Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 2
L'istituto della rimessione (art. 45), in quanto vincolato al principio di precostituzione legale del giudice, ha per presupposto che il giudice che procede è competente per territorio, ancorché per mancato rilievo o eccezione d'incompetenza in termini ai sensi dell'art. 21 cod. proc. pen., sicché la designazione del giudice di altro distretto, prevedibile e ineludibile, è l'unico rimedio possibile per evitare il turbamento del processo. Ne consegue che il giudice procedente, ove rilevi d'ufficio, ovvero gli sia eccepita, prima della conclusione dell'udienza preliminare, la propria incompetenza territoriale, deve dichiararla con sentenza (ex art. 22, comma terzo, cod. proc. pen.), ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente, ancorché l'imputato abbia proposto istanza di rimessione. Deriva, altresì, che il giudice che non decide circa la propria controversa competenza territoriale non può disporre di alcun atto del procedimento, ivi compresa la trasmissione alla Corte di cassazione della richiesta di rimessione, che pure deve essere immediata, ex art. 46, comma terzo, cod. proc. pen..
È ammissibile l'istanza di rimessione proposta nel corso dell'udienza preliminare, la quale deve essere intesa come fase del processo di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 41760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41760 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 24/10/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - ORDINANZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1050
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 18857/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA NZ N. IL 24/06/1937;
TRASMESSA DAL GUP TRIBUNALE di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. M. Rotella;
Udito la richiesta preliminare del P.M., il S.P.G., Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, di trasmettere gli atti al GUP del Tribunale di Cagliari, perché si pronunci sulla preliminare eccezione d'incompetenza territoriale;
udito il difensore di AR, Avv. Iadecola;
premesso:
OSSERVA
Il Dr. IO AR ha presentato, ai sensi degli artt. 45 c.p.p. e segg., richiesta di rimessione di processo a suo carico, mentre era in corso l'udienza preliminare avanti al Giudice di Cagliari. Questi aveva già rilevato la sua incompetenza per territorio, e di seguito era sollevata eccezione dello stesso segno dal P.M. e dalla difesa di P.C..
AR, magistrato presso questa Corte, è imputato di diffamazione di altri magistrati, i Dr. Gian Carlo Caselli Giovanni Di Leo, Antonio Ingroia e Lia Sava che, in qualità di Procuratore e Sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, avevano svolto funzioni di p.m. in procedimento a carico del Dr. Luigi Lombardi, magistrato di Cagliari, che si era suicidato nel proprio ufficio l'11/08/1998, dopo un interrogatorio reso agli stessi magistrati. Nella richiesta di rinvio a giudizio del 19/04/2004, annullata dal GUP, e reiterata dal P.M., gli si contesta ai sensi dell'art. 61 n. 10, art. 81, comma 1, art. 595 c.p., comma 1, 2, 3, L. n. 47 del 1948, art. 13, L. n. 223 del 1990, art. 30 c.p., comma 4, 5, di aver detto nel corso della conferenza commemorativa del 24/09/2001, integralmente registrata e trasmessa il 26/09/2001 da emittente televisiva, tra l'altro: "ricordare un uomo che investì tutta la sua vita sulla giustizia, ma che soffri e cadde a causa della giustizia"... e quindi... "una giustizia rabbiosa, intrigata e cospiratrice, senzazionalistica e vanesia, una giustizia crudele che, quali che siano le ragioni impellenti d'investigazione, spinge e costringe una persona accusata ad uccidersi, prima ancora che sulle sue colpe venga stesa una sentenza. Una giustizia, quella di oggi, parlo in generale, segnata in gran parte da uomini rancorosi e mediocri, forse ossessionati di politica e dei mali del mondo, e che invasati del sacro furore hanno finito per convincersi, non si sa bene come e perché, di essere stati prescelti e mandati in terra a stanare il maligno, l'anticristo e le sue magagne, o a bonificare i costumi e a castigate la gente cattiva. Ma le finalità di apostolato missionario e di esemplare giustiziammo non rientrano nei compiti della funzione giurisdizionale... "ed ancora "...quando, perciò, si proceda per assiomi, per teoremi attestati su scelte di campo, è verosimile che non si tratti più di processo giusto...". Il richiedente sostiene che il riferimento esplicito dell'art. 45 c.p. al processo fa ritenere ammissibile la richiesta di rimessione presentata nell'udienza preliminare.
Indi procede, con riferimento al corredo documentale, all'esposizione dettagliata dei fatti dalla cui interdipendenza desume l'esistenza della grave situazione locale che implicherebbe la rimessione (dalla rivalità del magistrato suicida, con i magistrati a capo delle Procure di Cagliari e Palermo, per l'assegnazione dell'ufficio a ciascun altro assegnato, a sue controversie risalenti con il precedente Procuratore di Cagliari, quello attuale, ed altri magistrati sardi, circa le indagini per sequestro di persona, nelle quali era intervenuto a suo sostegno il Procuratore Generale dell'epoca, processato ed assolto a Milano per fatti analoghi a quelli poi attribuiti a AR;
e dalle ragioni della scrittura di libro da parte dello stesso AR, già amico di AR, distribuito a tutti i magistrati gratuitamente, prima della commemorazione, all'esposto consecutivo della sezione sarda dell'ANM contro di lui al CSM, che da ultimo lo ha prosciolto da addebito disciplinare...).
Conclude che, ad eventuale riscontro ai sensi dell'art. 48 c.p. n. 1, la Corte potrebbe assumere quali testi magistrati sardi, particolarmente informati dei fatti esposti, che da tempo svolgono le loro funzioni presso questa stessa Corte, dove sono tutti domiciliati.
Lo stesso rimettente e le Parti Civili hanno, prima di questa udienza camerale, fatto pervenire memorie, rispettivamente illustrative della richiesta, o di segno contrario.
RITENUTO
1 - Già prima della novella della L. n. 248 del 2002, si è ritenuto che la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 c.p.p. può essere proposta nel corso dell'udienza preliminare, intesa fase del processo di merito (cfr. Cass. 06/07/1994, Tafuro, 29/11/1994, Cerciello, 11/06/1996, Grizzardi, 11/06/1996, Diella, n. 212/97, Pomicino) 13/10/1997, Manganaro ed a.). Dopo la novella, conferma risolutiva si trae indirettamente dalla lettera dell'art. 47 c.p.p. n. 2, che stabilisce che il giudice, dopo la presentazione della richiesta, ha obbligo (non solo facoltà di sospendere il processo e) di non pronunciare il decreto di rinvio a giudizio o la sentenza. Pertanto sotto questo profilo nella specie la richiesta è ammissibile, come sostenuto dal proponente. Ma il rilievo non ne implica allo stato vantazione di ammissibilità anche in punto di fondatezza e la consecutiva decisione, per le seguenti ragioni. Per l'art. 25 n. 1 Cost., "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". E la legge all'uopo determina la competenza per materia e territorio, non solo affinché sia prevedibile il giudice che deve procedere, ma anche perché non sia eluso (come rammenta da ultimo S.U. n. 13687/2003). In questa luce, ai sensi dell'art. 45 c.p.p., la rimessione pone bensì deroga alla competenza per territorio determinata a norma dell'art. 8 c.p.p. e segg., quando aravi situazioni locali, ovvero legate a quel territorio, turbano lo svolgimento del processo e sono non altrimenti eliminabili. Ma non contrasta il principio costituzionale, perché il giudice da designare in alternativa, ai sensi dell'art. 45 c.p.p., è quello precostituito a norma dell'art. 11.
Tale ultima norma formula eccezione alle regole ordinarie di competenza territoriale per ragioni connesse alla qualità, dell'imputato o dell'offeso, di magistrato ordinario che svolge le funzioni nel distretto. E afferma la competenza territoriale del giudice parimenti competente per materia di altro distretto, prestabilito secondo legge, l'art. 1 disp. att. c.p.p. (cui è connessa una tabella). È dunque evidente che la ratio della norma dell'art. 11 c.p., si rapporta alla stessa categoria, di garanzia dell'imparzialità del giudice e libertà delle parti, che fonda la disciplina dell'art. 45 c.p.p.. Ma l'art. 45 c.p. non consente l'assegnazione automatica del processo all'altro giudice precostituito a sensi dell'art. 11 c.p., perché il pericolo di turbamento del processo non è connesso ad una causa incontroversa, bensì ad un fatto esterno al processo, che deve essere accertato ai fini del provvedimento ordinatorio di designazione del giudice alternativo. E per escludere l'arbitrio della decisione, la causa di turbamento dev'essere non altrimenti eliminabile, ovvero non superabile secondo le regole ordinarie. Ne segue che la rimessione, proprio in quanto a sua volta vincolata al principio di precostituzione legale del giudice, mediante rinvio a norma eccezionale di competenza territoriale, ha per presupposto che lo stesso giudice che procede è quello competente per territorio, seppure per mancato rilievo o eccezione d'incompetenza in termini ai sensi dell'art. 21 c.p.p., onde la designazione del giudice di alto distretto è l'unico rimedio possibile per evitare il turbamento del processo. Difatti solo l'osservanza del principio di precostituzione legale del giudice avanti ai quale si deve svolgere il processo assicura la prevedibilità del giudice da designare in alternativa ai sensi dell'art. 11 c.p.p. e la sua includibilità. Orbene se, prima della conclusione dell'udienza preliminare (art. 21 c.p.p. n. 2), il gup rileva d'ufficio o gli si eccepisce la sua incompetenza territoriale, e la riconosce, è tenuto salvo denuncia di conflitto (cui provvede altrimenti questa Corte all'uopo investita) a dichiararla con sentenza (art. 22 c.p. n. 3), ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, ancorché l'imputato (come nella specie) richieda rimessione del processo. Ma, perciò, lo stesso gup se prima non decide circa la propria contestata competenza a procedere, non può disporre alcun atto del procedimento, sia pure la trasmissione che la legge vuole immediata a questa Corte della richiesta di rimessione con documenti ed eventuali osservazioni (art. 46 c.p.), sospendendo il processo (con quanto la scelta implica anche ai fini sostanziali, per esempio di prescrizione del reato).
2 - Nella specie, dai verbali allegati in copia autentica alla richiesta di rimessione presentata dall'imputato, emerge che il GUP, già nell'udienza dell'08/02/2005, prima di disporre rinvio d'udienza al 22/02/2005, rileva a stregua del reato contestato (diffamazione avvenuta mediante integrale trasmissione a mezzo della televisione) la sua incompetenza territoriale, ed osserva che il trasferimento nel luogo di residenza della persona offesa (ai sensi della L. n. 223 del 1990, art. 30) sarebbe complicato dalla molteplicità degli offesi residenti in luoghi diversi (tre a Palermo ed uno a Torino, ovvero nessuno nel distretto), tutti magistrati, la qualcosa importerebbe comunque l'applicazione dell'art. 11 c.p.p.. Ma non decide. Finalmente il 03/05/2005, a fronte della richiesta di rimessione appena presentata, il P.M. chiede che il Giudice dichiari la sua incompetenza territoriale e sollevi conflitto in relazione a precedente trasmissione al suo ufficio di atti, poi uniti a quelli del processo, da parte di altro Giudice (Caltanissetta, in relazione ad uno degli offesi di Palermo), che sostiene invece competente ai sensi dell'art. 11 c.p.. All'eccezione del P.M. si associa la P.C., ma non la Difesa dell'imputato, che chiede al Giudice di procedere ai sensi dell'art. 47 c.p.p.. E il GUP consecutivamente, senza rispondere all'eccezione, dispone la trasmissione a questa Corte dell'istanza di rimessione, sospendendo discrezionalmente il processo.
All'evidenza il GUP doveva invece innanzitutto decidere intorno alla questione di competenza. Ed alla luce del suo stesso rilievo di competenza di giudice di altro distretto senza deliberare al riguardo, ha dato precedenza ad una procedura incidentale eccezionale e preliminarmente smentita nella sua necessità. Per tal via giunge al paradosso che la decisione inoltrata a questa Corte potrebbe, in ipotesi di accoglimento, portare alla designazione quale giudice alternativo di quello altrimenti da lui ravvisato.
Ma questa Corte non può procedere incidentalmente all'esame dell'istanza di rimessione, senza che il GUP abbia prima deliberato in ordine alla questione di competenza, perché in tal modo si agognerebbe una potestà eccezionale, in ispregio alle regole del processo, e senza alcun vantaggio per l'economia processuale.
P.Q.M.
dispone la restituzione degli atti al GUP del Tribunale di Cagliari. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005