Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
Non da luogo a nullità del giudizio immediato, per assenza di previsione di legge, l'inosservanza del termine a comparire conseguente alla tardiva notificazione del relativo decreto. (La Corte ha precisato che la conseguente riduzione del termine per la richiesta di giudizio abbreviato non ne impedisce la proposizione e che l'eventuale rigetto per intempestività della stessa è affetto da nullità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2009, n. 23559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23559 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
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23559 /0 9 Si
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Antonio Esposito - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 12.5.09 Dr. Francesco Bartolini - Consigliere R.G. N. 17884/06
Dr. Laurenza Nuzzo - Consigliere SENTENZA N.2068/90 Dr. Antonio Manna - Consigliere rel.
Dr. Giovanni Diotallevi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA AN, n. il 1°.11.51, avverso la sentenza 20.3.06 della Corte d'Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Carlo Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 20.3.06 la Corte d'Appello di Salerno confermava la condanna emessa il 5.7.05, all'esito di giudizio immediato ad iniziativa del PM, dal
Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di MA AN per i delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate ex art. 61 n. 2 c.p.
Tramite il proprio difensore la MA ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) violazione dell'art. 628 c.p., essendo emersa dalle stesse dichiarazioni della parte offesa la prova inconfutabile non già del delitto di rapina impropria, ma di quello di cui all'art. 624 bis co. 2° c.p.;
b) violazione degli artt. 456 n. 3 c.p.p. per mancato rispetto dei relativi termini, il che aveva comportato l'impossibilità per l'imputata di avvalersi
della facoltà di chiedere il rito abbreviato ex art. 458 c.p.p., doglianza che era già stata invano sollevata in entrambi i gradi di merito: lamentava, infatti, il difensore della ricorrente che la notifica del decreto di giudizio immediato - avvenuta in violazione dei termini di legge - e la subitanea trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento avevano comportato l'impossibilità di inoltrare la richiesta tanto al GIP, in quanto sarebbe stata intempestiva, quanto al giudice del dibattimento, in quanto non competente: a fronte di ciò, lamentava il ricorso, il giudice del dibattimento avrebbe dovuto quanto meno restituire gli atti all'Ufficio GIP per rimettere l'imputata nei termini e così consentirle di di esercitare la facoltà riconosciutale dall'art. 458 c.p.p.
1- Osserva la Corte che il primo motivo di doglianza è generico perché con esso il ricorrente non esamina specificamente - per confutarle - le considerazioni già svolte dal provvedimento impugnato, che ha fondato la propria decisione proprio sulla testimonianza della parte offesa e dalla documentazione sanitaria acquisita agli atti, da cui era emerso che la parte offesa era stata aggredita dall'imputata mentre cercava di recuperare la refurtiva sottrattale dalla MA. La Corte territoriale ha altresì richiamato e condiviso in toto le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado, di guisa che nella fattispecie si è in presenza di una doppia conforme, sicché le motivazioni delle due pronunce di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr.
Cass. Sez. II n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. I n. 8868 del
26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, sempre in senso conforme, le sentenze n.
10163/2002; n. 2136/99; n. 5112/94; n. 4700/94; n. 4562/94 e numerose altre).
A fronte di ciò la ricorrente si limita ad un'apodittica censura, trascurando il noto insegnamento di questa S.C. secondo cui è inammissibile - per mancanza della specificità del motivo prescritta dall'art. 581 lett. c) il ricorso per
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cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 co. 1° lett. c) c.p.p., all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, 3
dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del
29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).
2- Il secondo motivo di ricorso va disatteso perché infondato.
Si premetta che il decreto di citazione per il giudizio immediato fu notificato alla ricorrente il 16.4.05 per l'udienza del 2.5.2005 e, quindi, senza rispetto del termine dilatorio di almeno 30 gg. di cui all'art. 456 n. 3 c.p.p.; nondimeno, va considerato che l'insufficienza del termine non è motivo di nullità, atteso che l'art. 456 co. 1° c.p.p., richiamando le disposizioni dell'art. 429 co. 1° e 2° c.p.p., prevede la nullità del decreto solo per inidonea indicazione del fatto e/o del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che non comparendo l'imputato sarà giudicato in contumacia.
Inoltre, l'udienza del 2.5.2005 fu rinviata al 30.5.2005 per astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati (del che dà atto lo stesso ricorso), di guisa che tale rinvio ha di fatto reintegrato il termine altrimenti incompleto ed ha consentito all'imputata di disporre del tempo necessario ad inoltrare la richiesta di rito abbreviato ex art. 458 co. 1° c.p.p., come ha rilevato la Corte territoriale conformemente al noto principio generale accolto in giurisprudenza, in virtù del quale, in ipotesi analoghe, i termini eventualmente insufficienti vanno sommati fra loro, bastando che in tal modo l'imputato disponga, per l'esercizio di facoltà ed attività defensionali, di un arco temporale che, computato dalla data della prima notifica, risulti complessivamente corrispondente a quello prescritto (cfr., ad es., Cass. Sez. I n. 427 del 5.12.2001, dep. 8.1.2002): nel caso di specie, dalla data della notifica del decreto di giudizio immediato (16.4.05) a quella dell'udienza dibattimentale (30.5.05) erano decorsi 44 giorni.
Obietta la ricorrente che l'originaria insufficienza del termine di cui all'art. 456
n. 3 c.p.p. l'avrebbe sostanzialmente posta nell'impossibilità di inoltrare la richiesta di rito abbreviato ex art. 458 co. 1° c.p.p. tanto al Giudice del dibattimento, che sarebbe stato incompetente a pronunciarsi a riguardo, quanto al
GIP, che l'avrebbe giudicata intempestiva e che si era ormai spogliato del fascicolo, già trasmesso al giudice del dibattimento. E poiché ex art. 458 co. 1° la richiesta di rito abbreviato deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 15 gg. dalla notifica del decreto di giudizio immediato, di fatto l'imputata avrebbe
W disposto d'un termine inferiore ai 15 gg. di legge per esercitare la facoltà in questione.
Ma in contrario deve considerarsi che nulla impediva alla MA di chiedere ugualmente il rito abbreviato al GIP: solo in caso di rigetto dell'istanza eventualmente motivata da avvenuta decadenza cagionata dalla predetta insufficienza del termine (e quindi da causa non imputabile all'imputata) si sarebbe verificata un'ipotetica nullità (del provvedimento di diniego e degli atti consecutivi) per violazione dell'art. 458 c.p.p., mentre prima di tale momento la mera insufficienza del termine di cui all'art. 456 n. 3 c.p.p. non era di per sé tale da invalidare il decreto di giudizio immediato (come sopra si è detto).
Né la ricorrente può dolersi d'una mancata restituzione in termini ex art. 175
c.p.p. che in realtà - non ha chiesto, essendosi limitata ad eccepire una non
-
configurabile nullità del decreto di giudizio immediato.
3- In conclusione, il ricorso va rigettato. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 12.5.09.
Il Consigliere estensore Il Presidente A I
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Dr. Antonio Esposito Dr. Antonio Manna E
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