CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10312 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 8856-2018 proposto da: CI SA RI, rappresentata e difesa dall’avv. Calogero Napoli, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione
- ricorrente -
contro A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosario Dell’Oglio, elettivamente domiciliata in Roma, Oggetto ASL – conferimento incarichi dirigenziali R.G.N. 8856/2018 Cron. Rep. Ud. 01/03/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10312 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 18/04/2023 2 via Gaetano Donizetti n. 5, presso lo studio dell’avv. Daniela Giamportone
- controricorrente -
nonché contro RO AN
- intimato -
avverso la sentenza n. 649/2017 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 12/09/2017 R.G.N. 721/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2023 dal Consigliere Ileana Fedele;
udita il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Calogero Napoli;
udito l’avv. Rosario Dell’Oglio. FATTI DI CAUSA 1. - La Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello principale proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e respinto l’appello incidentale proposto da SA CI e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, nel contraddittorio con AN RO, controinteressato, ha rigettato integralmente la domanda proposta dalla CI, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. 1.1. - Per quel che qui rileva la Corte d’appello ha così sintetizzato la vicenda processuale: 3 - il giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla CI, previa disapplicazione del provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale alla stessa già conferito, aveva condannato l’ASP di Trapani a risarcire il relativo danno, commisurato alla corresponsione dell’indennità ex art. 18 del c.c.n.l. sanità del 2000 dalla data di revoca fino alla data di naturale scadenza dell’incarico, respingendo ogni altra domanda;
- la CI aveva prospettato due domande, la prima afferente all’assegnazione dell’incarico di direzione di U.O.C. ad AN RO, con domanda di disporre la ripetizione della procedura selettiva, l’altra concernente la revoca dell’incarico di U.O.S. attività amministrativa del Presidio Ospedaliero di S. Antonio BA di Trapani alla stessa CI già conferito;
- quanto al primo profilo, il giudice di prima istanza, pur avendo ritenuto illegittima l’assegnazione dell’incarico al RO, in quanto conferito senza previa procedura selettiva, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva comunque disatteso la domanda della CI sul rilievo che la richiesta di caducazione dell’atto e di ripetizione della gara non potesse formare oggetto di pronuncia del giudice ordinario, cosicché anche la disapplicazione dell’assegnazione dell’incarico al RO diventava sostanzialmente inutile;
- quanto, invece, alla revoca anticipata dell’incarico di dirigente 4 di U.O.S., il Tribunale aveva reputato fondata la doglianza ai sensi dell’art. 28, comma 10, del c.c.n.l., secondo cui gli incarichi presso le strutture semplici sono conferiti per una durata non inferiore a tre anni ed aveva commisurato il danno alla perdita dell’indennità ex art. 18 del c.c.n.l., con rigetto di tutte le ulteriori domande risarcitorie, con particolare riferimento al danno non patrimoniale da perdita di chance, non adeguatamente dedotto né provato dalla lavoratrice. 1.2. - Così sintetizzati i fatti, la Corte territoriale ha respinto l’appello incidentale proposto dalla CI avverso il rigetto della domanda di ripetizione delle procedure di attribuzione degli incarichi di U.O.C., in quanto, «fermo quanto già argomentato dal Giudice di prime cure nella parte in cui, dopo aver ritenuto illegittima la procedura di nomina per violazione dell’art. 19 del D.lg.vo n. 150/09, ha escluso la possibilità di annullare la delibera di affidamento degli incarichi e, conseguentemente, ordinare la ripetizione della procedura», ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione la circostanza che la CI non avesse alcun interesse concreto alla ripetizione della procedura per non aver dimostrato di possedere più titoli e chance di essere nominata al posto degli altri dirigenti interessati. In altri termini, ad avviso della Corte, non era stata allegata e provata, in punto di fatto, la lesione che la CI avrebbe subito nella propria sfera giuridica tale da 5 poter giustificare la ripetizione della procedura di attribuzione degli incarichi in contestazione, essendosi la CI limitata a censurare la procedura di attribuzione degli incarichi dirigenziali assumendo di possedere titoli maggiori rispetto a tutti gli altri soggetti interessati, senza esplicitare gli elementi in base ai quali l’Azienda avrebbe dovuto preferirla nella comparazione tra le varie figure professionali in forza all’A.S.P. di Trapani, in tal modo omettendo di fornire la prova in ordine alla concreta possibilità di essere nominata dirigente dei vari settori interessati dal provvedimento aziendale, ivi compreso quello riguardante la struttura U.O.C. attribuita al RO. 1.2.1. - La Corte ha, invece, ritenuto fondato il gravame proposto dall’Azienda in quanto il giudice di prima istanza aveva ravvisato l’illegittimità della revoca per violazione dell’art. 28 del c.c.n.l. senza tenere conto della complessiva vicenda, siccome allegata e documentata. In proposito rivestivano rilievo fondamentale le delibere n. 3002 e n. 3003 del 30/06/2010, con le quali il direttore generale aveva evidenziato l’urgente e indifferibile necessità di dotare l’ASP di Trapani, in via transitoria e fino all’approvazione dell’assetto definitivo risultante dall’atto aziendale e dal regolamento di organizzazione, di un assetto provvisorio funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali e al conseguimento dei connessi obiettivi, riducendo il numero complessivo delle 6 U.O. di livello dirigenziale già previste e disciplinate dai documenti di organizzazione delle cessate aziende sanitarie, accorpando le U.O. confluite nella istituita ASP ovvero riqualificandole o rifunzionalizzandole al fine di eliminare inutili duplicazioni. In particolare, l’assetto organizzativo provvisorio constava di tre U.O.S., tra cui quella conferita alla CI, nel cui contratto di incarico dirigenziale, dopo il richiamo al tenore delle delibere n. 3002 e n. 3003, si stabiliva che l’incarico doveva intendersi conferito «giusta delibera n. 2003 del 30 giugno 2010 fino alla data di approvazione dell’atto aziendale»; dopo l’approvazione dell’atto aziendale il 1° ottobre 2010 con delibera del 17 agosto 2011, l’Azienda di Trapani aveva dato atto dell’intervenuta adozione dei regolamenti di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali e dell’adozione del regolamento di organizzazione, deliberando con decorrenza dal 1° settembre 2011 il conferimento degli incarichi dirigenziali in base al nuovo assetto organizzativo, che non prevedeva più la U.O.S. già affidata alla CI. Pertanto, superata la fase organizzativa transitoria nel cui ambito tutti gli incarichi erano stati conferiti espressamente e necessariamente in via provvisoria fino all’approvazione dell’assetto definitivo risultante dall’atto aziendale e dal regolamento di organizzazione, neppure poteva parlarsi di revoca anticipata di incarico dirigenziale, bensì di naturale e già prevista conseguenza del 7 riassetto organizzativo in seguito alla soppressione delle Ausl. In breve, la riorganizzazione aveva investito tutti i settori e non esprimeva alcun intento discriminatorio o punitivo nei confronti della UC, alla quale, peraltro, era stato confermato l’incarico dirigenziale presso la nuova organizzazione, rientrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 40, comma 8, del c.c.n.l. della dirigenza sanitaria del 2000, che prevede espressamente, in caso di ristrutturazione aziendale, il conferimento di altro incarico dirigenziale di pari valori economico. 1.2.2. – Quanto, poi, alla domanda di pagamento dell’indennità di sostituzione ex art. 18, rivendicata dalla CI anche per il periodo compreso tra il luglio 2010 e il luglio 2011, per aver sostituito il coordinatore del distretto ospedaliero, come da nota del 20 luglio 2010 a firma del coordinatore amministrativo dell’epoca, la Corte territoriale ha osservato che, a fronte della predetta nota del 20 luglio 2010, era stata depositata una successiva nota del 3 agosto 2010, con la quale il direttore generale aveva ritenuto non applicabile l’istituto della sostituzione, escludendo pertanto l’applicabilità della citata disposizione di servizio e disponendo che per il caso di sostituzione dei coordinatori amministrativi le relative funzioni si intendevano attribuite al direttore amministrativo aziendale;
tale atto – contrariamente a quanto sostenuto dalla lavoratrice - non risultava revocato con la nota del 27 agosto 2010, in 8 quanto dal tenore di quest’ultimo atto non emergeva il conferimento dell’incarico di sostituzione del coordinatore amministrativo del distretto, bensì solo il rilascio alla CI di una delega alla firma delle attestazioni e certificazioni relative a certificati di servizio, di stipendio, pensionistici e previdenziali, TFR e denunce INAIL, di talché non vi erano elementi per concludere che la CI nel citato periodo avesse sostituito, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 18 del c.c.n.l., il coordinatore amministrativo, con conseguente rigetto della domanda. 1.2.3. – Escluso il diritto della CI ad ottenere la ripetizione della procedura di conferimento degli incarichi di U.O.C. ed accertata la legittimità della revoca dell’incarico dirigenziale, la Corte di merito ha concluso che rimanevano assorbite tutte le questioni afferenti alle richieste di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. 2. - Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la CI articolando cinque motivi, cui resiste l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con controricorso, mentre il RO non ha svolto attività difensiva. 3. - Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. - Entrambe le parti hanno depositato memoria, precisandosi a tal riguardo che i termini di cui al novellato art. 378 cod. proc. civ. si applicano ai giudizi introdotti con ricorso 9 già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non é stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (art. 35, comma 6, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), circostanza che non ricorre nella specie. 5. - Il processo giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza nella quale sono intervenuti i difensori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, che ha richiamato le conclusioni già depositate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329 cod. proc. civ., e 2909 cod. civ., 1320, 1324, 1418, 1420, 1421, 1175 e 1375 cod. civ., 19 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 484 del 1997 e del c.c.n.l. del 2000, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d’appello, invece che valutare il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado in ordine all’accertata illegittimità della procedura di conferimento dell’incarico dirigenziale al RO, aveva spostato l’attenzione sulla mancata prova dei presupposti per il risarcimento da perdita di chance, ravvisando la mancanza di prove e titoli da parte della lavoratrice, senza considerare che si era in presenza di un negozio contrario a norme imperative, nullo e privo di effetti e dovendo pertanto il giudice adottare tutti i provvedimenti di accertamento costitutivi e di condanna, 10 ivi compresa anche la ripetizione della procedura di selezione dei dirigenti. 2. - Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 347 cod. proc. civ., 1218 1223, 1256, 1453 e 2043 cod. civ, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata aveva violato le regole dell’onere della prova, il principio di non contestazione in ordine alla sussistenza dell’interesse a occupare gli incarichi di U.O.C., vantando la lavoratrice l’altissima probabilità di occupare la carica affidata al RO, nominato in difetto dei requisiti, assumendosi che la lesione denunciata era insita nel mancato conseguimento dell’incarico previsto dalla legge, mentre non era richiesta la comparazione fra le varie figure, in ragione della domanda non già di attribuzione dell’incarico, ma di ripetizione della selezione dei dirigenti in base alla procedura dichiarata illegittima per tutti i dirigenti. 2.1. – I primi due motivi, da considerare unitariamente in quanto complessivamente intesi a censurare il rigetto della domanda di ripetizione della procedura di conferimento degli incarichi di U.O.C. sono fondati per quanto di ragione e nei termini di seguito specificati. 2.2. – Sia il giudice di prima istanza che la Corte d’appello hanno dato atto della illegittimità della procedura di 11 conferimento dell’incarico al RO, correttamente evocato in giudizio in qualità di controinteressato, perché effettuata in difetto di previa procedura selettiva, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, per come emerge della sentenza impugnata. 2.3. - A fronte di tale assunto - che, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo, non costituisce accertamento suscettibile di giudicato, bensì unicamente un passaggio del ragionamento posto a fondamento della sentenza impugnata per giungere al rigetto della domanda (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 1, 15/12/2021, n. 40276 e, più di recente, Cass. Sez. 1, 30/06/2022, n. 20951) - la Corte di merito ha ritenuto assorbente il rilievo che la CI non avesse adeguatamente allegato e provato il possesso di titoli tali da configurare una concreta chance di ottenere il conferimento dell’incarico in contestazione, nella comparazione con gli altri potenziali aspiranti («Può, quindi, affermarsi che sarebbe stato onere della lavoratrice, nella fattispecie disatteso, provare che la corretta comparazione tra le varie figure professionali in forza all’A.S.P. di Trapani avrebbe condotto, con alto tasso di probabilità, all’assegnazione dell’incarico a suo favore»). 2.4. – La valutazione così espressa è errata, non già nei suoi risvolti fattuali, il cui sindacato è precluso a questa Corte, ma nell’interpretazione dei presupposti di diritto su cui si basa. 12 2.5. – Infatti, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non considerano che l’onere di allegazione e prova in ordine al possesso di titoli che, nella comparazione, avrebbero condotto al conferimento dell’incarico va necessariamente correlato al tipo di vizio di cui si assume inficiata la procedura in contestazione ed al tipo di domanda proposta, atteso che l’onere in questione non può che essere radicato in termini di concretezza rispetto alla situazione in cui si pone la candidatura all’incarico. 2.6. – Nella specie, per quanto sopra osservato, è mancata del tutto la prova selettiva, avendo l’amministrazione conferito l’incarico in questione senza espletare alcuna procedura, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che, ove si assuma l’assenza stessa della selezione, l’onere di allegazione non può essere configurato in termini di comparazione con tutti gli altri aspiranti, non identificabili in assenza – appunto – d’un previo bando di gara, bensì va limitato al possesso di titoli astrattamente idonei alla partecipazione alla selezione, ove fosse stata correttamente bandita dall’amministrazione. La CI, invero, ha prospettato l’interesse e la legittimazione a concorrere per il conferimento dell’incarico, quale dipendente della ASP e dirigente di U.O.S., rappresentando, altresì, di vantare – secondo la medesima prospettazione – titoli poziori quanto meno rispetto al RO, 13 quale soggetto destinatario dell’incarico in contestazione e nei cui confronti solo era concretamente praticabile la comparazione. Pertanto, la ricorrente ha correlato il proprio onere di allegazione al vizio denunciato ed apprezzato nei termini sopra riportati dai giudici di merito per esercitare l’azione di esatto adempimento ed ottenere il corretto svolgimento della procedura selettiva preordinata al conferimento dell’incarico (nel senso del diritto del lavoratore ad esercitare l’azione di adempimento, Cass. Sez. L, 12/07/2022, n. 22029). 2.7. – La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con specifico riferimento alla procedura di conferimento dell’incarico al RO, avendo la Corte di merito ritenuto assorbente rispetto ad ogni altro rilievo la questione dell’interesse della CI alla ripetizione della procedura, di talché non si apprezzano profili rispetto ai quali si ponga la necessità di investire le Sezioni Unite, secondo la sollecitazione svolta dalla ricorrente con la nota in data 08/02/2023. 3. - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge Regione Sicilia n. 5 del 2009 e del D.A. sanità 2009, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 28 del c.c.n.l. 8 giugno 2000, dell’atto aziendale e del regolamento di affidamento degli incarichi dirigenziali, del documento di organizzazione, degli artt. 1218, 1175, 1324, 14 1375, 1418, 1420, 1421, 1453, 2087, 2059, 2043, cod. civ. nonché 115, 116, 437 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione alla revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, in quanto dalla stessa sentenza impugnata emergeva la conferma che l’Azienda ospedaliera di S. Antonio BA Trapani era stata riorganizzata in Presidio Ospedaliero con l’istituzione dell’U.O.S. attività amministrativa del Presidio Ospedaliero di Trapani, assegnata alla ricorrente con contratto del 12 luglio 2010; con l’adozione dell’atto aziendale disposto con deliberazione del 14 maggio 2010 era stata solo aggiunta l’attività amministrativa del distretto di Trapani, sicché all’U.O.S. amministrativa Presidio Ospedaliero S. Antonio BA di Trapani di cui era titolare la ricorrente, dopo la rimodulazione, era stata solo aggiunta l’attività del distretto Trapani 1, con l’assunzione della nuova denominazione di U.O.S. attività amministrativa Presidio Ospedaliero Distretto di Trapani 1: pertanto, non si era in presenza né di ristrutturazione aziendale né di abolizione dell’unità. Peraltro, la Corte aveva totalmente disatteso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato illegittima la procedura degli incarichi dirigenziali di U.O.C., compresa l’U.O.S., sicché anche sotto questo aspetto, la revoca dell’incarico era illegittima in quanto la nomina della sostituta era viziata da illegittimità e non era stato considerato che ai 15 sensi dell’art. 28 del c.c.n.l. l’incarico doveva avere durata minima di tre anni. 3.1. – Il motivo è in larga misura infondato e in parte anche inammissibile. 3.2. – Non ricorre, infatti, la denunciata violazione di legge, in quanto la Corte di merito, lungi dal disattendere la disposizione del citato contratto collettivo, ha provveduto a ricostruire il contesto in cui andava correttamente inquadrato il conferimento dell’incarico alla ricorrente, giungendo a disattendere la causa petendi addotta dalla CI (revoca dell’incarico) per essere la fattispecie riconducibile, piuttosto, alla diversa ipotesi della cessazione dell’incarico attribuito in via transitoria e giunto a naturale scadenza nel momento della riorganizzazione dell’ente, con il conseguente venir meno dello stesso presupposto addotto dalla lavoratrice a fondamento della domanda. 3.3. – Tale essendo il nucleo della motivazione addotta nella sentenza impugnata, è evidente che ogni ulteriore doglianza si risolve in un’inammissibile censura nel merito della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale in base alla documentazione agli atti. 3.4. – Parimenti inammissibile si rivela la censura che mira a fondare l’illegittimità della revoca sulla dedotta illegittimità del conferimento dell’incarico alla dirigente 16 nominata in sostituzione: infatti – a prescindere dal rilievo in ordine alla fondatezza o infondatezza dell’assunto circa l’illegittimo conferimento di tale incarico – la doglianza non si confronta con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, che ha ravvisato un’ipotesi di naturale scadenza dell’incarico provvisoriamente attribuito alla CI, sicché non potrebbe comunque rilevare l’asserita illegittimità derivata della revoca, nei termini prospettati nel motivo. 4. - Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge Regione Sicilia n. 5 del 2009 e del D.A. sanità 2009, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 28 del c.c.n.l. 8 giugno 2000, dell’atto aziendale e del regolamento di affidamento degli incarichi dirigenziali, del documento di organizzazione, degli artt. 1218, 1175, 1324, 1375, 1418, 1420, 1421, 1453, 2087, 2059, 2043 cod. civ., nonché 115, 116, 437 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui è stata negata l’indennità di sostituzione di cui all’art. 18 del c.c.n.l., in quanto l’incarico di sostituzione era stato conferito con nota del 20 luglio 2010 e la revoca indicata nella sentenza impugnata era stata poi superata dalla successiva disposizione con la quale la CI era stata delegata a svolgere funzioni proprie del coordinatore indispensabili per garantire lo svolgimento dell’attività amministrativa, come la firma per le denunce all’I.N.A.I.L. e 17 tutto ciò che riguardava il personale ospedaliero, compiti che non rientravano nell’attività della CI perché di competenza del coordinatore, tanto che, con la delibera di conferimento alla dott.ssa Di Stefano - subentrata nell’incarico alla CI - era stato espressamente riconosciuto il potere di sostituzione ai sensi dell’art. 18 c.c.n.l. 4.1. – Il motivo, come già ritenuto per il terzo motivo, è largamente infondato e per certi versi inammissibile. 4.2. – La censura, infatti, è infondata nella parte in cui prospetta una violazione di legge e di contratto collettivo, atteso che il giudice di merito ha escluso in concreto la sussistenza dei presupposti per la sostituzione ex art. 18 del c.c.n.l. in base alla sequenza degli atti analiticamente indicata nella sentenza impugnata come sopra sintetizzata. 4.3. – La doglianza è, poi, inammissibile nella parte in cui sollecita una diversa lettura degli atti che consenta di dimostrare lo svolgimento in concreto delle funzioni di sostituto, censura inammissibile in sede di legittimità. 5. - Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1223, 1375, 2043, 2059 2087, cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per il risarcimento dei danni da perdita di chance, demansionamento, straining e danni esistenziali, questione ritenuta assorbita dalla Corte d’appello, mentre la richiesta era 18 stata illustrata nei giudizi di merito sia in relazione alla decisione di illegittimità dell’incarico dirigenziale attribuito al RO che in ordine alla revoca dell’incarico di U.O.S. 5.1. – Il motivo è assorbito nella parte in cui si riferisce alla domanda di risarcimento danni connessa alla procedura di conferimento dell’incarico al RO, in relazione all’accoglimento, per quanto di ragione, del primo e del secondo motivo, non cogliendo nel segno i rilievi svolti nel controricorso in ordine alla mancata formulazione di tale domanda in primo grado (avendo riportato solo parzialmente le conclusioni di primo grado, precisate nel riferimento e per la parte di interesse, dalla ricorrente in memoria), a fronte di quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, ove la domanda risarcitoria viene espressamente rapportata anche alla domanda di ripetizione della procedura di conferimento di U.O.C. 5.2. Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui si riferisce alla domanda di risarcimento del danno connessa alla revoca dell’incarico di dirigente di U.O.S., oggetto del terzo motivo di ricorso, per quanto sopra ritenuto infondato, sicché è corretta la pronuncia resa sul punto dalla Corte d’appello. 6. – La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo ed al secondo motivo, secondo quanto sopra indicato, con assorbimento del quinto motivo per quanto di ragione e rigetto nel resto, così come per gli ulteriori motivi, 19 con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il quinto motivo per quanto di ragione e respinto nel resto, respinti altresì gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/03/2023
- ricorrente -
contro A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosario Dell’Oglio, elettivamente domiciliata in Roma, Oggetto ASL – conferimento incarichi dirigenziali R.G.N. 8856/2018 Cron. Rep. Ud. 01/03/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10312 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 18/04/2023 2 via Gaetano Donizetti n. 5, presso lo studio dell’avv. Daniela Giamportone
- controricorrente -
nonché contro RO AN
- intimato -
avverso la sentenza n. 649/2017 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 12/09/2017 R.G.N. 721/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2023 dal Consigliere Ileana Fedele;
udita il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Calogero Napoli;
udito l’avv. Rosario Dell’Oglio. FATTI DI CAUSA 1. - La Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello principale proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e respinto l’appello incidentale proposto da SA CI e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, nel contraddittorio con AN RO, controinteressato, ha rigettato integralmente la domanda proposta dalla CI, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. 1.1. - Per quel che qui rileva la Corte d’appello ha così sintetizzato la vicenda processuale: 3 - il giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla CI, previa disapplicazione del provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale alla stessa già conferito, aveva condannato l’ASP di Trapani a risarcire il relativo danno, commisurato alla corresponsione dell’indennità ex art. 18 del c.c.n.l. sanità del 2000 dalla data di revoca fino alla data di naturale scadenza dell’incarico, respingendo ogni altra domanda;
- la CI aveva prospettato due domande, la prima afferente all’assegnazione dell’incarico di direzione di U.O.C. ad AN RO, con domanda di disporre la ripetizione della procedura selettiva, l’altra concernente la revoca dell’incarico di U.O.S. attività amministrativa del Presidio Ospedaliero di S. Antonio BA di Trapani alla stessa CI già conferito;
- quanto al primo profilo, il giudice di prima istanza, pur avendo ritenuto illegittima l’assegnazione dell’incarico al RO, in quanto conferito senza previa procedura selettiva, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva comunque disatteso la domanda della CI sul rilievo che la richiesta di caducazione dell’atto e di ripetizione della gara non potesse formare oggetto di pronuncia del giudice ordinario, cosicché anche la disapplicazione dell’assegnazione dell’incarico al RO diventava sostanzialmente inutile;
- quanto, invece, alla revoca anticipata dell’incarico di dirigente 4 di U.O.S., il Tribunale aveva reputato fondata la doglianza ai sensi dell’art. 28, comma 10, del c.c.n.l., secondo cui gli incarichi presso le strutture semplici sono conferiti per una durata non inferiore a tre anni ed aveva commisurato il danno alla perdita dell’indennità ex art. 18 del c.c.n.l., con rigetto di tutte le ulteriori domande risarcitorie, con particolare riferimento al danno non patrimoniale da perdita di chance, non adeguatamente dedotto né provato dalla lavoratrice. 1.2. - Così sintetizzati i fatti, la Corte territoriale ha respinto l’appello incidentale proposto dalla CI avverso il rigetto della domanda di ripetizione delle procedure di attribuzione degli incarichi di U.O.C., in quanto, «fermo quanto già argomentato dal Giudice di prime cure nella parte in cui, dopo aver ritenuto illegittima la procedura di nomina per violazione dell’art. 19 del D.lg.vo n. 150/09, ha escluso la possibilità di annullare la delibera di affidamento degli incarichi e, conseguentemente, ordinare la ripetizione della procedura», ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione la circostanza che la CI non avesse alcun interesse concreto alla ripetizione della procedura per non aver dimostrato di possedere più titoli e chance di essere nominata al posto degli altri dirigenti interessati. In altri termini, ad avviso della Corte, non era stata allegata e provata, in punto di fatto, la lesione che la CI avrebbe subito nella propria sfera giuridica tale da 5 poter giustificare la ripetizione della procedura di attribuzione degli incarichi in contestazione, essendosi la CI limitata a censurare la procedura di attribuzione degli incarichi dirigenziali assumendo di possedere titoli maggiori rispetto a tutti gli altri soggetti interessati, senza esplicitare gli elementi in base ai quali l’Azienda avrebbe dovuto preferirla nella comparazione tra le varie figure professionali in forza all’A.S.P. di Trapani, in tal modo omettendo di fornire la prova in ordine alla concreta possibilità di essere nominata dirigente dei vari settori interessati dal provvedimento aziendale, ivi compreso quello riguardante la struttura U.O.C. attribuita al RO. 1.2.1. - La Corte ha, invece, ritenuto fondato il gravame proposto dall’Azienda in quanto il giudice di prima istanza aveva ravvisato l’illegittimità della revoca per violazione dell’art. 28 del c.c.n.l. senza tenere conto della complessiva vicenda, siccome allegata e documentata. In proposito rivestivano rilievo fondamentale le delibere n. 3002 e n. 3003 del 30/06/2010, con le quali il direttore generale aveva evidenziato l’urgente e indifferibile necessità di dotare l’ASP di Trapani, in via transitoria e fino all’approvazione dell’assetto definitivo risultante dall’atto aziendale e dal regolamento di organizzazione, di un assetto provvisorio funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali e al conseguimento dei connessi obiettivi, riducendo il numero complessivo delle 6 U.O. di livello dirigenziale già previste e disciplinate dai documenti di organizzazione delle cessate aziende sanitarie, accorpando le U.O. confluite nella istituita ASP ovvero riqualificandole o rifunzionalizzandole al fine di eliminare inutili duplicazioni. In particolare, l’assetto organizzativo provvisorio constava di tre U.O.S., tra cui quella conferita alla CI, nel cui contratto di incarico dirigenziale, dopo il richiamo al tenore delle delibere n. 3002 e n. 3003, si stabiliva che l’incarico doveva intendersi conferito «giusta delibera n. 2003 del 30 giugno 2010 fino alla data di approvazione dell’atto aziendale»; dopo l’approvazione dell’atto aziendale il 1° ottobre 2010 con delibera del 17 agosto 2011, l’Azienda di Trapani aveva dato atto dell’intervenuta adozione dei regolamenti di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali e dell’adozione del regolamento di organizzazione, deliberando con decorrenza dal 1° settembre 2011 il conferimento degli incarichi dirigenziali in base al nuovo assetto organizzativo, che non prevedeva più la U.O.S. già affidata alla CI. Pertanto, superata la fase organizzativa transitoria nel cui ambito tutti gli incarichi erano stati conferiti espressamente e necessariamente in via provvisoria fino all’approvazione dell’assetto definitivo risultante dall’atto aziendale e dal regolamento di organizzazione, neppure poteva parlarsi di revoca anticipata di incarico dirigenziale, bensì di naturale e già prevista conseguenza del 7 riassetto organizzativo in seguito alla soppressione delle Ausl. In breve, la riorganizzazione aveva investito tutti i settori e non esprimeva alcun intento discriminatorio o punitivo nei confronti della UC, alla quale, peraltro, era stato confermato l’incarico dirigenziale presso la nuova organizzazione, rientrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 40, comma 8, del c.c.n.l. della dirigenza sanitaria del 2000, che prevede espressamente, in caso di ristrutturazione aziendale, il conferimento di altro incarico dirigenziale di pari valori economico. 1.2.2. – Quanto, poi, alla domanda di pagamento dell’indennità di sostituzione ex art. 18, rivendicata dalla CI anche per il periodo compreso tra il luglio 2010 e il luglio 2011, per aver sostituito il coordinatore del distretto ospedaliero, come da nota del 20 luglio 2010 a firma del coordinatore amministrativo dell’epoca, la Corte territoriale ha osservato che, a fronte della predetta nota del 20 luglio 2010, era stata depositata una successiva nota del 3 agosto 2010, con la quale il direttore generale aveva ritenuto non applicabile l’istituto della sostituzione, escludendo pertanto l’applicabilità della citata disposizione di servizio e disponendo che per il caso di sostituzione dei coordinatori amministrativi le relative funzioni si intendevano attribuite al direttore amministrativo aziendale;
tale atto – contrariamente a quanto sostenuto dalla lavoratrice - non risultava revocato con la nota del 27 agosto 2010, in 8 quanto dal tenore di quest’ultimo atto non emergeva il conferimento dell’incarico di sostituzione del coordinatore amministrativo del distretto, bensì solo il rilascio alla CI di una delega alla firma delle attestazioni e certificazioni relative a certificati di servizio, di stipendio, pensionistici e previdenziali, TFR e denunce INAIL, di talché non vi erano elementi per concludere che la CI nel citato periodo avesse sostituito, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 18 del c.c.n.l., il coordinatore amministrativo, con conseguente rigetto della domanda. 1.2.3. – Escluso il diritto della CI ad ottenere la ripetizione della procedura di conferimento degli incarichi di U.O.C. ed accertata la legittimità della revoca dell’incarico dirigenziale, la Corte di merito ha concluso che rimanevano assorbite tutte le questioni afferenti alle richieste di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. 2. - Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la CI articolando cinque motivi, cui resiste l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con controricorso, mentre il RO non ha svolto attività difensiva. 3. - Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. - Entrambe le parti hanno depositato memoria, precisandosi a tal riguardo che i termini di cui al novellato art. 378 cod. proc. civ. si applicano ai giudizi introdotti con ricorso 9 già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non é stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (art. 35, comma 6, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), circostanza che non ricorre nella specie. 5. - Il processo giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza nella quale sono intervenuti i difensori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, che ha richiamato le conclusioni già depositate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329 cod. proc. civ., e 2909 cod. civ., 1320, 1324, 1418, 1420, 1421, 1175 e 1375 cod. civ., 19 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 484 del 1997 e del c.c.n.l. del 2000, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d’appello, invece che valutare il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado in ordine all’accertata illegittimità della procedura di conferimento dell’incarico dirigenziale al RO, aveva spostato l’attenzione sulla mancata prova dei presupposti per il risarcimento da perdita di chance, ravvisando la mancanza di prove e titoli da parte della lavoratrice, senza considerare che si era in presenza di un negozio contrario a norme imperative, nullo e privo di effetti e dovendo pertanto il giudice adottare tutti i provvedimenti di accertamento costitutivi e di condanna, 10 ivi compresa anche la ripetizione della procedura di selezione dei dirigenti. 2. - Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 347 cod. proc. civ., 1218 1223, 1256, 1453 e 2043 cod. civ, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata aveva violato le regole dell’onere della prova, il principio di non contestazione in ordine alla sussistenza dell’interesse a occupare gli incarichi di U.O.C., vantando la lavoratrice l’altissima probabilità di occupare la carica affidata al RO, nominato in difetto dei requisiti, assumendosi che la lesione denunciata era insita nel mancato conseguimento dell’incarico previsto dalla legge, mentre non era richiesta la comparazione fra le varie figure, in ragione della domanda non già di attribuzione dell’incarico, ma di ripetizione della selezione dei dirigenti in base alla procedura dichiarata illegittima per tutti i dirigenti. 2.1. – I primi due motivi, da considerare unitariamente in quanto complessivamente intesi a censurare il rigetto della domanda di ripetizione della procedura di conferimento degli incarichi di U.O.C. sono fondati per quanto di ragione e nei termini di seguito specificati. 2.2. – Sia il giudice di prima istanza che la Corte d’appello hanno dato atto della illegittimità della procedura di 11 conferimento dell’incarico al RO, correttamente evocato in giudizio in qualità di controinteressato, perché effettuata in difetto di previa procedura selettiva, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, per come emerge della sentenza impugnata. 2.3. - A fronte di tale assunto - che, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo, non costituisce accertamento suscettibile di giudicato, bensì unicamente un passaggio del ragionamento posto a fondamento della sentenza impugnata per giungere al rigetto della domanda (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 1, 15/12/2021, n. 40276 e, più di recente, Cass. Sez. 1, 30/06/2022, n. 20951) - la Corte di merito ha ritenuto assorbente il rilievo che la CI non avesse adeguatamente allegato e provato il possesso di titoli tali da configurare una concreta chance di ottenere il conferimento dell’incarico in contestazione, nella comparazione con gli altri potenziali aspiranti («Può, quindi, affermarsi che sarebbe stato onere della lavoratrice, nella fattispecie disatteso, provare che la corretta comparazione tra le varie figure professionali in forza all’A.S.P. di Trapani avrebbe condotto, con alto tasso di probabilità, all’assegnazione dell’incarico a suo favore»). 2.4. – La valutazione così espressa è errata, non già nei suoi risvolti fattuali, il cui sindacato è precluso a questa Corte, ma nell’interpretazione dei presupposti di diritto su cui si basa. 12 2.5. – Infatti, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non considerano che l’onere di allegazione e prova in ordine al possesso di titoli che, nella comparazione, avrebbero condotto al conferimento dell’incarico va necessariamente correlato al tipo di vizio di cui si assume inficiata la procedura in contestazione ed al tipo di domanda proposta, atteso che l’onere in questione non può che essere radicato in termini di concretezza rispetto alla situazione in cui si pone la candidatura all’incarico. 2.6. – Nella specie, per quanto sopra osservato, è mancata del tutto la prova selettiva, avendo l’amministrazione conferito l’incarico in questione senza espletare alcuna procedura, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che, ove si assuma l’assenza stessa della selezione, l’onere di allegazione non può essere configurato in termini di comparazione con tutti gli altri aspiranti, non identificabili in assenza – appunto – d’un previo bando di gara, bensì va limitato al possesso di titoli astrattamente idonei alla partecipazione alla selezione, ove fosse stata correttamente bandita dall’amministrazione. La CI, invero, ha prospettato l’interesse e la legittimazione a concorrere per il conferimento dell’incarico, quale dipendente della ASP e dirigente di U.O.S., rappresentando, altresì, di vantare – secondo la medesima prospettazione – titoli poziori quanto meno rispetto al RO, 13 quale soggetto destinatario dell’incarico in contestazione e nei cui confronti solo era concretamente praticabile la comparazione. Pertanto, la ricorrente ha correlato il proprio onere di allegazione al vizio denunciato ed apprezzato nei termini sopra riportati dai giudici di merito per esercitare l’azione di esatto adempimento ed ottenere il corretto svolgimento della procedura selettiva preordinata al conferimento dell’incarico (nel senso del diritto del lavoratore ad esercitare l’azione di adempimento, Cass. Sez. L, 12/07/2022, n. 22029). 2.7. – La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con specifico riferimento alla procedura di conferimento dell’incarico al RO, avendo la Corte di merito ritenuto assorbente rispetto ad ogni altro rilievo la questione dell’interesse della CI alla ripetizione della procedura, di talché non si apprezzano profili rispetto ai quali si ponga la necessità di investire le Sezioni Unite, secondo la sollecitazione svolta dalla ricorrente con la nota in data 08/02/2023. 3. - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge Regione Sicilia n. 5 del 2009 e del D.A. sanità 2009, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 28 del c.c.n.l. 8 giugno 2000, dell’atto aziendale e del regolamento di affidamento degli incarichi dirigenziali, del documento di organizzazione, degli artt. 1218, 1175, 1324, 14 1375, 1418, 1420, 1421, 1453, 2087, 2059, 2043, cod. civ. nonché 115, 116, 437 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione alla revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, in quanto dalla stessa sentenza impugnata emergeva la conferma che l’Azienda ospedaliera di S. Antonio BA Trapani era stata riorganizzata in Presidio Ospedaliero con l’istituzione dell’U.O.S. attività amministrativa del Presidio Ospedaliero di Trapani, assegnata alla ricorrente con contratto del 12 luglio 2010; con l’adozione dell’atto aziendale disposto con deliberazione del 14 maggio 2010 era stata solo aggiunta l’attività amministrativa del distretto di Trapani, sicché all’U.O.S. amministrativa Presidio Ospedaliero S. Antonio BA di Trapani di cui era titolare la ricorrente, dopo la rimodulazione, era stata solo aggiunta l’attività del distretto Trapani 1, con l’assunzione della nuova denominazione di U.O.S. attività amministrativa Presidio Ospedaliero Distretto di Trapani 1: pertanto, non si era in presenza né di ristrutturazione aziendale né di abolizione dell’unità. Peraltro, la Corte aveva totalmente disatteso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato illegittima la procedura degli incarichi dirigenziali di U.O.C., compresa l’U.O.S., sicché anche sotto questo aspetto, la revoca dell’incarico era illegittima in quanto la nomina della sostituta era viziata da illegittimità e non era stato considerato che ai 15 sensi dell’art. 28 del c.c.n.l. l’incarico doveva avere durata minima di tre anni. 3.1. – Il motivo è in larga misura infondato e in parte anche inammissibile. 3.2. – Non ricorre, infatti, la denunciata violazione di legge, in quanto la Corte di merito, lungi dal disattendere la disposizione del citato contratto collettivo, ha provveduto a ricostruire il contesto in cui andava correttamente inquadrato il conferimento dell’incarico alla ricorrente, giungendo a disattendere la causa petendi addotta dalla CI (revoca dell’incarico) per essere la fattispecie riconducibile, piuttosto, alla diversa ipotesi della cessazione dell’incarico attribuito in via transitoria e giunto a naturale scadenza nel momento della riorganizzazione dell’ente, con il conseguente venir meno dello stesso presupposto addotto dalla lavoratrice a fondamento della domanda. 3.3. – Tale essendo il nucleo della motivazione addotta nella sentenza impugnata, è evidente che ogni ulteriore doglianza si risolve in un’inammissibile censura nel merito della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale in base alla documentazione agli atti. 3.4. – Parimenti inammissibile si rivela la censura che mira a fondare l’illegittimità della revoca sulla dedotta illegittimità del conferimento dell’incarico alla dirigente 16 nominata in sostituzione: infatti – a prescindere dal rilievo in ordine alla fondatezza o infondatezza dell’assunto circa l’illegittimo conferimento di tale incarico – la doglianza non si confronta con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, che ha ravvisato un’ipotesi di naturale scadenza dell’incarico provvisoriamente attribuito alla CI, sicché non potrebbe comunque rilevare l’asserita illegittimità derivata della revoca, nei termini prospettati nel motivo. 4. - Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge Regione Sicilia n. 5 del 2009 e del D.A. sanità 2009, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 28 del c.c.n.l. 8 giugno 2000, dell’atto aziendale e del regolamento di affidamento degli incarichi dirigenziali, del documento di organizzazione, degli artt. 1218, 1175, 1324, 1375, 1418, 1420, 1421, 1453, 2087, 2059, 2043 cod. civ., nonché 115, 116, 437 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui è stata negata l’indennità di sostituzione di cui all’art. 18 del c.c.n.l., in quanto l’incarico di sostituzione era stato conferito con nota del 20 luglio 2010 e la revoca indicata nella sentenza impugnata era stata poi superata dalla successiva disposizione con la quale la CI era stata delegata a svolgere funzioni proprie del coordinatore indispensabili per garantire lo svolgimento dell’attività amministrativa, come la firma per le denunce all’I.N.A.I.L. e 17 tutto ciò che riguardava il personale ospedaliero, compiti che non rientravano nell’attività della CI perché di competenza del coordinatore, tanto che, con la delibera di conferimento alla dott.ssa Di Stefano - subentrata nell’incarico alla CI - era stato espressamente riconosciuto il potere di sostituzione ai sensi dell’art. 18 c.c.n.l. 4.1. – Il motivo, come già ritenuto per il terzo motivo, è largamente infondato e per certi versi inammissibile. 4.2. – La censura, infatti, è infondata nella parte in cui prospetta una violazione di legge e di contratto collettivo, atteso che il giudice di merito ha escluso in concreto la sussistenza dei presupposti per la sostituzione ex art. 18 del c.c.n.l. in base alla sequenza degli atti analiticamente indicata nella sentenza impugnata come sopra sintetizzata. 4.3. – La doglianza è, poi, inammissibile nella parte in cui sollecita una diversa lettura degli atti che consenta di dimostrare lo svolgimento in concreto delle funzioni di sostituto, censura inammissibile in sede di legittimità. 5. - Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1223, 1375, 2043, 2059 2087, cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per il risarcimento dei danni da perdita di chance, demansionamento, straining e danni esistenziali, questione ritenuta assorbita dalla Corte d’appello, mentre la richiesta era 18 stata illustrata nei giudizi di merito sia in relazione alla decisione di illegittimità dell’incarico dirigenziale attribuito al RO che in ordine alla revoca dell’incarico di U.O.S. 5.1. – Il motivo è assorbito nella parte in cui si riferisce alla domanda di risarcimento danni connessa alla procedura di conferimento dell’incarico al RO, in relazione all’accoglimento, per quanto di ragione, del primo e del secondo motivo, non cogliendo nel segno i rilievi svolti nel controricorso in ordine alla mancata formulazione di tale domanda in primo grado (avendo riportato solo parzialmente le conclusioni di primo grado, precisate nel riferimento e per la parte di interesse, dalla ricorrente in memoria), a fronte di quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, ove la domanda risarcitoria viene espressamente rapportata anche alla domanda di ripetizione della procedura di conferimento di U.O.C. 5.2. Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui si riferisce alla domanda di risarcimento del danno connessa alla revoca dell’incarico di dirigente di U.O.S., oggetto del terzo motivo di ricorso, per quanto sopra ritenuto infondato, sicché è corretta la pronuncia resa sul punto dalla Corte d’appello. 6. – La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo ed al secondo motivo, secondo quanto sopra indicato, con assorbimento del quinto motivo per quanto di ragione e rigetto nel resto, così come per gli ulteriori motivi, 19 con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il quinto motivo per quanto di ragione e respinto nel resto, respinti altresì gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/03/2023