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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
CO NC, Relatore
FRATINI MASSIMO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030201030 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.3.2025 la srl Ricorrente_1 srl assistita come in atti, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe relativo all'anno d'imposta 2019, con il quale l' Agenzia delle Entrate di Arezzo ha considerato indetraibile l'Iva per Euro 216.574,94 (Euro 984.431,52 x 22%) " relativa ad acquisti effettuati da 3 società cartiere che una volta incassata l'Iva dalla società Ricorrente_1 srl non l'hanno versata all'erario". Pertanto a società ricorrente dopo aver versato l'imposta l' avrebbe detratta illegittimamente l'IVAin quanto riferita ad operazioni soggettivamente inesistenti per un valore comprensivo di Euro 110.284,00, per acquisti effettuati per Euro 984.431,52. Nello specifico,secondo l'Amministrazione Finanziaria, le Società società
3 S.r.l.s., Società_2 S.r.l.s. e Società_1 S.r.l.s. (Società con le quali la Ricorrente_1 S.r.l. ha avuto nel 2019, rapporti commerciali effettuando acquisti di beni destinati alla rivendita), avevano" le caratteristiche delle c.d. “cartiere”, con evidente negligenza e partecipazione alla frode fiscale da parte della società ricorrente che,nel ricorso eccepisce:"nullità dell'avviso di accertamento in quanto l'Amministrazione non avrebbe provato la consapevolezza della Ricorrente_1 srl della frode Iva intervenuta, mentre la stessa è in grado di dimostrare di aver agito in buona fede;
2. rilevanza nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione con formula piena nei confronti di Rappresentante_1 e Nominativo_1 vertente sugli stessi fatti. In via subordinata, chiede di disapplicare le sanzioni per assenza di responsabilità in capo alla contribuente per le operazioni contestate. Contestualmentge al ricorso veniva presentata istanza di sospensione cui parte ricorrente,all'udienza del 20.7.2025 rinunciava formalmente. Successivamente all'udienza del 5.12.2025 la
Corte decideva di accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette: che l'esame dei singoli motivi di ricorso può essere trattato congiuntamente in quanto riferiti esclusivamente alla presunta presenza di fatture contabilizzate dalla società Ricorrente_1 provenienti da ditte fornitrici asseritamente inesistenti;
che l'accertamento ha tratto spunto esclusivamente dalle risultanza del pvc della Guardia di Finanza e che il procedimento penale n. a carico del legale rappresentante della Ricorrente_1 instaurato per violazione degli art. 2 LEGGE 74/2000 si è concluso con sentenza definitiva del 16/1/2025pronunciata dal GIP del Tribunale di Arezzo a seguito di giudizio abbreviato. Ed è appunto nell'ambito di questo procedimento che viene dettagliatamente spiegata l'assenza di qualsiasi consapevolezza da parte della società sul mancato versamento dell'IVA da parte della società 3 Società_2 e della Società_1. Ed invero risulta che le predette societa,alle quali sono stati effettuati i pagamenti ,svolgevano legalmente e realmente l'attività in veste di intermediarie tant'è che le forniture provenivano dall'estero e venivano consegnate direttamente alla Ricorrente_1. Nel dettaglio esplicative sono le motivazioni della sentenza citata (che nella fattisprecie non può non avere valenza logica oltre che giuridica) l' laddove vengono dettagliatamente esaminati e valutati i supporti probatori utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria a fondamento della pretesa impositiva . Ad ogni buon conto le motivazioni del provvedimento giudiziale definitivo,vengono in parte riportate : " ....la reale operatività sul mercato della Società_1 S.r.l.s.," -si evince dalle dichiarazioni del teste Nominativo_2-".....quest'ultimo ben spiegava il funzionamento di quel mercato. Dall'estero il pellet era consegnato direttamente all'acquirente finale e ciò anche in presenza dell'intermediario; per questo motivo, le società non avevano bisogno di sedi effettive per il deposito merce. Perché il deposito non eraun servizio offerto né contrattualizzato. Tale affermazione rende quindi meno sospetto il fatto che negli indirizzi delle rispettive sedi legali operative non siano stati trovati locali specificamente adibiti allo svolgimento di attività. E ciò troverebbe conferma anche - rendendo credibile quanto affermato da Nominativo_3 - nelle dichiarazioni rese da Nominativo_4
. Lo stesso Nominativo_5 precisava di non poter consegnare i documenti di trasporto della Società_2 s.r.l. poichè le consegne erano effettuate direttamente alla Ricorrente_1Is.r.l. Nominativo_6 affermava implicitamente il reale svolgimento di attività presso la Società_1 al momento della cessione a PAPESSO. Vi sono poi le dichiarazioni rese da Ricorrente_1(pagg. 908 - 913) che ricordava di aver visto PAPESSO poiché quest'ultimo si era presentato presso la sede della Ricorrente_1 s.r.l. e di aver avuto molti contatti telefonici con Nominativo_3. Ma non solo. Quanto alla Società_2, egli ricordava di aver avuto sempre rapporti con Nominativo_6 che gli proponeva (o al quale ordinava) i carichi di pellet. Infine, aggiungeva: "preciso che nella maggior parte dei casi preferivamo organizzare il trasporto noi stessi;
ciò per essere sicuri di prendere la merce e tra l'altro in minore tempo. Preciso inoltre che per ricercare il trasportatore utilizzavo un portale chiamato TIMOCOM.
Considerate le dichiarazioni di Nominativo_2 - coincidenti nel contenuto e rese da chi è estraneo al Proc. N. 915/2023 R.G.N.R. -n. 176/2025 GIP (stralciato dal n. 2934/2024 G.I.P.) reato è evidente che Ricorrente_1 sia da considerare credibile, con ciò rafforzandoanche la posizione di Nominativo_3.Da non sottovalutare due ulteriori elementi: in primo luogo, Ricorrente_1 aveva effettuato anche le visure sulla piattaforma CREDIT SAFE, per essere certo che non vi fosseroirregolarità (pag. 37 del P.m.); in secondo luogo, tutti i pagamenti avvenivano con modalitàtracciabili e ogni scambio era documentato da mail. Tale atteggiamento mal si concilia conl'intento fraudolento. Anche perché, a ben vedere, gli accertamenti sui conti correnti delleintermediarie evidenziavano prelievi di denaro contante, ma non è stata mai rappresentata un'incapienza o una perfetta equivalenza di importo nei passaggi di denaro (sempre tracciabili)
Ricorrente_1/ Intermediari e intermediari / società estere. Anche l'acquisto a prezzi inferiori non era continuativo. Ciò risulta non solo dal numero di operazioni evidenziate, in tal senso, dalla Guardia di Finanza, ma anche dalla produzione documentale effettuata per la Nominativo_1 s.r.l. che evidenziava una sostanziale parità di prezzo (si fa riferimento alle fatture prodotte all'udienza del 26.11.2024, dove si evidenzianoprezzi di acquisto praticati da società estranee al processo penale, sostanzialmente sovrapponibili a quelli praticate dalle interposte nei medesimi periodi). Quanto poi alla posizione di società, il Difensore forniva la prova documentale dell'esistenza di una autonomia gestionale e finanziaria della società che non risulta smentita dagli atti di indagine. Proprio la lettura degli atti di indagine rende le contestazioni fumose, dai contorni non ben delineati, oltre a non emergere mai alcun intervento nelle contestate relazioni commerciali di Rappresentante_1 - dubbi ulteriormente alimentati dalle produzioni effettuate dalle Difese. ." Inoltre non v'è chi non veda come pure nel dare atto di contrasti interpretativi e giurisprudenziali sulla rilevanza degli esiti del giudizio penale e della conseguente pronuncia nell'ambito tributario il contenuto della sentenza non può nrella fattispecie essere da questo giudice. Tuttavia si ritiene giustificata la compensazione delle spese del processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
CO NC, Relatore
FRATINI MASSIMO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030201030 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.3.2025 la srl Ricorrente_1 srl assistita come in atti, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe relativo all'anno d'imposta 2019, con il quale l' Agenzia delle Entrate di Arezzo ha considerato indetraibile l'Iva per Euro 216.574,94 (Euro 984.431,52 x 22%) " relativa ad acquisti effettuati da 3 società cartiere che una volta incassata l'Iva dalla società Ricorrente_1 srl non l'hanno versata all'erario". Pertanto a società ricorrente dopo aver versato l'imposta l' avrebbe detratta illegittimamente l'IVAin quanto riferita ad operazioni soggettivamente inesistenti per un valore comprensivo di Euro 110.284,00, per acquisti effettuati per Euro 984.431,52. Nello specifico,secondo l'Amministrazione Finanziaria, le Società società
3 S.r.l.s., Società_2 S.r.l.s. e Società_1 S.r.l.s. (Società con le quali la Ricorrente_1 S.r.l. ha avuto nel 2019, rapporti commerciali effettuando acquisti di beni destinati alla rivendita), avevano" le caratteristiche delle c.d. “cartiere”, con evidente negligenza e partecipazione alla frode fiscale da parte della società ricorrente che,nel ricorso eccepisce:"nullità dell'avviso di accertamento in quanto l'Amministrazione non avrebbe provato la consapevolezza della Ricorrente_1 srl della frode Iva intervenuta, mentre la stessa è in grado di dimostrare di aver agito in buona fede;
2. rilevanza nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione con formula piena nei confronti di Rappresentante_1 e Nominativo_1 vertente sugli stessi fatti. In via subordinata, chiede di disapplicare le sanzioni per assenza di responsabilità in capo alla contribuente per le operazioni contestate. Contestualmentge al ricorso veniva presentata istanza di sospensione cui parte ricorrente,all'udienza del 20.7.2025 rinunciava formalmente. Successivamente all'udienza del 5.12.2025 la
Corte decideva di accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette: che l'esame dei singoli motivi di ricorso può essere trattato congiuntamente in quanto riferiti esclusivamente alla presunta presenza di fatture contabilizzate dalla società Ricorrente_1 provenienti da ditte fornitrici asseritamente inesistenti;
che l'accertamento ha tratto spunto esclusivamente dalle risultanza del pvc della Guardia di Finanza e che il procedimento penale n. a carico del legale rappresentante della Ricorrente_1 instaurato per violazione degli art. 2 LEGGE 74/2000 si è concluso con sentenza definitiva del 16/1/2025pronunciata dal GIP del Tribunale di Arezzo a seguito di giudizio abbreviato. Ed è appunto nell'ambito di questo procedimento che viene dettagliatamente spiegata l'assenza di qualsiasi consapevolezza da parte della società sul mancato versamento dell'IVA da parte della società 3 Società_2 e della Società_1. Ed invero risulta che le predette societa,alle quali sono stati effettuati i pagamenti ,svolgevano legalmente e realmente l'attività in veste di intermediarie tant'è che le forniture provenivano dall'estero e venivano consegnate direttamente alla Ricorrente_1. Nel dettaglio esplicative sono le motivazioni della sentenza citata (che nella fattisprecie non può non avere valenza logica oltre che giuridica) l' laddove vengono dettagliatamente esaminati e valutati i supporti probatori utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria a fondamento della pretesa impositiva . Ad ogni buon conto le motivazioni del provvedimento giudiziale definitivo,vengono in parte riportate : " ....la reale operatività sul mercato della Società_1 S.r.l.s.," -si evince dalle dichiarazioni del teste Nominativo_2-".....quest'ultimo ben spiegava il funzionamento di quel mercato. Dall'estero il pellet era consegnato direttamente all'acquirente finale e ciò anche in presenza dell'intermediario; per questo motivo, le società non avevano bisogno di sedi effettive per il deposito merce. Perché il deposito non eraun servizio offerto né contrattualizzato. Tale affermazione rende quindi meno sospetto il fatto che negli indirizzi delle rispettive sedi legali operative non siano stati trovati locali specificamente adibiti allo svolgimento di attività. E ciò troverebbe conferma anche - rendendo credibile quanto affermato da Nominativo_3 - nelle dichiarazioni rese da Nominativo_4
. Lo stesso Nominativo_5 precisava di non poter consegnare i documenti di trasporto della Società_2 s.r.l. poichè le consegne erano effettuate direttamente alla Ricorrente_1Is.r.l. Nominativo_6 affermava implicitamente il reale svolgimento di attività presso la Società_1 al momento della cessione a PAPESSO. Vi sono poi le dichiarazioni rese da Ricorrente_1(pagg. 908 - 913) che ricordava di aver visto PAPESSO poiché quest'ultimo si era presentato presso la sede della Ricorrente_1 s.r.l. e di aver avuto molti contatti telefonici con Nominativo_3. Ma non solo. Quanto alla Società_2, egli ricordava di aver avuto sempre rapporti con Nominativo_6 che gli proponeva (o al quale ordinava) i carichi di pellet. Infine, aggiungeva: "preciso che nella maggior parte dei casi preferivamo organizzare il trasporto noi stessi;
ciò per essere sicuri di prendere la merce e tra l'altro in minore tempo. Preciso inoltre che per ricercare il trasportatore utilizzavo un portale chiamato TIMOCOM.
Considerate le dichiarazioni di Nominativo_2 - coincidenti nel contenuto e rese da chi è estraneo al Proc. N. 915/2023 R.G.N.R. -n. 176/2025 GIP (stralciato dal n. 2934/2024 G.I.P.) reato è evidente che Ricorrente_1 sia da considerare credibile, con ciò rafforzandoanche la posizione di Nominativo_3.Da non sottovalutare due ulteriori elementi: in primo luogo, Ricorrente_1 aveva effettuato anche le visure sulla piattaforma CREDIT SAFE, per essere certo che non vi fosseroirregolarità (pag. 37 del P.m.); in secondo luogo, tutti i pagamenti avvenivano con modalitàtracciabili e ogni scambio era documentato da mail. Tale atteggiamento mal si concilia conl'intento fraudolento. Anche perché, a ben vedere, gli accertamenti sui conti correnti delleintermediarie evidenziavano prelievi di denaro contante, ma non è stata mai rappresentata un'incapienza o una perfetta equivalenza di importo nei passaggi di denaro (sempre tracciabili)
Ricorrente_1/ Intermediari e intermediari / società estere. Anche l'acquisto a prezzi inferiori non era continuativo. Ciò risulta non solo dal numero di operazioni evidenziate, in tal senso, dalla Guardia di Finanza, ma anche dalla produzione documentale effettuata per la Nominativo_1 s.r.l. che evidenziava una sostanziale parità di prezzo (si fa riferimento alle fatture prodotte all'udienza del 26.11.2024, dove si evidenzianoprezzi di acquisto praticati da società estranee al processo penale, sostanzialmente sovrapponibili a quelli praticate dalle interposte nei medesimi periodi). Quanto poi alla posizione di società, il Difensore forniva la prova documentale dell'esistenza di una autonomia gestionale e finanziaria della società che non risulta smentita dagli atti di indagine. Proprio la lettura degli atti di indagine rende le contestazioni fumose, dai contorni non ben delineati, oltre a non emergere mai alcun intervento nelle contestate relazioni commerciali di Rappresentante_1 - dubbi ulteriormente alimentati dalle produzioni effettuate dalle Difese. ." Inoltre non v'è chi non veda come pure nel dare atto di contrasti interpretativi e giurisprudenziali sulla rilevanza degli esiti del giudizio penale e della conseguente pronuncia nell'ambito tributario il contenuto della sentenza non può nrella fattispecie essere da questo giudice. Tuttavia si ritiene giustificata la compensazione delle spese del processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate