Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito). (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego della convalida dell'arresto che aveva compiuto pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della versione dei fatti rappresentata dall'indagato, anche giungendo a ritenere non perfezionato, in ragione di tali giustificazioni, l'elemento soggettivo del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2015, n. 8341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8341 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/02/2015
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 272
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 26561/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VASTO;
nei confronti di:
AH IM N. IL 09/01/1990;
avverso l'ordinanza n. 156/2014 GIP TRIBUNALE di VASTO, del 25/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il P.M. presso il Tribunale di Vasto ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 marzo 2014 con la quale il G.i.p. presso il medesimo Tribunale non ha convalidato l'arresto in flagranza di MA IM, avvenuto il 24 marzo 2014 per il reato di cui all'art. 337 c.p., per aver usato violenza e minaccia al fine di opporsi all'operato degli Agenti ed Ufficiali di P.G. in servizio presso la Polizia stradale di Vasto sud, che provvedevano al compimento di atti del loro ufficio, ed in particolare al suo fotosegnalamento. Con la medesima ordinanza, inoltre, il G.i.p. ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare custodiale e ha disposto l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra causa.
2. Il ricorrente ha dedotto, al riguardo, la violazione dell'art. 391 c.p.p., comma 4 e art. 381 c.p.p., poiché l'ordinanza impugnata non si è concentrata sui presupposti di legittimità dell'operato della P.G., ma ha preso in esame la versione difensiva fornita dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, negando il perfezionamento dell'elemento soggettivo dell'ipotizzata fattispecie di reato e soffermandosi su una serie di circostanze, oggettive e soggettive, che possono essere oggetto di valutazione esclusivamente nel giudizio di merito sulla responsabilità penale dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. Secondo una costante linea interpretativa di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6^, n. 48471 del 28/11/2013, dep. 04/12/2013, Rv. 258230; Sez. 6^, n. 25625 del 12/04/2012, dep. 02/07/2012, Rv. 253022), in sede di convalida dell'arresto, il Giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della Polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare la gravita indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito).
A tale quadro di principii non si è uniformata l'ordinanza impugnata, nella cui motivazione il G.i.p., anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di merito, non solo valorizzando circostanze inerenti alla credibilità della versione dei fatti rappresentata dall'indagato riguardo ai motivi per cui egli ha rifiutato di sottoporsi alla necessaria forma di identificazione tramite fotosegnalamento, ma ritenendo addirittura, sulla base di tali giustificazioni, non perfezionato l'elemento soggettivo della ipotizzata fattispecie di reato relativamente agli atti di resistenza ed autolesionismo evidenziati dagli Agenti di P.G. operanti al momento del suo arresto in flagranza.
Al riguardo, tuttavia, deve rammentarsi, alla luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 10878 del 18/11/2009, dep. 19/03/2010, Rv. 246675), che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ben può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale.
3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della Polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015