Sentenza 16 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC RD NA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO GIORDANO SPINELLI, difesa dall'avvocato STEFANO PANTEZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RD AR, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE MELLINI 20, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO CASTELLANI, difesa dall'avvocato ALDA RIMER PONTARA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 237/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 17/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica i udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'8 ottobre 1998 MA AR proponeva appello avverso le sentenze nn. 665/95 e 504/98 emesse dal tribunale di Trento relativamente alla domanda già avanzata dalla sua dante causa, AL AR, successivamente deceduta, nei confronti di NA UC, che quindi conveniva in giudizio, e premesso:
che il contratto di rendita vitalizia già stipulato dall'appellata con l'anziana e malata congiunta era del tutto privo di alea;
che l' AL aveva addirittura 89 anni allorquando si era indotta a sottoscrivere il relativo atto in data 7 luglio 1987, e col quale aveva ceduto la proprietà di un terreno e fabbricato alla odierna ricorrente, la quale si era impegnata a corrispondere il vitalizio nella misura di L. 400.000 al mese, ovvero per equivalente a prestarle l'assistenza materiale e sanitaria necessaria per il resto della sua vita;
che il tribunale aveva rigettato la sua domanda, intesa ad ottenere declaratoria di nullità del contratto per mancanza della causa, costituita dall'alea;
che tale decisione fosse erronea, in quanto il valore del bene era di molto superiore a quanto la vitaliziata avesse potuto ricevere a cagione della sua età molto avanzata, e delle condizioni di salute molto precarie, tanto che era stata ricoverata in ospedale parecchie volte, ed era stata dimessa addirittura appena qualche giorno prima della stipula della rendita vitalizia;
che in particolare l' AL era affetta da scompenso cardiaco e vasculopatia sclerotica con broncopatia acessuale e sub-occlusione intestinale;
tutto ciò premesso AR chiedeva che la Corte di appello della stessa sede dichiarasse la nullità del contratto in questione per cadenza del necessario requisito dell'alea, e in subordine lo annullasse per errore della vitaliziata dovuto al vizio di mente connesso ai gravi disturbi cerebrali, di cui ella era affetta. L'appellata si costituiva eccependo l'infondatezza degli assunti addotti da controparte, e in particolare ribadiva la sussistenza dell'alea per lo stato di fatiscenza del fabbricato cedutole, ed inoltre contestava il dedotto stato di deficienza psichica in cui la vitaliziata versasse all'epoca della stipula del vitalizio. Con sentenza del 16 maggio 2000 la corte di appello della sessa sede, in accoglimento dell'appello, dichiarava la nullità del contratto in questione, osservando che la causa, costituita dall'alea, era del tutto carente, atteso che allorquando la vitaliziata si era indotta alla sua stipula, era affetta da gravi patologie, tanto che era stata ricoverata più volte in ospedale, e ne era uscita solo da qualche giorno;
era molto avanti negli anni, e cioè ne aveva 89; il valore dell'immobile, ancorché privo di manutenzione, tuttavia era molto più elevato di quello dichiarato, e la rendita era del tutto esigua rispetto a quella che sarebbe stata congrua ai fini della sussistenza dell'alea nella posizione della vitalizzante. Inoltre poneva le spese del doppio grado a carico di quest'ultima, a favore della quale disponeva il rimborso delle somme già versate e dell'equivalente prestato in assistenza.
Avverso tale sentenza UC ha proposto ricorso per Cassazione col quale tuttavia non ha indicato l'esposizione dei fatti della causa relativi al giudizio di prime cure, affidandolo ad un motivo. AR resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ne consegue che il gravame sarebbe inammissibile.
Con l'unico motivo - la ricorrente deduce violazione dell'art. 1872 cc, in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato che l'elemento essenziale dell'alea era insito nel contratto stipulato dalle part. Infatti AL era morta non subito, ma solo dopo due anni e tre mesi dall'atto. Inoltre le prestazioni fornite e le somme erogate erano di entità tale da costituire un'alea per la vitaliziante, ed esse non potevano essere inferiori o uguali a quelle che la durata della vita successiva della vitaliziata avrebbe comportato. Del resto si che trattava di un rudere non utilizzabile. Nè si potrebbe affermare una persona avanti negli anni, e in particolare avente un'età superiore a quella media, non possa mai stipulare una rendita vitalizia.
Tale censura è infondata. Infatti la Corte di merito ha esatta-mente messo in risalto che nel caso in esame manca il requisito essenziale dell'alea, che costituisce la causa del contratto, la cui assenza comporta la nullità di esso. E tale carenza era dovuta alle prestazioni ridotte rispetto al valore dell'immobile che, privo di manutenzione, tuttavia era passibile di valorizzazione con un adeguato intervento;
lo stato di salute della vitaliziata era molto precario, ed ella era quasi novantenne. Pertanto nessuna incertezza poteva profilarsi tra le prestazioni delle parti circa il tempo, piuttosto imminente, in cui l'anziana donna sarebbe morta. Ciò evidentemente comportava che le somme erogate e le prestazioni effettuate erano di valore decisamente inferiore a quello che si sarebbe dovuto realizzare qualora il tempo di sopravvivenza di AL fosse stato più lungo. Ma nel caso in specie ciò prevedibilmente non poteva verificarsi, per le ragioni dianzi esposte. Al riguardo questa Corte ha statuito costantemente che la rendita vitalizia ha natura di contratto aleatorio, postulando la esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea (riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età) rende nullo il contratto per difetto di causa (Cfr. SEZ. 2^ SENT. 00 117 DEL 09/01/1999). Nè la valutazione del giudice di merito è passibile di vaglio alternativo da parte della Corte di legittimità, allorquando, come nella fattispecie in esame, essa risulti sorretta da motivazione adeguata e giuridicamente corretta sotto il profilo dell'applicazione della relativa normativa (Cfr. SEZ. 2^ SENT. 0 9998 DEL 29/08/1992). Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni di legge relativamente alle spese del giudizio, che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo grado in favore della resistente, e che liquida per in complessivi euro cento/00 per esborsi, ed euro cinquecento/00 onorari, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004