Sentenza 20 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2004, n. 18012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18012 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/03/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1500
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 020308/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN DI N. IL 11/08/1961;
avverso ORDINANZA del 17/12/2002 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza in data 17 dicembre 2002, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia accoglieva parzialmente l'istanza di liberazione anticipata proposta da AN IN, ritenuto che egli avesse partecipato all'opera di rieducazione per il periodo 8 dicembre 2001 - 7 dicembre 2002 pari a due semestri;
rigettava invece l'istanza relativa al periodo 14 luglio 1993 - 1 marzo 1994 e dal 27 luglio 2001 al 7 dicembre 2002 pari a due semestri in quanto in data 20 marzo 1995 era stato commesso il reato di concorso in rapina aggravata, porto e detenzione di arma e ricettazione, dimostrando di non aver tratto profitto dall'opera di rieducazione. Avverso tale decisione propone ricorso il DI, rilevando l'inosservanza ed erronea applicazione della legge, in quanto il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto del comportamento tenuto nel periodo di libertà goduto tra i diversi periodi di detenzione. Con altro motivo, rileva che il provvedimento impugnato non aveva valutato il comportamento corretto e conforme al regolamento penitenziario e senza rilievi disciplinari per gli interi periodi indicati.
Insiste quindi per l'annullamento del provvedimento. Il ricorso è manifestamente infondato: questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che "Ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti:" (Cass. Sez. 1^, 30 aprile 1999 ric. Bayrak, RV 213939).
In applicazione di tale principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento dell'importo di euro 500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di DI IN;
condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali, nonché dell'importo di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2004