Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, anche una condotta del condannato posteriore al riacquisto della libertà può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio, allorché essa dimostri la non effettiva partecipazione del soggetto alla pregressa opera di rieducazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 20889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20889 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1470
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 44775/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EO NZ N. IL 26/02/1951;
avverso l'ordinanza n. 788/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO, del 24/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'Angelo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 29/4/09 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata da LE CE in relazione a periodi di detenzione dallo stesso sofferti tra il 19/3/89 e il 28/3/01.
Il reclamo proposto dall'interessato avverso tale decisione è stato rigettato dal locale Tribunale di sorveglianza con ordinanza in data 24/9/09. Avverso tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
La doglianza è manifestamente priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto invero corretta applicazione del principio dalla giurisprudenza di questa Corte costantemente affermato (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 8/5/95, Cavalera, rv. 202.097; 30/4/99, Bayrak, rv. 213.939; 8/3/00, Greco, rv. 215.820; 12/2/01, Russi, rv. 218.628; 20/3/04, Prandin, rv. 227.977; 27/9/07, Negri, rv. 237.509) secondo cui, se di regola è la condotta del condannato nel corso della detenzione che deve formare oggetto della valutazione del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 54 o.p., anche un comportamento posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego quando - come nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto con valutazione di merito sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi sindacabili in questa sede, in cui si evidenzia che sia negli intervalli dei periodi di detenzione oggetto di scrutinio sia in epoca successiva il LE ha reiteratamente commesso reati - venga considerato dimostrativo di non effettiva partecipazione del soggetto alla precedente opera di rieducazione, esprimendo il sostanziale rifiuto della risocializzazione cui le attività di trattamento sono preordinate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010