Sentenza 19 aprile 2013
Massime • 2
Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. (Fattispecie in tema di mancata concessione della liberazione anticipata).
Il comportamento del condannato dopo il ritorno in libertà giustifica retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando sia espressione di una non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di rieducazione e del suo rifiuto di risocializzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2013, n. 42571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42571 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/04/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1492
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 38150/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AS, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 3872/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA, del 06/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 luglio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NO AN, detenuto presso la Casa circondariale Regina Coeli di Roma, avverso l'ordinanza del 16 maggio 2012 del Magistrato di sorveglianza di Roma, che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento al periodo detentivo in valutazione dal 14 dicembre 2009 al 14 dicembre 2011, a causa della emissione a carico del medesimo, in data 24 febbraio 2012, di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il rinvenimento in suo possesso di hashish e di un bilancino di precisione.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
- in tema di liberazione anticipata, l'unitarietà del percorso rieducativo, pur semestralizzabile, rendeva evidente che il comportamento tenuto in ambiente extramurario dal detenuto, che aveva alternato periodi di libertà a periodi di detenzione, doveva necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta;
- la concessione del beneficio non era conseguenza diretta e automatica della mera regolarità della condotta carceraria, richiedendosi anche la partecipazione all'opera di rieducazione;
- l'estrema gravità della condotta tenuta, anche integrante reato, poteva, in particolare, dimostrare che, di là dall'apparente regolarità del comportamento tenuto, l'adesione all'opera di rieducazione era stata solo formale e strumentale all'ottenimento dei benefici;
- il reclamante, nel caso di specie, aveva violato le prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari mantenendo contatti con ambienti criminali dediti allo spaccio di stupefacenti e tenendo una condotta omogenea rispetto a quella già tenuta e incentrata sulla violazione della legge sugli stupefacenti;
- la indicata pendenza, anche in mancanza di condanna definitiva, non faceva allo stato ritenere acclarabile la partecipazione del reclamante all'opera di rieducazione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, il condannato, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 54, comma 3, Ord. Pen., anche alla luce della sentenza n. 186/1995 della Corte costituzionale, e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della violazione trattamentale posta in essere.
Secondo il ricorrente, il principio di diritto richiamato nell'ordinanza, in astratto corretto, non è stato correttamente applicato nel caso specifico, non potendo dirsi, in relazione al principio di non colpevolezza, che egli abbia commesso un grave reato e che la sua condotta sia stata estremamente grave, poiché la colpevolezza deve essere accertata nei tre gradi del giudizio ed è plausibile la disponibilità da parte sua, pacificamente tossicodipendente, di modica quantità di hashish per uso esclusivamente personale.
Nè il Tribunale ha motivato in merito alla scelta effettuata di valutare in modo così rigido una violazione delle prescrizioni, peraltro oggettivamente non particolarmente grave, da pervenire all'annullamento di tutto il periodo di presofferto ai fini della concessione della liberazione anticipata, travolgendo negativamente anche i semestri antecedenti a quello in valutazione, invece che procedere alla valutazione frazionata dei singoli semestri. Il Tribunale, inoltre, ad avviso del ricorrente, valutando il fatto come reato, ha invaso il campo della valutazione spettante al Tribunale ordinario e, soffermandosi solo sulla pendenza del procedimento, non ha neppure considerato positivamente, al fine della verifica della progressione trattamentale, il verosimile passaggio da parte sua dall'uso della cocaina al consumo di una modestissima quantità di hashish.
Nè vi è stata corretta applicazione della previsione normativa dell'art. 54, comma 3, Ord. Pen., introdotta nell'ordinamento al fine di evitare il diniego della liberazione anticipata in presenza di una condotta non giudizialmente accertata e di consentire, al contrario, l'ammissione al beneficio salva la potestà della successiva revoca, in caso di accertamento della responsabilità all'esito del giudizio.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Non sussiste la denunciata violazione di legge.
2.1. Fermo il criterio della autonoma valutazione frazionata semestrale, questa Corte ha affermato che tale criterio deve trovare applicazione alla luce del principio, secondo il quale in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, poiché la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che, anche nel periodo precedente, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (tra le altre, Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, dep. 31/05/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà;
conforme, Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, dep. 09/08/2000, Musumeci G., Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, dep. 21/12/2011, Ndoci, Rv. 252186, relativa all'ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari).
In tal senso si è, in particolare, ribadito che il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario dal soggetto che, dopo la custodia cautelare, in stato di libertà abbia continuato a delinquere non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della sua condotta, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 3342 del 30/04/1999, dep. 07/07/1999, Bayrak, Rv. 213939; Sez. 1, n. 18012 del 20/03/2004, dep. 19/04/2004, Prandin, Rv. 227977), e si è osservato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, anche un comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego, quando sia considerato, con giudizio globale, dimostrativo di una non effettiva partecipazione del medesimo alla precedente opera di rieducazione ed espressione del suo sostanziale rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, dep. 10/10/2007, Negri, Rv. 237509; Sez. 1, n. 20889 del 13/05/2010, dep. 03/06/2010, Monteleone, Rv. 247423).
In coerenza con gli indicati condivisi principi si è rappresentato che, nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, contando solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sue responsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari (tra le altre, Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, dep. 29/12/1999, Saponaro, Rv. 215125; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, dep. 05/09/2011, Assisi, Rv. 250824).
2.2. Tali principi, esattamente interpretati nella specie, sono del tutto in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 186 del 1995, massima n. 0021447 (nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 54, comma 3, Ord. Pen. della L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio medesimo, anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio), ha rilevato come la funzione di impulso e di stimolo a una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo, che costituisce l'essenza dell'istituto, imponga in ogni caso di valutare "se il soggetto, malgrado il reato commesso, abbia continuato nella sua partecipazione all'opera di rieducazione", e con l'istituto della revoca della liberazione anticipata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte.
Si è, infatti, puntualizzato che a fini della detta revoca - che richiede la valutazione da parte del tribunale di sorveglianza della incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa e del grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Balsamo, Rv. 246946) - la commissione del delitto non colposo nel corso della esecuzione, intesa come pendenza del rapporto esecutivo (Sez. 1, n. 14362 del 19/12/2000, dep. 09/04/2001, Latri, Rv.218548), deve intervenire successivamente alla concessione della liberazione anticipata, a nulla rilevando la data del passaggio in giudicato della relativa sentenza che può intervenire anche dopo la scadenza della pena (Sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005, dep. 12/01 72006, Grado, Rv. 233323), e si è, in tal modo, rimarcato che la revoca, come rappresentato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria e contrariamente alle deduzioni difensive, opera "dopo l'ammissione al beneficio e sul presupposto di elementi sopravvenuti e incompatibili con l'operatività del medesimo e non ... come sostanziale requisito di ammissione al beneficio in vista della sua eliminazione".
3. Neppure ricorre alcun vizio della motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza, correttamente applicando gli indicati condivisi principi di diritto e con adeguata motivazione, che lo rendono immune da vizi sindacabili in questa sede, ha evidenziato che il reclamante il 24 febbraio 2012, e quindi in epoca successiva al periodo di detenzione cui si riferisce la richiesta di liberazione anticipata (14 dicembre 2009 - 14 dicembre 2011), è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti, che ha comportato la revoca degli arresti domiciliari imposti per altro titolo, attinente ad analoga violazione e al reato associativo finalizzato al traffico di droga, e ha legittimamente ritenuto tale fatto, avallato dal G.i.p. competente come ipotesi accusatoria, a prescindere dall'accertamento definitivo della responsabilità penale, idoneo a fondare un giudizio negativo circa la regolarità della condotta tenuta e circa la partecipazione all'opera di rieducazione, salva la riproposizione della istanza nel caso della esclusione della responsabilità penale e della stessa violazione delle prescrizioni della misura cautelare. Nel suo percorso argomentativo, il Tribunale ha valorizzato, come connotati di gravità del fatto cui ha attribuito valenza negativa retroattiva, senza trascurare le allegazioni difensive, la omogeneità della condotta extramuraria del reclamante a quella pregressa, pure tenuta in materia di violazione della normativa sugli stupefacenti, l'intervenuta violazione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare degli arresti domiciliari, il contatto mantenuto dal reclamante con ambienti criminali dediti allo spaccio di stupefacenti, e la rilevanza di tale contatto anche ammettendo, pur nella sua difficile ipotizzabilità per l'intervenuto sequestro anche di un bilancino di recisione, la detenzione di stupefacente per uso personale.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2013