Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2001, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLI021 64 /01 Reg. Gen. N. 19239/98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON, 4460 SEZIONE 2a CIVILE REP. 680 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Rafaele CORONA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere 4 FEB. 2001 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 19239/98 proposto Oggetto: Accertamento da proprietà e rivendica. IL ST, elettivamente domiciliato in Roma, Via LIRE 3000 Caio Mario n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ettore Valenti che lo CANCELLERIA rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso, RICORRENTE CG064042
contro
IL DI, IL IN, IL BARBARA, NOBI- LI ALBERIGA, IL NA e IB CA, domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Suprema Corte di 1848/00 Cassazione, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco D'Orazi come da procura a margine del controricorso, CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1155/98 del 20.02.1998 / 08.04.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.11.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Ettore Valenti per il ricorrente. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dome- nico lannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 13.02.1991, ST NO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti i germani DI, IN, AR, BE, TI e TI NO nonchè Do- menica IB e, premesso che con atto notaio Gianfelice del 27.3.1969 erano stati divisi i beni ereditari e che aveva ri- scontrato di godere "meno di quanto" gli era stato assegnato, chiedeva all'adito Tribunale di accertare i beni di sua spettan- M za in base ai titoli (atto notaio Gianfelice e allegato fraziona- mento) e se i beni materialmente assegnatigli e di cui godeva corrispondevano o non ai titoli;
in caso negativo ordinare a chi li possedeva di restituirglieli. Si costituivano i convenuti (ad eccezione di TI No- bili) i quali rilevavano, in via preliminare, la genericità e l' in- 2 determinatezza della domanda, con conseguente impossibilità di qualificare giuridicamente l'azione proposta;
nel merito de- ducevano l'infondatezza della pretesa. Istruita la causa anche mediante c.t.u., il Tribunale respin- geva la domanda. Su impugnazione di ST NO, la Corte d'appello di Ro- ma, con sentenza n. 1155/98 del 20.02.1998 / 08.04.1998, dopo aver dato atto del passaggio in giudicato della decisione del Tribunale nei confronti del convenuto contumace Seba- stiano NO, non citato in appello, osservava che, contraria- mente all'assunto dell'appellante ST NO, la sua domanda era stata respinta dal giudice di primo grado soprattutto per- ché sfornita di qualsiasi prova e non per la sua, pur manife- sta, indeterminatezza. Confermava, quindi, la decisione del Tribunale ritenendo infondata l'impugnazione, che veniva con- siderata inoltre affetta da manifesta inammissibilità perché priva di specifica domanda. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ST NO in base a un solo motivo, illustrato da memoria. DI, IN, AR, BE e TI NO e Dome- nica IB hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con motivo unico il ricorrente, deducendo violazione dell' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 61, 62, 191 e 3 segg., 195 c.p.c., nonché difetto di motivazione, censura l' im- pugnata sentenza per non aver disposto il rinnovo della perizia e per non aver considerato che il c.t.u. aveva risposto soltanto ad uno dei due quesiti che gli erano stati posti. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto l' accertamento peritale illegittimo, che, invece, una volta dispo- sto doveva essere completato, rilevando che non si è provve- duto neppure a sentire il c.t.u. per i chiarimenti necessari. Infine lamenta l'omessa valutazione dei documenti e sostie- ne che, in una situazione di assoluta incertezza, il vero ele- mento di prova era costituito proprio dalla c.t.u., che doveva essere completata poiché il secondo quesito mirava a stabilire se il diritto indicato nella mappa corrispondesse o non alla realtà.
1.1. La Corte dissente dal motivo di doglianza e rileva che esso è inammissibile nella parte in cui sollecita una rivaluta- zione (ancorché espressa in termini negativi per assenza) delle prove ovvero lamenta l'omessa considerazione di documenti non specificamente indicati né dedotti come decisivi;
ed è in- fondato nella parte in cui assume che l'indeterminatezza della domanda poteva essere emendata solo tramite consulenza tecnica d'ufficio, osservando che questa (che non è mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione, sotto il profilo tecni- co-scientifico,dei dati già acquisiti) non può supplire alle ca- 4 renze di parte attrice che ha l'onere di provare adeguatamente la propria domanda, la cui formulazione deve contenere gli elementi e i requisiti richiesti dall'art. 163 c.p.c.- 1.2. L'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio non sta a significare esonero dall'onere probatorio gravante sulla parte;
mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, 290000 incensurabile in sede di legittimità solo che ne dia adeguata giustificazione, disporre o non un supplemento di perizia (an- che ai fini della completezza dell'incarico) ovvero l'audizione del c.t.u. a chiarimenti.
1.3. L'impugnata sentenza ne ha ritenuto l'inutilità con adeguata motivazione allorché ha osservato che era risultata la mancanza di “tracce e delimitazione” dei beni nell'effettivo possesso dell'attore: mancanza che non consentiva di verifica- . p re l'asserita non rispondenza con il titolo. Il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente e r i i ( al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1 0 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- 0 2 E R B E E mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L F L E complessive £...81800 4 C 1 oltre £.
3.000.000 per onorario. N 3 A C L I Così deciso in Roma il 15 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antrino Elefante Схастии Сам тя 5 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri