Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16784
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Sentenza 7 aprile 2010

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Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a una occasionale manifestazione di devianza. V. Corte cost., 23 maggio 1995 n. 186

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16784
    Data del deposito : 7 aprile 2010

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