Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
Il termine per la richiesta di convalida dell'arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell'arrestato e non da quello di redazione del relativo verbale, ma dal suo computo vanno esclusi i tempi tecnici di accertamento dell'identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi e sono esplicitamente previsti dall'art. 6, comma quarto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle leggi sull'immigrazione). (Fattispecie in tema di reingresso nel territorio dello Stato dopo espulsione, in cui l'arresto era avvenuto il 25 settembre 2009 e la richiesta di convalida il 28 settembre successivo).
Commentario • 1
- 1. Fermo di PG: requisiti e termine di convalida (Cassazione. 46773/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 23686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23686 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1707
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 40477/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI AVEZZANO, nei confronti di:
1) AK EL N. IL 01/01/1975;
avverso l'ordinanza n. 686/2009 TRIBUNALE di AVEZZANO, del 30/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. D'Ambrosio chiedeva l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Avezzano, non convalidava l'arresto eseguito nei confronti di IR DE per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, in quanto risultava che l'indagato era stato fermato il 25/9/2009 mentre la richiesta di convalida era stata presentata il 28 dello stesso mese;
a nulla valeva che il verbale di arresto fosse stato redatto il 26 in quanto valeva la data nella quale era stato privato della libertà; inoltre era anche trascorsa la flagranza essendo passate oltre 24 ore dal fatto.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.M. rilevando che il termine utile per richiedere la convalida dell'arresto decorreva dal momento della redazione del verbale e non dal momento nel quale era stato eseguito il fermo amministrativo dell'indagato necessario per svolgere accertamenti sulla sua identità; inoltre per tale tipo di reati è sempre previsto l'arresto anche fuori dalla flagranza del reato.
Presentava una memoria l'indagato rilevando che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che il termine utile per la convalida decorreva dal momento della privazione della libertà personale. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che il termine per richiedere la convalida dell'arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell'indagato, facendo però salvi i tempi tecnici di accertamento dell'identità del soggetto che in caso di cittadini extracomunitari sono particolarmente complessi e sono esplicitamente previsti dalla legge ai sensi dell'art. 6, comma 4, stessa legge (Sez. 1, 13 novembre 2008 n. 43718, rv. 242099; Sez. 1, 6 maggio 2009 n. 21680, rv. 243811). Ne consegue che nel caso di specie deve trovare applicazione questo secondo orientamento e pertanto la convalida dell'arresto deve ritenersi presentata in termini. Il provvedimento impugnato non ha evidenziato altri vizi inerenti ai presupposti per la convalida e, pertanto, tali elementi debbono ritenersi sussistenti;
la norma tra l'altro prevede che l'arresto debba avvenire anche fuori dalla flagranza.
Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio poiché il ricorso ha ad oggetto una fase processuale definitivamente perenta ed è finalizzato a definire la correttezza dell'operato della P.G., mentre il rinvio solleciterebbe solo una pronuncia formale priva di effetti giuridici (Sez. 6, 28 settembre 2007, n. 37099, rv. 237192; Sez. 1, 20 settembre 2007 n. 36236, rv. 237687).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010