Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2005, n. 1070
CASS
Sentenza 17 novembre 2005

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Ai fini della revoca della liberazione anticipata devono sussistere le seguenti condizioni: che sia stato commesso un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena, anche se unificata in un provvedimento di cumulo; che la commissione del delitto sia intervenuta successivamente alla concessione della liberazione anticipata, a nulla rilevando la data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, che può intervenire anche dopo la scadenza della pena. In presenza di tali condizioni, qualora l'esecuzione abbia avuto termine, occorre procedere all'eventuale scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2005, n. 1070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1070
    Data del deposito : 17 novembre 2005

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