Sentenza 5 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di udienza preliminare, il mancato rispetto del termine di dieci giorni entro il quale deve essere notificato il relativo avviso integra nullità a regime intermedio che, se dedotta, non comporta l'obbligo, per il giudice, di fissare una nuova udienza con la concessione dell'intero termine, potendo essere quest'ultimo integrato mediante rinvio dell'udienza di tanti giorni quanti sono necessari ad assicurarne il rispetto, giacché è sufficiente che l'imputato abbia a disposizione, per l'esercizio dell'attività difensiva, un periodo di tempo che, computato dalla data del primo avviso, risulti complessivamente corrispondente a quello prescritto. (V. Sez. un., 30 gennaio 2002, Munerato, in corso di deposito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2001, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 06/12/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 6742/2001
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 025624/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da:
1) UC VA N. IL 13/09/1956
avverso ORDINANZA del 18/05/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. VINCENZO GERACI, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre UC VA avverso l'ordinanza emessa il 18.5.2001 dal Tribunale del Riesame di Catania, con la quale è stato respinto l'appello proposto dal medesimo contro l'analogo provvedimento adottato il 17.2.2001 nel corso della fase dibattimentale dal Tribunale della stessa città, con cui è stata rigettata la richiesta di scarcerazione del medesimo per decorrenza dei termini massimi, di custodia cautelare. La richiesta dello AR era motivata dall'assunto del medesimo, secondo cui l'udienza preliminare del 16.11.2000, nella quale era stato disposto il suo rinvio a giudizio, era nulla perché era stata fissata senza il rispetto del termine dilatorio dieci giorni di cui all'art. 419, comma 4; c.p.p.. Il Tribunale ha respinto l'appello, osservando che la dedotta nullità doveva considerarsi sanata ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.p., dal momento che la difesa avrebbe dovuto eccepirla all'udienza dell'11.11.2000, nella quale, su richiesta della difesa - che aveva eccepito il mancato rispetto del termine di cui sopra - era stata fissata quella del 16.11.2000 nella quale era stato poi disposto il rinvio a giudizio.
Deduce il ricorrente violazione di legge, sul rilievo che la sanatoria prevista dal citato art. 182 riguarda le nullità a regime intermedio e quelle relative, mentre quella dedotta sarebbe una nullità assoluta e, come tale, non sanabile.
Il ricorso è privo di fondamento.
Ed invero - a prescindere dalla considerazione che, come correttamente osservato dal tribunale del riesame, la dedotta nullità rientra fra quelle a regime intermedio, dato che concerne non la omissione dell'avviso, ma il mancato rispetto del termine entro cui deve essere notificato (v., per tutte, Cass. Sez. 1^, sent. n. 6675 dell'8.5.2000, Patanè) - nella specie la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dell'11.11.2000 era avvenuta il 4.11.2000 ed il GIP, rilevato il mancato rispetto del termine dilatorio di dieci giorni tra la notifica dell'avviso e la data dell'udienza, ha rinviato l'udienza alla data del 16.11.2000, consentendo in tal modo di raggiungere e superare il termine dilatorio di dieci giorni fissato dalla legge, ed emettendo in pari data il decreto che disponeva il giudizio.
In tale evenienza, non è necessario che, nel fissare una nuova udienza, venga concesso l'intero termine fissato dalla legge, essendo sufficiente che l'imputato abbia a disposizione, per l'esercizio dell'attività difensiva, un periodo di tempo che, computato dalla data del primo avviso, risulti complessivamente corrispondente a quello prescritto. (v. Cass., Sez. 5^, sent. n. 2877 del 22.9.1993, Silvano, che ha affermato il principio di integrabilità del termine dilatorio in terna di misure cautelari, principio applicabile anche al caso in esame, stante la eadem ratio).
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nessuna nullità è quindi ravvisabile nella fattispecie in esame.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma 1 - ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., modificato dall'art. 23 L.332/95, va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui lo AR trovasi detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23, L. 332/95. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002