Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8370 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Trilan REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO SAZIO LA CORTI Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Contratto di mediazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11133/00 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI 14145/00 SABATINI Consigliere Dott. Francesco 23141 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere 1727 TRIFONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 23/11/01 TALEVI Consigliere Dott. Alberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig.
1.55 sul ricorso proposto da: per diritti 1 2 610.2002 LI ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato MICHELE FRANCESCOANTONIO DI TURSI, difeso dagli avvocati ZAGARIA, DAMIANO PANTALEO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
AN TO;
intimato e sul 2° ricorso n° 14145/00 proposto da: AN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato 2001 2010 GIUSEPPE ZACCARIA, difeso dagli avvocati GIUSEPPE 1 PAPPALEPORE, LUIGI PAPPALEPORE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LI ET;
intimato - avverso la sentenza n. 1112/99 del Tribunale di BARI, sezione seconda civile emessa il 28/3/200, depositata il 30/03/00; RG.1921/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per accoglimento del I e II motivo assorbito il III, accoglimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 27.1.1998 GA CA, tito- dell'omonima Agenzia Immobiliare, reclamava dal lare giudice di pace di Altamura la condanna di VA MI al pagamento in suo favore della somma di lire 1.940.000, oltre I.V.A. e spese del giudizio, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolto per la vendita di un immobile di proprietà di EP MO. и з L'attore esponeva di avere avuto incarico verbale a vendere l'immobile dal proprietario MO;
di avere avuto incarico verbale di acquisto, nell'interesse del figlio GA, da VA MI;
di avere accompa- gnato varie volte il convenuto a visitare l'appartamento, per il quale in data 15.10 .1997 Gaeta- no MI ed il proprietario avevano stipulato il pre- liminare di vendita;
di non avere ottenuto il compenso dovutogli, pari, secondo gli usi, al due per cento del prezzo di vendita, stabilito in lire 97.000.000. Il convenuto contrastava la domanda, dichiarandosi estraneo alla vicenda con riferimento sia al conferi- mento dell'incarico che alla conclusione dell'affare. Il giudice adito, con sentenza in data 11.12.1998, riteneva provato, sulla scorta della espletata prova orale, il diritto dell'attore e condannava il convenuto a pagare la somma indicata in domanda con le spese del giudizio. Sulla impugnazione del soccombente il tribunale di Bari, con sentenza pubblicata il 30.3.2000, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda del CA, che condannava alle spese del doppio grado nonché alla restituzione della somma di lire 5.600.000, che era stata corrisposta in esecuzione della decisione di primo grado, detta restituzione subordinando al pas- 3 : fur saggio in giudicato della sentenza di appello. I giudici di secondo grado consideravano che Gaeta- no CA non aveva dato la dimostrazione di essersi adoperato per fare conseguire a VA MI l'acquisto in testa al figlio dell'appartamento del O- AM. Ritenevano, in particolare, che le dichiara- zioni rese da due testi escussi e la produzione della copia notarile dell'atto di compravendita non conferma- vano che il CA avesse varie volte accompagnato l'MI a visitare l'appartamento. Ritenevano che in base alla deposizione di EP MO era risul- tato che costui, per conto del genitore proprietario in Altamura di un appartamento alla via Cassano, aveva conferito incarico di mediazione al CA per la vendita dell'immobile ed aveva anche versato al media- tore il compenso dovuto dall'alienante, accennando, al- tresì, ad un preliminare, non esibito in giudizio, al quale avrebbe partecipato l'appellante MI unita- mente al figlio. Evidenziavano pure che la domanda non risultava provata neppure con riferimento al "quantum" in difetto di acquisizioni processuali relative al prezzo di vendita. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- illustrato anche da memoria, GA CA, che So, affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, che VA MI contrasta con controricorso, a sua volta avanzando ricorso incidentale in base ad unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo della impugnazione principale il ricorrente CA, denunciando la violazione della norma di cui all'art. 1755 cod. civ., assume che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato la deposizione di EP MO circa il fatto che l'affare relativo alla vendita dell'appartamento del genitore GA MO era stato concluso per l'avvenuta sua intermediazione anche nei confronti di VA MI e del figlio di costui. Con il secondo mezzo di doglianza il ricorrente principale, denunciando sempre la violazione della nor- ma di cui all'art. 1755 cod. civ., nonché il travisa- mento dei fatti, deduce che il giudice di merito, che pure dà atto dell'avvenuto pagamento della provvigione da parte del promittente alienante, doveva da ciò evin- cere, avendo l'MI ed il figlio partecipato a detto preliminare, che anche costoro si erano avvantaggiati della sua intermediazione. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente, 5 и з denunciando la violazione di legge per omessa applica- zione dell'art. 2697 cod. civ., lamenta che il giudice di merito non aveva valutato che la deposizione del te- ste RA, di aveva appreso dell'avvenuta intermedia- zione del CA a favore dell'MI, poteva assur- gere a valido elemento di prova in base al riscontro derivante dalla deposizione di EP MO. I tre motivi di impugnazione, che costituiscono i diversi profili dell'unica censura riguardante il de- nunciato vizio ex art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. di motivazione insufficiente о contraddittoria, debbono, perciò, essere esaminati congiuntamente. In detto generale contesto, rileva questa Corte che la censura è fondata, per cui la impugnata sentenza de- ve essere cassata con rinvio, anche per la statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legitti- mità, alla Corte di appello di Bari per nuovo esame. La impugnata sentenza ha dato atto delle seguenti circostanze: a) con atto notarile del 13.1.1999 EP An- selmi, figlio del resistente in questo giudizio, acqui- stava dal proprietario CO MO un appartamento in Altamura;
b) EP MO, figlio di CO Mora- marco, per conto del padre conferiva incarico di media- и р zione a GA CA per la vendita di un apparta- mento in Altamura alla via Cassano, di proprietà del genitore;
c) Il teste RA riferiva di avere appreso che il mediatore CA aveva segnalato a VA MI che era in vendita un immobile di proprietà O- AM;
d) Per la vendita dell'appartamento, oggetto dell'incarico di mediazione al CA, lo stesso Giu- seppe MO dichiarava di avere corrisposto al me- diatore il compenso dovuto dall'alienante; e) Alla stipulazione del preliminare di vendi- non esibito in giudizio, aveva partecipato, unita- ta, mente al figlio, VA MI;
f) I due testi non avevano confermato di avere anche essi varie volte accompagnato VA MI a visitare l'appartamento unitamente al CA;
g) Sull'oggetto della vendita per la quale Giu- seppe MO aveva conferito incarico di mediazione a GA CA vi erano "perplessità". H nib ile La corte didi merito - in considerazione delle depo- sizioni di cui sub f) e in relazione al non accertato sicuro riferimento della provvigione pagata all'affare, consistente nella stipulazione del preliminare al quale aveva partecipato VA MI unitamente al fi- pu 7 glio - ha ritenuto di non potere affermare che il Cal- culli abbia svolto attività di intermediazione a favore dell'MI per l'acquisto dell'immobile di proprietà MO. il rituule A detta conclusione (Ia Corte territoriale è perve- nuta sul presupposto che la deposizione di EP O- AM non offrisse sufficienti elementi di riferibi- lità dell'incarico conferito e del pagamento della provvigione ad opera dell'alienante all'affare concluso con l'MI, nel senso che quanto riferito dal teste ben avrebbe potuto riguardare un diverso immobile del genitore. Detta argomentazione, che segue all'accertamento della avvenuta stipulazione di una vendita con atto pubblico del 13.1.1999 tra CO MO e EP MI, avrebbe potuto ritenersi adeguata a condizione che lo stesso MO avesse alienato, oltre che l'appartamento per il quale si reclama il compenso di mediazione, altro immobile diverso, esso pure interme- diato dal CA con diritto alla provvigione. L'avvenuta alienazione anche di altro appartamento costituisce, invece, circostanza che non risulta evi- denziata dal giudice di merito, potendosi, piuttosto, ricavare che l'immobile, di cui all'atto pubblico di vendita, sia il medesimo, ubicato alla via Cassano di 8 и з Altamura, intermediato dal CA per incarico della parte alienante ed acquistato dal figlio di VA MI. Occorrerà, pertanto, in sede di giudizio di rinvio, precisare quanto innanzi e, qualora si dovesse ritenere che l'unico immobile di proprietà MO alienato a EP MI con la intermediazione del CA sia quello prima compromesso in vendita con il prelimi- nare di cui innanzi sub e) e quindi trasferito con l'atto pubblico di cui sub a), al fine di valutare se il mediatore CA abbia dimostrato di avere espli- cato attività di intermediazione a favore anche di An- selmi il giudice di rinvio dovrà procedere allo scruti- nio complessivo dei mezzi di prova assunti, riesaminan- do le deposizioni dei testi in rapporto a quanto di- chiarato da EP MO. In proposito, la rinnovata indagine terrà conto, in particolare del principio di diritto del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la deposizione "de relato ex parte actoris", che di per sé sola non può avere alcun valore probatorio neppure in- diziario, può invece assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a con- • и з fortarne la credibilità (ex plurimis: Cass., n. 269/96; Cass., n. 1328/91). La cassazione della sentenza di secondo grado com- porta l'assorbimento dell'esame del ricorso incidenta- le, che VA MI basava sull'unico motivo che il giudice del gravame non avrebbe potuto subordinare la sua domanda di restituzione, conseguente al rigetto della pretesa del mediatore, al passaggio in giudicato della decisione di appello. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe- se del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari. Roma, 23 novembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Пирм ата зини ( IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alella 109T129,11 456т 30,93 тот. 160, 10 Depositata in Cancelleria 12.05.06 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 0 3 7 7 3 4 0 2 0 S E DI 10 RONA