Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
Ai fini della revoca della liberazione anticipata devono sussistere le seguenti condizioni: che sia stato commesso un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena, anche se unificata in un provvedimento di cumulo; che la commissione del delitto sia intervenuta successivamente alla concessione della liberazione anticipata, a nulla rilevando la data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, che può intervenire anche dopo la scadenza della pena. In presenza di tali condizioni, qualora l'esecuzione abbia avuto termine, occorre procedere all'eventuale scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2005, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 17/11/2005
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 3941
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 019973/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GRADO SALVATORE, N. IL 21/01/1946;
avverso SENTENZA del 12/04/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI D'ANGELO, che ha chiesta il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 12/04/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, accogliendo parzialmente una richiesta del Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano, revocava, ai sensi del disposto di cui all'art. 54 O.P., comma 3, le proprie ordinanze del 06/07/1993, 28/06/1994, 19/12/1995 e 17/12/1996, nonché quella del 27/06/2000, limitatamente al periodo di detenzione dal 29/11/1996 al 28/11/1997, con cui era stato concesso il beneficio della liberazione anticipata a GRADO SALVATORE, condannato a pene varie con le sentenze in data 11/11/1968 della Corte di Assise di Palermo, in data 31/01/1977 della Corte di Appello di Milano, in data 19/02/1986 della Corte di Appello di Venezia e in data 10/12/1990 della Corte di Assise di Palermo, delle quali era stata disposta la unificazione con provvedimento di cumulo del 30/01/2001 della Procura Generale di Palermo.
Osservava il Tribunale suddetto che, essendo stato il Grado condannato con sentenza del 27/02/2002 della Corte di Appello di Milano, confluita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 12/10/2004 della Procura Generale della stessa città, alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, perché riconosciuto colpevole del reato di acquisto e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso "da prima del 1996 all'ottobre del 1997 mentre si trovava in regime di semilibertà, cui era stato ammesso con ordinanza 11/11/1997 del medesimo Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, doveva procedersi alla revoca del beneficio della liberazione anticipata, concesso con le ordinanze sopra indicate. Rispondendo ai rilievi formulati dalla difesa, che si era opposta alla revoca, il Tribunale riteneva:
- che l'integrale espiazione della pena, nel corso della cui esecuzione era stato commesso il nuovo reato, non era di ostacolo alla revoca del beneficio della liberazione anticipata precedentemente concesso;
- che la revoca del beneficio in questione poteva riguardare unicamente i casi in cui il nuovo delitto fosse stato commesso durante l'esecuzione nel corso della quale esso era stato concesso;
- che, oltre alle prime quattro ordinanze emesse tra il 1993 e il 1996, doveva revocarsi anche quella del 27/06/2000, limitatamente ai semestri interessati dal nuovo delitto, e cioè quelli compresi tra il 29/11/1996 e il 28/11/1997;
- che la gravità e pregnanza del nuovo reato commesso nel corso della esecuzione doveva riverberarsi, oltre che sui semestri direttamente interessati, anche sui semestri precedenti, stante la necessità di ricondurre il nuovo episodio criminoso nell'ambito di una valutazione d'insieme del percorso rieducativo, e comportava la revoca del beneficio anche oltre il limite temporale del semestre in cui il condannato aveva nuovamente delinquito.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, seguito da memoria difensiva, tramite il suo difensore, il Grado, denunciando:
1) violazione di legge, sul rilievo che, essendo stato il condannato posto in libertà per avere interamente espiato la pena ancor prima della richiesta del P.G. di Milano, non poteva rimettersi in discussione, senza violare principi costituzionalmente garantiti, la estinzione della pena, per avvenuta integrale esecuzione della medesima, che presuppone l'avvenuta rieducazione del reo;
2) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, sotto il profilo che il Tribunale aveva proceduto alla revoca, sia pure parziale, dell'ordinanza 27/06/2000, che non era ricompresa nella richiesta di revoca avanzata dal P.G. di Milano, introducendo un tema del tutto nuovo, su cui non vi era stato alcun contraddittorio e conosciuto solo al momento della decisione, violando in tal modo il diritto di difesa;
3) erronea applicazione di legge, sui seguenti rilievi: a) la decisione di revocare anche l'ordinanza 27/06/2000 per un reato commesso nel 1996 era contraria al dettato normativo di cui all'art. 54 O.P., comma 3, in quanto il nuovo reato non era stato commesso "successivamente" alla concessione del beneficio, ma ben quattro anni prima;
b) la liberazione anticipata revocata era riferibile ad una esecuzione diversa rispetto a quella durante la quale era stato commesso il reato comportante la revoca, in quanto, la scadenza della pena, originariamente fissata alla data del 29/06/1993, era slittata al 29/06/1996 a causa della revoca di alcuni condoni, ma era da anticipare al 03/10/1995 tenendo presenti i periodi di liberazione via via concessi, con la conseguenza che sarebbe revocabile soltanto la liberazione anticipata concessa per semestri di detenzione sofferti successivamente a tale data;
c) avendo il Tribunale proceduto allo scioglimento del cumulo, si sarebbe dovuto, semmai, procedere esclusivamente alla revoca delle ordinanze emesse in relazione all'esecuzione cadente nel periodo durante il quale è stato commesso il nuovo delitto;
4) carenza motivazionale relativamente alla affermata incompatibilità del mantenimento dell'esecuzione senza procedere ad una valutazione in concreto dell'incidenza del nuovo episodio criminoso sul percorso rieducativo, e senza tenere alcun conto della positiva condotta del condannato.
Ciò premesso, rileva la Corte che il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Va innanzitutto precisato che la richiesta di revoca della liberazione anticipata, formulata dal P.M. ai sensi del terzo comma dell'art. 54 O.P., è ammissibile con riferimento ai benefici concessi in relazione ad esecuzioni che siano in corso al momento della commissione del nuovo delitto comportante la revoca. In altri termini, è sempre possibile procedere alla revoca della liberazione anticipata in precedenza concessa, anche se l'esecuzione di una pena (o di più pene concorrenti) si sia conclusa, allorché, nel corso di tale esecuzione il condannato abbia posto in essere una condotta criminosa cui segua una condanna definitiva.
Ciò appare evidente sia per considerazioni legate alla lettera della legge che per ragioni di razionalità e coerenza del sistema. Ed infatti, relativamente al primo aspetto, la disposizione contenuta nel citato art. 54 O.P., comma 3, non prevede alcun limite temporale alla possibilità di procedere alla revoca del beneficio, richiedendo, fra i presupposti per la revoca stessa, soltanto l'intervento di una condanna definitiva per un "delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione, successivamente alla concessione" della liberazione anticipata, ed è chiaro che il passaggio in giudicato della condanna può intervenire anche dopo che l'esecuzione della pena sia cessata (v., a tal proposito, Cass., Sez. 1^, sent. n. 4133 del 13/10/1993, Inserra RV. 197473). Sotto il secondo aspetto, sarebbe del tutto irrazionale subordinare la possibilità di una eventuale revoca del beneficio, a seguito della commissione di un nuovo delitto nel corso della esecuzione della pena, ad una condizione del tutto indipendente ed estranea all'esecuzione stessa, come l'intervento, entro un termine ben preciso, di una sentenza definitiva di condanna, la cui collocazione temporale è, come è noto, soggetta a molteplici ed imprevedibili elementi;
per cui sarebbe veramente assurdo pretendere, nel silenzio della legge, che il passaggio in giudicato della sentenza debba intervenire prima della integrale esecuzione della pena. E allora, volendo riassumere, le condizioni richieste dalla legge per procedere alla revoca della liberazione anticipata, sono le seguenti:
a) il delitto non colposo, comportante l'eventuale revoca, deve essere stato commesso nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo;
b) il delitto deve essere stato commesso successivamente alla concessione del beneficio da revocare;
c) la responsabilità del condannato per tale delitto deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, anche se intervenuta dopo la scadenza della pena;
d) ai fini della collocazione temporale dell'evento comportante la revoca (che deve essere successivo alla concessione), si deve avere riguardo alla data di commissione del nuovo delitto e non alla data di passaggio in giudicato della sentenza.
Tuttavia, allorché, come nella specie, al momento della commissione del reato sia in corso l'esecuzione di più condanne, sorgono diverse questioni.
Innanzitutto occorre precisare che per "delitto colposo commesso nel corso della esecuzione" deve intendersi esclusivamente quello commesso nel corso della esecuzione della condanna o delle condanne in ordine alla quale il beneficio sia stato concesso. Appare evidente che, ove l'esecuzione riguardi più pene concorrenti, così come il beneficio viene concesso indistintamente in relazione alle medesime pene cumulate, allo stesso modo la revoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre sia in corso l'esecuzione di pene cumulate con un unico provvedimento.
Quando però si tratta di individuare concretamente i periodi di liberazione anticipata da assoggettare a revoca, occorre fare una ulteriore precisazione.
Intanto la revoca non deve essere limitata alla sola frazione semestrale, nel quale è stato commesso il delitto, della complessiva riduzione di pena precedentemente accordata con uno o più provvedimenti, ma riguarda l'intero arco temporale di espiazione della pena. (In tal senso, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 43943 del 18/10/2001, Cambareri, RV. 220146; Sez. 1^ sent. n. 2457 del 24/05/1994, Tozzi, RV. 198343; Sez. 1^, sent. n. 2809 del 14/06/1993, Della Fortuna RV. 195668 ecc.).
In secondo luogo devono essere esclusi dalla revoca tutti i periodi di liberazione anticipata concessi in relazione a semestri successivi alla data di commissione del nuovo delitto (v. Cass., Sez. 1^, Sent. n. 659 del 12/03/1990, Filizzola, RV. 183958). Ove, poi, l'esecuzione della pena (o delle pene concorrenti) abbia avuto termine, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, non potendo la revoca della liberazione anticipata avere oggetto benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stata posta in essere la condotta criminosa che la comporta (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 2354 del 20/05/1991, Bocchini RV. 187487).
Di conseguenza, se l'esecuzione della pena (o delle pene concorrenti) ha avuto termine per avere il condannato interamente espiato la pena inflittagli, essendosi il rapporto esecutivo esaurito, occorre verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e procedere di conseguenza. In tal caso la revoca, sempre che siano presenti tutti gli altri presupposti sopra specificati, potrà avere luogo esclusivamente in relazione alla liberazione anticipata concernente la pena che era in esecuzione nel periodo in cui è stata posta in essere la nuova condotta criminosa.
Ciò, in quanto il principio dello scioglimento del cumulo nel caso in cui lo stesso si risolva a vantaggio del condannato si applica anche in tema di revoca della liberazione anticipata e, stando al tenore letterale della legge, la revoca non può che riguardare la pena in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e non anche pene inflitte per condanne diverse da quella in relazione alla quale è stato concesso il beneficio da revocare.
2. Applicando i principi come sopra enucleati alla fattispecie in esame, se ne deduce che si sarebbe dovuto verificare innanzitutto quali condanne fossero in esecuzione nel periodo di commissione del nuovo delitto comportante la revoca (31/12/1995 - 01/10/1997) e, quindi, procedere alla revoca della liberazione anticipata concessa, in relazione alle pene in esecuzione durante tale periodo, con esclusione di quelle la cui espiazione si era conclusa prima e di quelle la cui esecuzione era iniziata dopo.
In secondo luogo, la revoca avrebbe dovuto riguardare i benefici concessi con le ordinanze emesse in data antecedente al 31/12/1995 e fino al 01/10/1997.
Errata appare quindi la revoca della liberazione anticipata concessa con l'ordinanza del 27/06/2000, in quanto il nuovo delitto risulta commesso prima della concessione del beneficio e non "successivamente", come prescritto dall'art. 54 O.P., comma 3. A prescindere dalla considerazione di cui sopra, va osservato, a proposito di una delle censure prospettate nel secondo motivo di gravame, che i procedimenti di sorveglianza possono essere iniziati anche d'ufficio (v. art. 71 O.P., comma 2), per cui non occorre una espressa domanda dell'interessato o una richiesta da parte del Pubblico Ministero.
Poiché però il principio di correlazione tra il fatto enunciato negli atti fondamentali di contestazione dell'accusa e decisione assunta si applica, nei limiti compatibili con la snellezza del procedimento, anche a quello di sorveglianza, (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 2106 del 15/04/1998, Romeo RV. 210547), è necessario che venga assicurato il contraddittorio tra a proposito di tutti i temi all'esame del Tribunale;
ragion per cui, qualora non tutti i temi in discussione siano stati riportati nell'avviso di fissazione dell'udienza, è indispensabile, a pena di nullità, che o il presidente o le parti interessate evidenzino in limine tutti i temi che saranno oggetto di esame, in maniera che la decisione tenga conto delle osservazioni delle parti in ordine a tutti i temi da decidere.
3. Gli altri motivi di gravame devono ritenersi assorbiti dalle osservazioni che precedono.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata, in quanto affetta da violazione di legge, contrariamente al parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, va annullata, con conseguente rinvio allo stesso Tribunale di Sorveglianza di Cagliari per nuovo esame che tenga conto dei principi affermati e dei rilievi formulati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006