Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
Costituisce prova nuova, rilevante ai fini della revisione della sentenza di condanna (nella specie per il reato di diffamazione a mezzo stampa), la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, emessa dalla Camera dei deputati dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha precisato che l'autorità giudiziaria non può disapplicare la deliberazione dell'organo parlamentare, ma solo sollevare nei suoi confronti conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2004, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
1 7 56 5 05 M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/07/2004
SENTENZA
N. 115h, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
1. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
2. Dott. MARINI PIER FRANCESCO N. 009047/2004 FI
CORTE SUPREMA DI CASSAZION 3. Dott. CICCHETTI NUNZIO I
UFFICIO COPIE PENALI
4. Dott. DI POPOLO ANGELO 11 Richiesta copia studio dal Su AGI ha pronunciato la seguente
(per drifte 77 SENTENZA / ORDINANZA 11/21/1/05 sul ricorso proposto da : ILGANGELLIERE
N. IL 15/09/1963 1) AT AMEDEO
avverso SENTENZA del 30/10/2003
di REGGIO CALABRIA CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
PIZZUTI GIUSEPPE
Jeutito il P.G. Dott CIAMPOLI duigi che ha con- cluso per l'annullaments теседаrinvio della seu- tanja impugnata per sopravvenuta di сализа giurisdizione dell'Autorità giudiziaria -
& presente clow_ Guiseppe Renato HILASi E
Fors di Neppro Calabria che assiste la P.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.10.2003 la corte d'appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la richiesta, avanzata da AT ME,
di revisione della sentenza della corte d'appello di Messina in data
16.3.2001 (irrevocabile il 7.12.2001), che aveva confermato la condanna del medesimo AT alla pena di £.
1.500.000 di multa, al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed al pagamento di una provvisionale a quest'ultima, per tre reati di diffamazione a mezzo stampa, consumati rispettivamente il 23.2.1995, il 29.11.1995 ed il 3.12.1995 in danno del dott. Macri Vincenzo, sostituto procuratore della Repubblica presso la D.N.A..
La citata sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria riteneva che la deliberazione di insindacabilità ex art. 68 Cost. emessa dalla Camera dei
Deputati il 6.3.2003 non rispondesse ai "requisiti espressamente previsti dall'art. 630 co. 1 lett. c) c.p.p.".
Avverso la summenzionata sentenza della corte d'appello di Reggio
Calabria il AT proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione.
Il AT chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo violazione degli artt. 629, 630 e 631 c.p.p. in relazione agli artt.
529 e 530 c.p.p., poiché a seguito della pronuncia di insindacabilità della
Camera dei Deputati i fatti oggetto della sentenza soggetta a revisione non costituirebbero reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
lu 3
La sentenza impugnata dà atto che, pur avendo il AT presentato fin dal 7.2.1998 richiesta di insindacabilità ex art. 68 Cost. per i fatti, per cui era pendente processo davanti al tribunale di Messina, la
Camera dei Deputati soltanto in data 6.3.2003 ha deliberato, con votazione nominale, che tali fatti concernevano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 68 co. 1 Cost..
La corte territoriale, tuttavia, non ritiene che l'accennata deliberazione di insindacabilità costituisca "prova nuova” ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett.
c) c.p.p., senza fornire una adeguata spiegazione di tale assunto.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno chiarito che per prove nuove rilevanti ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c) c.p.p., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza, da parte di quest'ultimo, sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Cass. SS.UU. 26.9.2001, Pisano).
Alla luce dei principi affermati dalla Sezioni Unite, la richiamata deliberazione di insindacabilità (che non può essere disapplicata dal giudice, il quale può solo sollevare conflitto davanti alla Corte
Costituzionale ai sensi dell'art. 37 L. 87/1953, ricorrendone i presupposti) deve essere considerata “prova nuova", avente attitudine dimostrativa della non punibilità del AT, tenuto conto che l'art. 3 L. 21.6.2003 n.
140 precisa che l'art. 68 co. 1 Cost. si applica, oltre che per gli atti 4
parlamentari tipici, anche per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento>.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, come da dispositivo. P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Catanzaro, per nuovo esame.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 2.7.2004.-
IL PRESIDENTE
Il Consigliere est. luvizund
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 21 EN 2005 voulues
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise