Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2004, n. 1756
CASS
Sentenza 2 luglio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Costituisce prova nuova, rilevante ai fini della revisione della sentenza di condanna (nella specie per il reato di diffamazione a mezzo stampa), la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, emessa dalla Camera dei deputati dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha precisato che l'autorità giudiziaria non può disapplicare la deliberazione dell'organo parlamentare, ma solo sollevare nei suoi confronti conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2004, n. 1756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1756
    Data del deposito : 2 luglio 2004

    Testo completo