Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Il termine per la richiesta di convalida dell'arresto decorre dal momento in cui l'interessato è rimasto a disposizione dell'autorità di sicurezza procedente e non da quello annotato sul verbale, ma dal suo computo vanno esclusi i tempi necessari per gli accertamenti dell'identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi.
Commentario • 1
- 1. Fermo di PG: requisiti e termine di convalida (Cassazione. 46773/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2013, n. 28987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28987 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 949
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 5850/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Pistoia;
avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Pistoia del 18/08/2012;
nel procedimento a carico di:
1. AN GU, nato in [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Pistoia con ordinanza del 18/08/2012 ha negato la convalida dell'arresto di AN GU in quanto la comparizione dell'interessato è stata disposta oltre il termine di quarantotto ore dalla privazione della libertà.
Nel proposto ricorso il P.M. presso quel Tribunale deduce erronea applicazione dell'art. 558 c.p.p., per non essere stato scomputato, al fine del calcolo del termine complessivo, l'arco temporale nel corso del quale si è svolta l'effettiva attività di identificazione dell'interessato, azione funzionalmente antecedente l'arresto. Nella specie, per la qualità della persona sottoposta alla misura, cittadino extracomunitario privo di documenti in corso di validità, oltre che per l'azione di contrasto dallo stesso opposta, tale necessaria attività si era snodata per un arco temporale più ampio del consueto, e ciò avrebbe imposto la sottrazione del tempo intercorrente tra l'inizio dell'attività di controllo e l'effettivo momento dell'arresto, che avrebbe permesso di accertare la tempestività della comparizione funzionale alla convalida. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'esame degli atti ha consentito di accertare che l'azione di controllo, iniziata oltre le 23 del 15/08/2012, si è protratta per tutta la notte, a seguito dell'opposizione realizzata dal controllato, finalizzata a circoscrivere l'azione di verifica da parte degli agenti su quanto da questi commerciato in strada, impedendo prima la perquisizione personale, poi quella del veicolo e dell'abitazione, accampando una serie di pretesti, non ultimo un malore che aveva imposto l'intervento dell'ambulanza, con successivo rifiuto dell'interessato di sottoporsi a controllo sanitario. Solo successivamente gli agenti furono in grado di svolgere gli accertamenti di p.g. conseguenti alla verifica del possesso da parte dell'interessato di merci con segni contraffatti, oltre che di accertare che l'interessato non era titolare di permesso di soggiorno, in quanto gliene era stato negato il rinnovo, con provvedimento amministrativo mai notificato per impossibilità del reperimento dell'interessato.
Risulta in fatto che il verbale di identificazione venne redatto alle ore 10 del 16/8, mentre il verbale di arresto reca l'annotazione delle ore 16 del medesimo giorno.
3. Ciò premesso in fatto, se deve ribadirsi che al fine di accertate il rispetto del termine massimo previsto dalla legge per rendere legittima la richiesta di convalida dell'arresto non deve farsi riferimento alla data annotata sul verbale, ma si deve accertare nel concreto il tempo entro il quale l'interessato è rimasto, senza giustificazione, a disposizione dell'autorità di sicurezza procedente, non può negarsi che nel caso di specie, sulla base di quanto ricostruito, gli accertamenti svolti dagli agenti almeno fino all'obbligatoria identificazione, è stata svolta senza ritenere con la forza l'interessato, ma solo impedendogli di allontanarsi per eseguire i controlli, personali e domiciliari richiesti dall'attività di indagine, per i reati che hanno successivamente legittimato l'arresto facoltativo, oltre che per accertare la sua regolare presenza nel territorio, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.
6. Come del resto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nel computo dei termini devono escludersi quelli funzionali all'identificazione, che nel caso di cittadini extra UE sono imposti dalla legge e particolarmente complessi (Cass. 6^ sez. penale rgn 5850/2013 Sez. 1^, 13 novembre 2008 n. 43718, rv. 242099; Sez. 1^, 6 maggio 2009 n. 21680, rv. 243811). Pur volendo ragionevolmente ipotizzare che, nell'arco temporale successivo a tale attività, e fino alla materiale redazione del verbale di arresto si sia di fatto verificato il trattenimento forzoso dell'interessato, finalizzato esclusivamente alla formalizzazione di un arresto nei fatti già in atto, si deve rilevare che i tempi di esecuzione della pregressa attività di pg, funzionale agli accertamenti richiamati, non possono incidere nel calcolo temporale. Ne consegue che le quarantotto ore debbano decorrere dal momento successivo alla redazione del verbale di identificazione, che ha segnato la fase finale degli adempimenti funzionali all'accertamento, di talché alle ore 9 del 18/8/2012 non potevano considerarsi decorse le quarantotto ore previste dalla legge quale termine massimo per la convalida.
4. L'accertamento richiamato impone l'annullamento del provvedimento impugnato;
essendo mancato il doveroso momento valutativo riguardante l'accertamento degli elementi di merito legittimanti l'arresto disposto, si devono rinviare gli atti al Tribunale di Pistola, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Pistoia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013