Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
In materia di diffamazione a mezzo stampa sussiste l'esimente del diritto di critica nel caso in cui il portavoce di una organizzazione sindacale - nel caso di specie, del settore sanitario - riferisca in una conferenza stampa la notizia del rinvio a giudizio per i reati di abuso di ufficio e falso di un soggetto titolare di una casa di cura privata, inserendo tale notizia in una generale denuncia sociale posta in essere dal sindacato contro il malaffare nella sanità per la gestione delle strutture sanitarie pubbliche, richiamando sia dati numerici relativi agli interventi eseguiti presso le cliniche private, sia collegamenti tra personaggi del settore sanitario e fatti di mafia, effettuati in base a dati di cronaca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2007, n. 19427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19427 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/02/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 00209
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 042050/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VI OR, N. IL 28/02/1934;
contro
2) VU IC, N. IL 15/03/1956;
3) CA EP, N. IL 13/08/1947;
avverso SENTENZA del 04/07/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile ricorrente, l'Avv. PONZATO Leonardo. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 4 luglio 2006 la Corte di Appello di Bologna, pronunciando quale giudice di rinvio, in riforma della sentenza del 16 luglio 2003 con la quale il Tribunale in sede aveva condannato LO HE, con le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di novecento Euro di multa in quanto responsabile del delitto di diffamazione aggravata per avere - quale autore di dichiarazioni rilasciate in una conferenza stampa e riportate in un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino" - offeso l'onore e la reputazione di AN TT:
- dichiarava non punibile il LO in ordine al reato ascrittogli, per aver agito nell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.;
- rigettava le domande risarcitoria proposte dal SI nei confronti del LO e di LI US, direttore del quotidiano bolognese, già irrevocabilmente prosciolto dal reato di diffamazione anche a lui contestato a titolo di omesso controllo.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il AN, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione degli artt. 595 e 51 c.p. e vizio di motivazione, ritenuta palesemente insufficiente, illogica, incongrua e contraddittoria. Si deduce nel ricorso;
che la corte territoriale, ha sostanzialmente ignorato i principi di diritto indicati nella sentenza di annullamento della precedente decisione che aveva assolto il LO perché il fatto non sussiste, ed in primo luogo quello secondo cui, in caso di totale riforma della sentenza di primo grado, il giudice di appello è tenuto ad indicare in maniera particolarmente puntuale le ragioni alla base della propria decisione, obbligo che, secondo il ricorrente, non può ritenersi in alcun modo soddisfatto nel caso in esame, avendo la corte territoriale svolto nell'impugnata sentenza solo delle considerazioni generiche ed assolutamente apodittiche. Ed invero, partendo dal presupposto che i fatti descritti nell'articolo e scaturenti da un episodio di cronaca giudiziaria (specificamente un decreto di rinvio a giudizio dell'imputato), fossero storicamente veri (in quanto il AN era stato effettivamente rinviato a giudizio, in qualità di concorrente ed istigatore, con alcuni medici dell'ospedale "Civico" di Palermo ed alcuni funzionali regionali, per un episodio ben determinato di dirottamento di pazienti dallo stesso Civico ad una Casa di Cura di proprietà del ricorrente), la Corte di Appello ha ritenuto che la critica che ha avuto ingresso nell'articolo in esame sulla base di tali fatti, dovesse ritenersi legittima.
Con tale decisione, però, la corte territoriale aveva omesso di valutare che l'articolo stesso, pur partendo dalla notizia del rinvio a giudizio, in realtà, trasmetteva al lettore, quale contenuto dell'aspetto accusatorio del processo, che l'ospedale Civico era gestito da mafiosi, (indicati nominativamente ma non figuranti nei capi di imputazione di cui al decreto di rinvio a giudizio), che un medico del Civico, il prof. Carletta, in qualità di massone, aveva organizzato il collegamento tra la mafia ed i CI AN (cosa assolutamente in alcun modo emergente da alcun atto processuale e comunque nella richiesta di rinvio a giudizio) e che questi soggetti facessero parte di "un comitato di affari" che aveva in mano la gestione del Civico al fine del dirottamento dei pazienti dallo stesso alla Casa di Cura privata e che l'articolo proseguiva affermando che l'istigatore di questo piano, sempre secondo l'accusa, fosse il AN.
Ciò posto, la sentenza impugnata, si sostiene ancora in ricorso, non aveva tenuto minimamente conto della non veridicità di quanto esposto nell'articolo, se non per dire, in maniera assolutamente generica e confusa, che il AN era comunque concorrente, come già detto, nei reati di abuso di atti di ufficio e falso, senza considerare tuttavia che le specifiche contestazioni mosse al ricorrente nulla avevano a che fare con la "costruzione" creata nell'articolo stesso e riportata come frutto dell'assetto accusatorio della Pubblica Accusa.
In conclusione secondo il ricorrente i giudici di rinvio avrebbero errato nel ritenere sussistente l'esimente del diritto di critica nel momento in cui si era accertato, con chiarezza, che erano stati enunciati, quali aspetti della vicenda processuale che coinvolgeva il AN, dei fatti specifici che con la vicenda processuale nulla avevano a che vedere (la mafia, la massoneria, il collegamento tra mafia massoneria e medici, la formazione di un comitato di affari tra essi al fine del dirottamento dei pazienti, la figura di istigatore di AN nei confronti di questo comitato).
Con riferimento poi alla posizione del LI G. da parte del ricorrente vengono prospettate le stesse argomentazioni sopra riferite, in considerazione del rilievo che la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento danni è stata ritenuta dai giudici di appello come un'automatica conseguenza dell'assoluzione del LO. Il ricorso è infondato.
Ritiene infatti il collegio che la decisione impugnata sfugga alle censure prospettate dal ricorrente e sia quindi da confermare, essendo la corte territoriale pervenuta alla dichiarazione di non punibilità del LO, in base ad un percorso argomentativo assolutamente logico e coerente e rispettoso dei principi di diritto indicati nella sentenza di annullamento, senza incorrere in alcuna violazione delle norme sostanziali applicate (artt. 595 e 51 c.p.). Al riguardo occorre evidenziare, in primo luogo, che nel rispetto del principio di diritto secondo cui il giudice di rinvio doveva "procedere a nuovo esame della fattispecie valutando complessivamente l'intero articolo ed in particolare verificando se, per effetto dell'esposizione e/o posizionamento di determinate parti del medesimo, anche quelle che non fanno il nome del AN non siano da interpretarsi come a costui riferibili;
accertare il carattere offensivo o meno di tutte le espressioni contenute in tale articolo, singolarmente nonché globalmente considerate ed in caso positivo verificare la ricorrenza degli estremi del diritto di cronaca (verità, continenza, non sussistendo all'evidenza dubbi sull'interesse sociale all'argomento)" la corte territoriale ha correttamente ritenuto che la valutazione della responsabilità del LO andava effettuata, intanto, con riferimento alle espressioni utilizzate dall'imputato in sede di conferenza stampa e non certamente in base alla "costruzione espositiva" effettuata dal giornalista che aveva firmato l'articolo, ovvero alla titolazione ed alla veste grafica e "posizione" attribuita al predetto articolo. Del tutto logica ed adeguata deve ritenersi, in particolare, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello, con ciò disattendendo quanto in contrario affermato dal tribunale, hanno evidenziato come il LO, portavoce di un'organizzazione sindacale operante nel settore sanitario, nel riferire in sede di conferenza stampa il fatto storico dell'avvenuto rinvio a giudizio del AN dinanzi al tribunale di Palermo, notizia in sè idonea a compromettere la reputazione del ricorrente, non avesse comunque travalicato i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica. In particolare i giudici di appello, pur condividendo il giudizio espresso dal tribunale di "offensività" del testo dell'articolo di cui trattasi nei confronti del SA ma anche degli altri soggetti citati, la cui reputazione veniva evidentemente a subire "un'onta" dall'essere indicati come protagonisti di vicende di malasanità che nella cronaca giudiziaria era limitata al rinvio a giudizio, ritenevano tuttavia criticabile il restringimento della valutazione di quanto dichiarato dall'imputato nei soli limiti del diritto di cronaca, non avendo i primi giudici colto che la conferenza stampa, prendendo spunto dal fatto di cronaca, perseguiva tuttavia anche finalità di "denuncia sodale di ipotesi di malaffare" e di evidenziazione di un "impegno del sindacato per il rispetto delle regole, teso a provare nel processo gli esatti contorni del fenomeno che potevano essere non circoscritti alla regione Sicilia, il tutto nel ruolo riconosciuto con l'ammissione della costituzione di parte civile". Orbene, tale considerazione dei giudici di appello volta a sostenere che le dichiarazioni del LO rientravano nell'esercizio di un diritto di cronaca e di critica, lungi dal configurarsi come un'affermazione apodittica, viene ricollegata, in motivazione, al rilievo in fatto, che non poteva ritenersi in alcun modo accertato processualmente che la circostanza, pure riferita dal LO in sede di conferenza stampa, che il AN fosse proprietario di cliniche private oltre che a Palermo anche a Ravenna, Bergamo, Milano, Torino e Firenze, fosse collegata, anche temporalmente, all'enunciazione, contenuta nell'articolo, dell'intento del sindacato di accertare se l'episodio travalicasse i confini della Sicilia, attesa anche la circostanza, riferita dall'imputato e non smentita da alcuna evidenza processuale, che tale informazione fu fornita in risposta a domande di giornalisti che chiedevano indicazioni sulla persona del SI e non già quale elemento confermativo di quello che costituiva ancora solo un tema investigativo da verificare, sicché ogni eventuale rapporto di consequenzialità tra la titolarità di cliniche private in altre città ed il proposito del sindacato di far emergere gli esatti confini territoriali della vicenda oggetto del procedimento penale, dovevano attribuirsi al giornalista autore dell'articolo, per altro già assolto con sentenza passata in giudicato.
In conclusione la Corte, per quanto ancora interessa in questa sede, nell'escludere che le dichiarazioni del LO intendessero maliziosamente screditare la reputazione del SI, aveva ritenuto che le stesse, erano invece dirette, per un verso, a criticare l'operato di personaggi pubblici, quali il direttore e l'aiuto primario di un ospedale pubblico palermitano (il Civico), e, per altro verso a "fare informazione" sulla gestione delle strutture sanitarie pubbliche con esposizione di dati oggettivi riguardanti non solo i termini del rinvio a giudizio ma anche dei dati numerici relativi agli interventi eseguiti presso cliniche private a Palermo ed altre città (Roma, Milano, Firenze), e per altro verso a commentare criticamente l'intrecciarsi dell'operato di soggetti associabili a fatti di mafia in base a dati di cronaca (essendo il direttore del Civico, Beppe Lima, fratello di Lima Salvo) ed alla massoneria (essendo l'aiuto primario Gran maestro di una loggia massonica coperta) nonché ad illustrare alla stampa, come, secondo l'accusa, gli operatori salutari indagati nel processo palermitano, avrebbero agito come "comitato di affari" (termine questo mutuato dal rappresentante dell'accusa nel processo palermitano) dirottando dei pazienti dal Civico verso le cliniche private ed in particolare quella denominata "Villa Eleonora" di proprietà del AN, indicato effettivamente nel capo d'imputazione l'istigatore di tale condotta, costituissero esercizio del diritto di critica e perciò, come tali, non punibili.
Orbene, evidenziata la coerenza logica di tali argomentazioni, che risultano per altro in linea con un consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nella espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (si veda Cass. sez. 5^, 16 aprile - 3 luglio 1993, n. 6493, ric. Pandolfo), è agevole rilevare come le argomentazioni svolte in ricorso si risolvono nel prospettare una diversa valutazione degli elementi fattuali della vicenda di cui trattasi, che esula dai poteri di questo collegio.
Quanto poi alla richiesta di annullamento della decisione impugnata relativamente al rigetto della pretesa risarcitoria proposta nei confronti del LI G., il collegio deve rilevare come anche la motivazione sul punto risulti adeguata e coerente sul piano logico, avendo la corte territoriale ritenuto che nessun addebito di omesso controllo potesse fondatamente muoversi al direttore del quotidiano bolognese, dal momento che l'articolo si era limitato a fornire un resoconto della conferenza stampa sostanzialmente corretto, come evidenziato anche dall'assoluzione del suo estensore, e che il diritto di informazione per vicende di tale rilevanza consentiva la pubblicazione della notizia, che seppure nociva per il Sansovini, risultava comunque correttamente data.
Dal rigetto del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta a ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007