Sentenza 10 luglio 1998
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In tema di revisione della condanna, il concetto di "prova nuova" va esteso anche alle prove preesistenti e non valutate, ancorché già acquisite agli atti del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/1998, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 10/07/1998
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere N. 4184
3. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere N. 10012/1998
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AM EL n. il 19.02.1958
avverso ordinanza del 16.01.1998
CORTE APPELLO di ROMA
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Lette le conclusioni del P.G. Dott. Giuseppe Veneziano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 16 gennaio 1998, la corte di appello di
Roma dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da
AM IN perché proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 c.p.p., sul rilievo che la mancata assunzione della deposizione della sorella della vittima, BR CR, non poteva essere considerata "prova nuova" ai fini della revisione.
Secondo la corte di appello, in particolare, l'espressione "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 lett. e) c.p.p. può essere intesa anche nel senso di ricomprendere elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato, e quindi non quando, come nel caso di specie, il giudice aveva già conosciuto le dichiarazioni della teste, dandone una valutazione sia pure parziale. La novità della prova, peraltro, non poteva desumersi dal fatto che la Corte di cassazione, imprimendo il carattere di definitività alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti della OL, avesse riferito nel testo della sua decisione una circostanza erronea - quella che la BR era già stata sentita dal giudice del dibattimento di primo grado, anziché dal gip durante la fase delle indagini preliminari - trattandosi di un mero errore di fatto non destinato ad incidere sulla valutazione di merito degli elementi di accusa.
Per comprendere meglio i termini della vicenda giudiziaria sottoposta all'esame di questa Corte, è opportuno riassumere in sintesi i fatti che ne costituiscono l'oggetto.
OL IN risulta essere stata condannata alla pena di anni cinque e mesi tre di reclusione per avere, in Bracciano, il 14
novembre 1982, d'accordo col convivente LA CO, ucciso
BR BA, col quale aveva avuto una relazione sentimentale durante un momento di crisi del suo rapporto col LA. La vittima era stata prima investita dall'autovettura sulla quale viaggiavano sia la OL e che il LA e poi aggredito e ucciso dal LA
con un coltello a serramanico, con l'ausilio della donna, che l'aveva colpito al capo con un ombrello.
La OL ha sempre lamentato che non sia stata assunta in dibattimento la deposizione di BR CR, sorella della vittima, che aveva dichiarato prima ai carabinieri e poi al gip il 19
marzo 1983 di aver avuto la sensazione che la OL si fosse avvicinata ai due come per dividerli, e non per aggredire l'ex amante.
Secondo la corte di appello chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della revisione, le dichiarazioni della
BR erano state valutate a suo tempo dalla corte di merito, la quale però le aveva ritenute irrilevanti, sia perché la teste si trovava a 100 metri di distanza dal luogo dei fatti, sia perché il correo-fidanzato della OL aveva reso dichiarazioni diverse e contrastanti con tali affermazioni.
II. Propone ricorso per cassazione il difensore della OL,
insistendo, con un unico articolato motivo concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione, sul fatto che la corte di appello aveva mostrato di aderire alla concezione che nega validità
all'elemento nuovo presente agli atti ancorché non valutato dal giudice. Se era vero che le dichiarazioni della BR erano state vagliate della corte di assise di primo grado, è però vero che nel giudizio di gravarne era stata richiesta inutilmente la rinnovazione del dibattimento e che nel giudizio di legittimità si era incorsi in errore, ritenendo che la BR fosse già stata sentita nel dibattimento di primo grado. Da qui la richiesta di consentire una nuova valutazione della fondatezza delle doglianze della ricorrente, essendo ravvisabile nella specie l'omessa valutazione di una circostanza probatoria presente negli atti processuali ed idonea, quanto meno, per rendere insufficienti e contraddittorie le risultanze processuali.
III. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Sul concetto di prova "nuova" in tema di revisione (art. 630
lett. c) c.p.p.), al di là della difformità di principi espressi dalle diverse sezioni di questa Suprema Corte, è stata raggiunta negli ultimi tempi una timida uniformità di orientamento, almeno per quanto concerne l'attribuzione della qualifica di prova "nuova" alla prova che non sia stata oggetto di valutazione nel precedente giudizio di cognizione: secondo questo indirizzo, il concetto di prova " nuova" ai fini della revisione va esteso anche alle prove preesistenti e non valutate, ancorché già acquisite agli atti del giudizio (Cass., Sez. V, 28 maggio 1996, Di Fabio, in Cass. pen.
mass. ann., 1997, n. 1255, 2184; Id., Sez. I, 20 gennaio 1992,
Sibilia, in Giur. it., 1992, II, c. 769; Id., Sez. VI, 17 gennaio
1991, Carrafoglia, in Arch. nuova proc. pen., 1991, p. 368).
Ben diversa è tuttavia la situazione oggetto del presente ricorso, che, proprio sulla via tracciata da questo intervento indubbiamente restrittivo della più recente giurisprudenza,
individua la novità della prova nella disamina che il giudice di merito ne abbia fatta, costituendo questo l'unico veicolo attraverso il quale, nel processo, un dato probatorio diventa noto. Il solo fatto decisivo, insomma, è che una prova, pur preesistente alla condanna, non sia stata presa in considerazione dal giudice. Il
confine tra fattispecie rilevante ai fini della revisione e situazioni estranee all'area di incidenza di tale rimedio straordinario va pertanto individuato proprio nel momento della avvenuta valutazione.
Nel caso di specie, è pacifico che sia il giudice di primo grado che quello di gravame si sono occupati ampiamente delle dichiarazioni della BR CR, formulando una precisa valutazione del loro contenuto. Nella sentenza della corte di assise di Roma si legge che le dichiarazioni della donna, che ha avuto la
"sensazione" che l'ombrello fosse in mano al LA e non alla
OL, e che osservava la scena dell'aggressione al fratello alla distanza di 100 metri, "appaiono imprecise anche perché contrastanti con le dichiarazioni dei testi presenti e con le ammissioni degli stessi imputati". La corte di assise di appello di Roma, dopo aver rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata dalla difesa della OL, ricostruisce il fatto, osservando che le eventuali discordanze su alcuni particolari emerse dalle dichiarazioni della BR e di tale GA sono "trascurabili rispetto all'economia dell'accertamento" e possono spiegarsi con la particolarità che la BR si trovava a circa 100 metri dal luogo in cui era in corso la zuffà".
Alla stregua di questi rilievi, è di tutta evidenza che l'erroneo convincimento di questa Corte che le dichiarazioni della
BR fossero state rese nel corso del dibattimento di primo grado non spostano di una virgola il tema probatorio, come ben osserva l'ordinanza impugnata che, in chiusura, fa osservare che "la frase in contestazione usata dalla Corte di cassazione nella propria sentenza oltre ad attenere a un mero fatto processuale, è inserita nel contesto della indicazione delle doglianze proposte dalla parte".
La soluzione offerta dalla difesa della OL finisce per stravolgere la natura dell'istituto della revisione, trasformandolo da mezzo straordinario di impugnazione a una mera impugnazione tardiva, che lascia aperta la via per dedurre, in ogni tempo, ciò
che nel processo è stato già acquisito e valutato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.
r i g e t t a il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998