Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 20889
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Sentenza 13 maggio 2010

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In tema di liberazione anticipata, anche una condotta del condannato posteriore al riacquisto della libertà può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio, allorché essa dimostri la non effettiva partecipazione del soggetto alla pregressa opera di rieducazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 20889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20889
    Data del deposito : 13 maggio 2010

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