Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2004, n. 18012
CASS
Sentenza 20 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2004, n. 18012
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18012
    Data del deposito : 20 marzo 2004

    Testo completo