 delle somme indebitamente versate da parte attrice.
In particolare, , promuovendo l'odierno giudizio, rappresentava in fatto: Parte_1
1 - che in data 8.06.2004, , padre dell'istante, sottoscriveva il contratto di Persona_1 finanziamento n. 0010203004669750 con , finalizzato all'acquisto di un'autovettura; Controparte_1
- che nel modulo contrattuale de quo veniva espressamente indicato che il finanziamento fosse assicurato per la vita;
- che in data 26.04.2007 decedeva;
Persona_1
- che anziché estinguere il contratto di finanziamento per morte del titolare del Controparte_1 contratto in applicazione della polizza assicurativa sulla vita abbinata al multiconto, insisteva nella richiesta di pagamento del saldo ancora dovuto agli eredi;
- che l'erede , quindi, continuava a versare le rate di finanziamento per un importo Parte_1 complessivo di € 11.675,36, in attesa di essere sostituito dell'assicurazione nel pagamento a saldo delle rate.
All'esito di tale ricostruzione in fatto, parte attrice rappresentava l'inadempimento contrattuale della società convenuta, per non aver attivato la polizza assicurativa contro il rischio morte stipulata contestualmente al finanziamento, e di aver indebitamente versato la somma di € 11.675,36 in favore della società convenuta.
Lamentava, altresì, il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e la violazione di obblighi di informativa bancaria, attesa la mancata indicazione del TAEG nel contratto de quo.
Concludeva, quindi, chiedendo di 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede per tutte le causali di cui in premessa e per l'effetto condannare la convenuta CP_1
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore delle somme versate dopo la morte di per l'importo complessivo di euro 11.675,36 (undicimilaseicentosettantacinque/36) oltre interessi e Persona_1 rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento emarginato in premessa è usurario e per l'effetto condannare la convenuta , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore degli interessi corrisposti, ammontanti ad euro 1.879,27 (milleottocentosettantanove/27), oltre interessi legali dalla data di estinzione di finanziamento e fino all'effettivo soddisfo;
3) accertare e dichiarare la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede e la conseguente responsabilità della convenuta ed il diritto al risarcimento del danno subito dall'attore per le causali di cui in premessa e per
l'effetto condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'attore della complessiva somma di euro 13.554,63 (tredicimilacinquecentocinquantaquattro/63) o nella maggiore o minore somma accertata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Subordinatamente chiedeva, altresì, di accertare l'arricchimento senza causa della società convenuta per l'importo complessivo di euro 11.675,36 (undicimilaseicentosettantacinque/36) perché versato sine causa e per l'effetto condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore della CP_1 complessiva somma di euro 11.675,36 (undicimilaseicentosettantacinque/36) o nella maggiore o minore somma accertata
2 dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio.
Si costituiva (nel prosieguo, solo “ ”) contestando le eccezioni sollevate da parte Controparte_1 CP_1 attrice e rilevandone l'infondatezza.
Specificamente, parte convenuta chiariva che nessuna polizza contro il rischio morte veniva stipulata da al momento della sottoscrizione del finanziamento per cui è causa;
rappresentava la Persona_1 completezza delle informazioni rese in attuazione alla disciplina bancaria;
contestava, quindi, la asserita usurarietà degli interessi applicati, attesa la conformità degli stessi alla normativa conferente e prevista in materia di usura;
deduceva, infine, l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2041 c.c. relativamente alla domanda attorea spiegata in via subordinata.
Concludeva, così, chiedendo di respingere tutte le domande avversarie, giacché infondate, con vittoria di spese del presente giudizio.
Rigettate tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, in data 3.06.2025, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale procedimento 466/2022 versato in atti).
Passando al merito della causa, parte attrice agiva in giudizio sul presupposto di un indebito oggettivo rappresentato dal pagamento di una somma non dovuta (pari a € 11.675,36), adducendo l'esistenza di una polizza assicurativa sulla vita stipulata contestualmente al finanziamento per cui è giudizio, la quale avrebbe dovuto estinguere il contratto di finanziamento per morte del titolare del contratto (pag. 2 atto di citazione).
Sulla base di tale presupposto assumeva, quindi, l'illegittimità della pretesa creditoria con specifico riferimento alle rate pagate dall'istante successivamente alla morte del padre, titolare del rapporto di finanziamento con la . CP_1
La domanda è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza di un contratto di assicurazione sulla vita, obbligatorio o facoltativo, collegato al contratto di finanziamento il cui beneficiario fosse la . CP_1
Dall'esame della documentazione versata agli atti, specificamente del contratto di finanziamento, invero, emerge unicamente che nella parte relativa al credito al consumo risulta spuntata la casella “contratto con assicurazione” (v. “condizioni del finanziamento a termine”).
Tuttavia, deve ritenersi verosimile che l'assicurazione alla quale si è inteso fare riferimento nel contratto di finanziamento, e quindi al momento della stipulazione dello stesso, sia quella che successivamente ha richiamato, con valore confessorio, nella lettera di accettazione del finanziamento del CP_1
9.06.2024, vale a dire l'assicurazione “Furto No Problem” la quale esclude, per sua natura, la previsione dell'evento morte come circostanza estintiva della pretesa creditoria nei confronti del Per_1
3 Circostanza, la suddetta, da ritenersi verosimile anche in considerazione dell'oggetto del contratto per cui
è giudizio, rappresentato dall'acquisto di un'autovettura.
Quindi, la locuzione generale di “assicurazione” nel negozio de quo porta più probabilmente a ritenere che il contratto di assicurazione sulla vita erroneamente richiamato dall'attore, e di cui non vi è prova in atti, non sia mai intercorso tra le parti.
Infatti, viene in rilievo, altresì, l'assenza nel “prospetto contabile primo utilizzo” dell'indicazione di altre assicurazioni o servizi proposti dal convenzionato, nonché la mancata adesione del al programma Per_1 assicurativo previsto dalla clausola “dichiarazione stato di buona salute”.
Ne discende l'inesistenza di un contratto di assicurazione orientato a coprire il rischio vita, con la conseguente infondatezza della doglianza attorea.
, spiegando la presente domanda, eccepisce, genericamente, altresì. la violazione degli Parte_1 obblighi di informativa bancaria, con riferimento alla mancata indicazione del TAEG.
L'eccezione è infondata atteso che dal modulo di proposta contrattuale datato 8.06.2024 richiamato dallo stesso attore alla pagina 1 dell'atto di citazione ed allegato alla stessa risulta la indicazione di un TAEG per il finanziamento nella misura del 2,7% .
Da ciò discende il rigetto della doglianza de qua.
È, invece, inammissibile l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi usurai, anch'essa genericamente formulata, in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al tasso applicato, al periodo di sforamento, al tasso soglia.
Sul punto “al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa” (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020).
Quanto, infine, alla domanda relativa all'arricchimento ingiustificato della società convenuta, spiegata subordinatamente da parte attrice, anch'essa va rigettata.
Invero, le disposizioni di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c. specificano come presupposto normativo alla base della prestazione indennitaria l'assenza di una legittima causa solvendi, requisito che nel caso di specie difetta.
Lo spostamento patrimoniale concretatosi nel pagamento delle rate residue trovava, a ben vedere, la sua giustificazione casuale nella obbligazione restitutoria discendente dal contratto di finanziamento del 2004 per cui è causa.
In conclusione, la domanda formulata da non è pregevole di accoglimento e va, per Parte_1
l'effetto, integralmente rigettata.
Va dato atto che parte attrice, con delibera del COA di Napoli datata il 15.12.2021, veniva ammesso al patrocinio a spese dello stato ai sensi del DPR 115/2002, le quali verranno rese con separato decreto.
4 Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 30030\2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
RG (C.F. ) in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliato C.F._2 in Napoli, alla Via Rodolfo Falvo n. 20;
ATTORE contro
P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Leonardo Gregoroni (C.F. ), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._3
RT VI (C.F. ), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione C.F._4
e risposta, domiciliata in Napoli, alla Via De Gasperi n. 55;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 3.06.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di sentir accertare l'inadempimento contrattuale e la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede della chiedendo, per l'effetto, di condannare la società convenuta alla restituzione Controparte_1 delle somme indebitamente versate da parte attrice.
In particolare, , promuovendo l'odierno giudizio, rappresentava in fatto: Parte_1
1 - che in data 8.06.2004, , padre dell'istante, sottoscriveva il contratto di Persona_1 finanziamento n. 0010203004669750 con , finalizzato all'acquisto di un'autovettura; Controparte_1
- che nel modulo contrattuale de quo veniva espressamente indicato che il finanziamento fosse assicurato per la vita;
- che in data 26.04.2007 decedeva;
Persona_1
- che anziché estinguere il contratto di finanziamento per morte del titolare del Controparte_1 contratto in applicazione della polizza assicurativa sulla vita abbinata al multiconto, insisteva nella richiesta di pagamento del saldo ancora dovuto agli eredi;
- che l'erede , quindi, continuava a versare le rate di finanziamento per un importo Parte_1 complessivo di € 11.675,36, in attesa di essere sostituito dell'assicurazione nel pagamento a saldo delle rate.
All'esito di tale ricostruzione in fatto, parte attrice rappresentava l'inadempimento contrattuale della società convenuta, per non aver attivato la polizza assicurativa contro il rischio morte stipulata contestualmente al finanziamento, e di aver indebitamente versato la somma di € 11.675,36 in favore della società convenuta.
Lamentava, altresì, il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e la violazione di obblighi di informativa bancaria, attesa la mancata indicazione del TAEG nel contratto de quo.
Concludeva, quindi, chiedendo di 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede per tutte le causali di cui in premessa e per l'effetto condannare la convenuta CP_1
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore delle somme versate dopo la morte di per l'importo complessivo di euro 11.675,36 (undicimilaseicentosettantacinque/36) oltre interessi e Persona_1 rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento emarginato in premessa è usurario e per l'effetto condannare la convenuta , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore degli interessi corrisposti, ammontanti ad euro 1.879,27 (milleottocentosettantanove/27), oltre interessi legali dalla data di estinzione di finanziamento e fino all'effettivo soddisfo;
3) accertare e dichiarare la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede e la conseguente responsabilità della convenuta ed il diritto al risarcimento del danno subito dall'attore per le causali di cui in premessa e per
l'effetto condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'attore della complessiva somma di euro 13.554,63 (tredicimilacinquecentocinquantaquattro/63) o nella maggiore o minore somma accertata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Subordinatamente chiedeva, altresì, di accertare l'arricchimento senza causa della società convenuta per l'importo complessivo di euro 11.675,36 (undicimilaseicentosettantacinque/36) perché versato sine causa e per l'effetto condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore della CP_1 complessiva somma di euro 11.675,36 (undicimilaseicentosettantacinque/36) o nella maggiore o minore somma accertata
2 dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio.
Si costituiva (nel prosieguo, solo “ ”) contestando le eccezioni sollevate da parte Controparte_1 CP_1 attrice e rilevandone l'infondatezza.
Specificamente, parte convenuta chiariva che nessuna polizza contro il rischio morte veniva stipulata da al momento della sottoscrizione del finanziamento per cui è causa;
rappresentava la Persona_1 completezza delle informazioni rese in attuazione alla disciplina bancaria;
contestava, quindi, la asserita usurarietà degli interessi applicati, attesa la conformità degli stessi alla normativa conferente e prevista in materia di usura;
deduceva, infine, l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2041 c.c. relativamente alla domanda attorea spiegata in via subordinata.
Concludeva, così, chiedendo di respingere tutte le domande avversarie, giacché infondate, con vittoria di spese del presente giudizio.
Rigettate tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, in data 3.06.2025, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale procedimento 466/2022 versato in atti).
Passando al merito della causa, parte attrice agiva in giudizio sul presupposto di un indebito oggettivo rappresentato dal pagamento di una somma non dovuta (pari a € 11.675,36), adducendo l'esistenza di una polizza assicurativa sulla vita stipulata contestualmente al finanziamento per cui è giudizio, la quale avrebbe dovuto estinguere il contratto di finanziamento per morte del titolare del contratto (pag. 2 atto di citazione).
Sulla base di tale presupposto assumeva, quindi, l'illegittimità della pretesa creditoria con specifico riferimento alle rate pagate dall'istante successivamente alla morte del padre, titolare del rapporto di finanziamento con la . CP_1
La domanda è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza di un contratto di assicurazione sulla vita, obbligatorio o facoltativo, collegato al contratto di finanziamento il cui beneficiario fosse la . CP_1
Dall'esame della documentazione versata agli atti, specificamente del contratto di finanziamento, invero, emerge unicamente che nella parte relativa al credito al consumo risulta spuntata la casella “contratto con assicurazione” (v. “condizioni del finanziamento a termine”).
Tuttavia, deve ritenersi verosimile che l'assicurazione alla quale si è inteso fare riferimento nel contratto di finanziamento, e quindi al momento della stipulazione dello stesso, sia quella che successivamente ha richiamato, con valore confessorio, nella lettera di accettazione del finanziamento del CP_1
9.06.2024, vale a dire l'assicurazione “Furto No Problem” la quale esclude, per sua natura, la previsione dell'evento morte come circostanza estintiva della pretesa creditoria nei confronti del Per_1
3 Circostanza, la suddetta, da ritenersi verosimile anche in considerazione dell'oggetto del contratto per cui
è giudizio, rappresentato dall'acquisto di un'autovettura.
Quindi, la locuzione generale di “assicurazione” nel negozio de quo porta più probabilmente a ritenere che il contratto di assicurazione sulla vita erroneamente richiamato dall'attore, e di cui non vi è prova in atti, non sia mai intercorso tra le parti.
Infatti, viene in rilievo, altresì, l'assenza nel “prospetto contabile primo utilizzo” dell'indicazione di altre assicurazioni o servizi proposti dal convenzionato, nonché la mancata adesione del al programma Per_1 assicurativo previsto dalla clausola “dichiarazione stato di buona salute”.
Ne discende l'inesistenza di un contratto di assicurazione orientato a coprire il rischio vita, con la conseguente infondatezza della doglianza attorea.
, spiegando la presente domanda, eccepisce, genericamente, altresì. la violazione degli Parte_1 obblighi di informativa bancaria, con riferimento alla mancata indicazione del TAEG.
L'eccezione è infondata atteso che dal modulo di proposta contrattuale datato 8.06.2024 richiamato dallo stesso attore alla pagina 1 dell'atto di citazione ed allegato alla stessa risulta la indicazione di un TAEG per il finanziamento nella misura del 2,7% .
Da ciò discende il rigetto della doglianza de qua.
È, invece, inammissibile l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi usurai, anch'essa genericamente formulata, in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al tasso applicato, al periodo di sforamento, al tasso soglia.
Sul punto “al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa” (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020).
Quanto, infine, alla domanda relativa all'arricchimento ingiustificato della società convenuta, spiegata subordinatamente da parte attrice, anch'essa va rigettata.
Invero, le disposizioni di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c. specificano come presupposto normativo alla base della prestazione indennitaria l'assenza di una legittima causa solvendi, requisito che nel caso di specie difetta.
Lo spostamento patrimoniale concretatosi nel pagamento delle rate residue trovava, a ben vedere, la sua giustificazione casuale nella obbligazione restitutoria discendente dal contratto di finanziamento del 2004 per cui è causa.
In conclusione, la domanda formulata da non è pregevole di accoglimento e va, per Parte_1
l'effetto, integralmente rigettata.
Va dato atto che parte attrice, con delibera del COA di Napoli datata il 15.12.2021, veniva ammesso al patrocinio a spese dello stato ai sensi del DPR 115/2002, le quali verranno rese con separato decreto.
4 Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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