Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 41760
CASS
Sentenza 24 ottobre 2005

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L'istituto della rimessione (art. 45), in quanto vincolato al principio di precostituzione legale del giudice, ha per presupposto che il giudice che procede è competente per territorio, ancorché per mancato rilievo o eccezione d'incompetenza in termini ai sensi dell'art. 21 cod. proc. pen., sicché la designazione del giudice di altro distretto, prevedibile e ineludibile, è l'unico rimedio possibile per evitare il turbamento del processo. Ne consegue che il giudice procedente, ove rilevi d'ufficio, ovvero gli sia eccepita, prima della conclusione dell'udienza preliminare, la propria incompetenza territoriale, deve dichiararla con sentenza (ex art. 22, comma terzo, cod. proc. pen.), ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente, ancorché l'imputato abbia proposto istanza di rimessione. Deriva, altresì, che il giudice che non decide circa la propria controversa competenza territoriale non può disporre di alcun atto del procedimento, ivi compresa la trasmissione alla Corte di cassazione della richiesta di rimessione, che pure deve essere immediata, ex art. 46, comma terzo, cod. proc. pen..

È ammissibile l'istanza di rimessione proposta nel corso dell'udienza preliminare, la quale deve essere intesa come fase del processo di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 41760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41760
    Data del deposito : 24 ottobre 2005

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