Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a una occasionale manifestazione di devianza. V. Corte cost., 23 maggio 1995 n. 186
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16784 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1014
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 41733/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LS LO n. il 21 gennaio 1965;
avverso l'ordinanza 15 ottobre 2009 - Tribunale di Sorveglianza di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 15 ottobre 2009, depositata in cancelleria il 19 ottobre 2009, il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocava il periodo di liberazione anticipata pari a giorni 405 concessi con le ordinanze del 15 luglio 1997 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e del 27 aprile 1999 del Tribunale di Sorveglianza di Genova. Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, durante la espiazione della pena, in occasione in particolare della fruizione di un permesso premio in data 17 agosto 1999, il LS era evaso per aver saputo, come dallo stesso ricorrente successivamente dichiarato al Magistrato di Sorveglianza, che era stato emesso a suo carico una misura cautelare ex artt. 416 bis e 575 c.p. riportando condanna a mesi sette di reclusione con sentenza del Tribunale di Ferrara in data 2 gennaio 2004. a. - Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione LS LO chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, comma 3 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 17 maggio 1995, n. 186 nella parte in cui la norma prevede un automatismo di revoca per l'ipotesi in cui, dopo la concessione del beneficio, il soggetto riporti una condanna per delitto non colposo. Il provvedimento gravato è pertanto viziato di legittimità posto che, con difetto di motivazione, ha operato tale automatismo senza valutare il grado di partecipazione all'opera rieducativa.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
3.1. - Il Tribunale non ha per vero dato conto delle ragioni della revoca essendosi limitato a costatare l'intervenuta condanna del LS per un delitto non colposo commesso successivamente alla applicazione del beneficio;
se è ben vero che l'intervenuta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 54 o.p., nella parte in cui prevedeva come automatica la revoca della liberazione anticipata in caso di successiva commissione, nel corso dell'esecuzione, di un delitto non colposo (Corte Costituzionale 23 maggio 1995 n. 186), non può comportare la riesaminabilità di precedenti ordinanze, divenute definitive, con le quali a suo tempo detta revoca era stata disposta, sulla base della normativa allora vigente (Cass., Sez. 1, Sentenza del 30 aprile 1996, n. 2844, Pergola, rv. 204931) tuttavia si impone al giudice dell'esecuzione, successivamente a tale pronuncia, di valutare l'incidenza della perpetrazione del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e se il delitto commesso sia stato espressione del fallimento dell'opera rieducativa o per contro abbia rappresentato un fatto avulso ed estemporaneo, anche basandosi sugli esiti di una acquisenda valutazione critica della condotta tenuta da redigersi all'uopo da parte dell'organo preposto all'osservazione del soggetto. Ed è appena il caso di rammentare come lo scrutinio andrà svolto considerando che la revoca della detrazione di pena per effetto della condanna riguarda l'intero arco temporale di espiazione già effettuata e non una sola parte della stessa, in quanto la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione da accordare per effetto della liberazione anticipata concessa (Cass., Sez. 1, 15 ottobre 2009, n. 41347. P.G. in proc. Mangiafico, rv. 245076).
Il giudice è pertanto venuto meno all'onere di motivazione che gli incombeva viziando così di illegittimità l'atto.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010